Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12973 del 23/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 23/05/2017, (ud. 11/04/2017, dep.23/05/2017),  n. 12973

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4197/2015 proposto da:

C.M.C., M.A., elettivamente domiciliati in

ROMA, PIAZZALE CLODIO 61, presso lo studio dell’avvocato ELEONORA

GRECO, rappresentati e difesi dall’avvocato MARCO MINNITI;

– ricorrenti –

contro

BANCA POPOLARE DI BARI SOC. COOP. per AZIONI – C.F. (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VICOLO MAZZARINO 14, presso lo studio

dell’avvocato MARIA MADDALENA GIUNGATO, rappresentata e difesa

dall’avvocato GIANVITO GIANNELLI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1137/2014 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 21/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata dell’11/04/2017 dal Consigliere Dott. MASSIMO FALABELLA;

dato atto che il Collegio ha autorizzato la redazione del

provvedimento in forma semplificata, giusta decreto 14 settembre

2016, n. 136/2016 del Primo Presidente.

Si rileva quanto segue.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – L’odierna pronuncia inerisce a due giudizi riuniti: il primo è stato intrapreso da C.M.C. e M.A. nei confronti della Banca Popolare di Bari s.c. a r.l., e ha ad oggetto la contestazione di un addebito, sul conto corrente degli attori, di tre assegni recanti firme di traenza che si asserivano false, nonchè la pretesa risarcitoria conseguente alla contabilizzazione dei titoli in questione; il secondo riguarda l’opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dalla banca per il pagamento del saldo del conto corrente predetto.

2. – Con sentenza non definitiva del 1 luglio 2013 la Corte di appello di Bari, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, dichiarava la non addebitabilità ai correntisti dei tre assegni contestati e rigettava la domanda risarcitoria. Con successiva sentenza, pubblicata il 21 luglio 2014, la stessa Corte territoriale revocava il decreto ingiuntivo; condannava, poi, C. al pagamento della somma complessiva di Euro 72.836,03, oltre interessi aI tasso del 15,5% sul suddetto importo, a far data dall’8 luglio 1994; condannava altresì M. a corrispondere alla banca l’importo di Euro 69.721,68, oltre interessi nella misura e con la decorrenza predetta.

3. – Ricorrono contro le due pronunce i nominati correntisti, i quali fanno valere sei motivi di impugnazione. La banca resiste con controricorso. I ricorrenti hanno illustrato le loro ragioni con memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Il primo motivo concerne la pretesa risarcitoria azionata con riferimento all’addebito degli assegni recanti le sottoscrizioni apocrife e denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1223, 1226 e 2056 c.c..

I ricorrenti lamentano anzitutto che la Corte di merito, nell’escludere il risarcimento, abbia rilevato che la banca continuò ad erogare il credito oltre i limiti dell’affidamento e che, in sostanza, l’addebito dei tre assegni non precluse a C.M.C. di adempiere ai debiti di impresa, nè potè assurgere a “causa del recesso della banca dal rapporto di apertura di credito”. Il giudice del gravame, secondo i ricorrenti, avrebbe dovuto valutare se il comportamento negligente della banca fosse foriero di una responsabilità contrattuale, generatrice di danni morali e patrimoniali, e non offrire all’istituto di credito una vera e propria “scusante”, tale da esimerlo dalla prestazione risarcitoria.

La censura non ha consistenza, dal momento che non è certo attraverso le deduzioni svolte nel corpo del motivo che si delinea la lamentata violazione o falsa applicazione delle richiamate disposizioni. Si ricorda che il vizio di violazione o falsa applicazione di norma di diritto, ex art. 360 c.p.c., n. 3, ricorre (o non ricorre) a prescindere dalla motivazione posta dal giudice a fondamento della decisione (e, cioè, del processo di sussunzione), rilevando solo che, in relazione al fatto accertato, la norma non sia stata applicata quando doveva esserlo, ovvero che lo sia stata quando non si doveva applicarla, ovvero che sia stata male applicata, dovendo il ricorrente, in ogni caso, prospettare l’erronea interpretazione di una norma da parte del giudice che ha emesso la sentenza impugnata ed indicare, a pena d’inammissibilità ex art. 366 c.p.c., n. 4, i motivi per i quali chiede la cassazione (Cass. 15 dicembre 2014, n. 26307; Cass. 24 ottobre 2007 n. 22348).

Gli istanti richiamano inoltre la giurisprudenza di questa S.C. in materia di protesto sottolineando come sia contraddittorio ed erroneo, una volta affermata la responsabilità della banca, negare la liquidazione equitativa del danno da lesione dell’immagine sociale e professionale: danno che deve essere risarcito senza necessità, per il danneggiato, di fornire la prova dell’esistenza del pregiudizio.

L’assunto è erroneo. Infatti, il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, come nel caso di lesione al diritto alla reputazione quale conseguenza di un ingiusto protesto, non è in re ipsa, ma costituisce un danno conseguenza, che deve essere allegato e provato da chi ne domandi il risarcimento (Cass. 24 settembre 2013, n. 21865; Cass. 14 maggio 2012, n. 7471).

2. – Il secondo mezzo lamenta violazione falsa applicazione degli artt. 342 e 112 c.p.c., nonchè dell’art. 2697 c.c..

Si sottolinea, anzitutto, che la controparte avrebbe dovuto richiedere, nel corso del giudizio di merito, quantomeno la condanna della appellata, opponente in primo grado, al pagamento di una somma diversa, anche minore, rispetto a quella che costituiva oggetto del decreto ingiuntivo. Viene rilevato, poi, che la banca appellante aveva mancato di contrastare efficacemente la motivazione resa dal Tribunale che, con la sentenza resa in prime cure, aveva revocato il decreto ingiuntivo. Una terza censura investe infine la decisione, assunta dalla Corte di merito, di disporre consulenza tecnica contabile: non avendo la banca provato in primo grado l’esatto ammontare del credito, il giudice del gravame – ad avviso dei ricorrenti – avrebbe dovuto respingere la domanda di pagamento.

Va osservato, invece, che l’opposizione al decreto ingiuntivo instaura un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice non deve limitarsi ad esaminare se l’ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma deve procedere ad una autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti sia dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa dedotta con il ricorso, sia dall’opponente per contestarla e, a tal fine, non è necessario che la parte che chieda l’ingiunzione formuli una specifica ed espressa domanda diretta ad ottenere una pronuncia sul merito della propria pretesa creditoria, essendo, invece, sufficiente che resista alla proposta opposizione e chieda conferma del decreto opposto (per tutte: Cass. 7 ottobre 2011, n. 20613). Quanto alla dedotta carenza di specificità dei motivi di appello, è da rilevare, poi, che la censura risulta carente di autosufficienza, non essendo stato trascritto, nel ricorso, la parte dell’atto di gravame rilevante a tal fine: il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione vale anche in relazione ai motivi di appello rispetto ai quali si denuncino errori da parte del giudice di merito; ne consegue che, ove il ricorrente denunci la violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c., conseguente alla mancata declaratoria di nullità dell’atto di appello per genericità dei motivi, deve riportare nel ricorso, nel loro impianto specifico, i predetti motivi formulati dalla controparte (Cass. 10 gennaio 2012, n. 86). Non essendovi ragione per escludere l’ammissibilità dell’appello, è evidente – infine – che il giudice del merito avrebbe dovuto accertare l’entità del credito vantato dalla banca, secondo quanto provato dalla stessa: e la questione relativa a ciò che la creditrice aveva concretamente dimostrato nel corso del giudizio è, all’evidenza, una questione di fatto, sottratta, come tale, alla cognizione del giudice di legittimità. Nè, sul punto, può prospettarsi la violazione dell’art. 112 c.p.c., dal momento che la pronuncia sull’entità del credito era necessitata dall’originaria domanda proposta dalla banca in sede monitoria: e va rammentato, in proposito, che la condanna al pagamento di una parte della somma ingiunta può essere pronunciata dal giudice anche in difetto di esplicita domanda in tal senso, senza incorrere in vizio di ultrapetizione (Cass. 30 aprile 2005, n. 9021).

3. – Con il terzo motivo è lamentata violazione e falsa applicazione degli artt. 345 e 163 c.p.c., nonchè dell’art. 2697 c.c..

Viene anzitutto contestata la produzione di nuovi documenti in appello: ma è facile osservare che, trattandosi di causa non soggetta al regime della L. n. 353 del 1990 (cfr. sul punto sentenza impugnata, pag. 2), la questione non abbia alcun fondamento, avendo riguardo al testo previgente dell’art. 345 c.p.c., comma 2, che abilitava le parti alle nuove produzioni documentali in grado di appello.

L’assunto – sicuramente coretto – per il quale la produzione dei documenti nuovi in fase di gravame doveva attuarsi, a pena di decadenza, sia mediante la loro specifica indicazione nell’atto introduttivo del giudizio, sia mediante il loro deposito contestualmente all’atto di appello non è poi concludente, visto che i ricorrenti non indicano quali documenti, presi in considerazione dal giudice dell’impugnazione, fossero stati prodotti senza rispettare il predetto termine di decadenza.

I ricorrenti lamentano poi che la Corte di merito abbia dato corso a una consulenza tecnica meramente esplorativa: il che deve escludersi, visto che la banca aveva provveduto alla produzione degli estratti conto relativi al rapporto. Questa Corte ha di recente ricordato, proprio in materia bancaria, che quando la parte richieda una consulenza contabile sulla base di una produzione documentale, il giudice non può qualificare come esplorativa la consulenza senza dar conto che la documentazione esibita sarebbe comunque irrilevante (Cass. 15 marzo 2016, n. 5091, non massimata).

Il motivo, per il resto, contiene censure, vertenti sulla ricostruzione del conto, che non sono suscettibili di essere fatte valere invocando la rubricata violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c.. D’altro canto, i ricorrenti lamentano che la produzione documentale della banca mancasse di alcuni estratti conto: ma, visto che la questione non si pone con riguardo alle movimentazioni, anteriori al 1 gennaio 1990, per le quali non constano estratti conto (dal momento che la Corte di appello ha sul punto osservato che il saldo, alla data indicata, era a credito del correntista, onde non aveva senso operarne l’azzeramento), non appare sindacabile, nella presente sede, l’apprezzamento che il giudice del gravame ha operato riguardo al fatto che, per il periodo successivo, mancassero tre estratti conto (relativi ai mesi di settembre 1990, maggio 1991 e ottobre 1991: cfr. sentenza impugnata, pag. 2). Come ben si intende, la censura impropriamente ricondotta all’ipotesi della violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., ha ad oggetto l’accertamento di fatto posto in atto dal giudice del merito – oltretutto argomentato in modo circostanziato – e non può farsi valere nemmeno come vizio ex art. 360 c.p.c., n. 5, dovendosi escludere, alla stregua della nuova formulazione della norma, risultante dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, convertito in L. n. 134 del 2012, la sindacabilità in sede di legittimità della correttezza logica della motivazione di idoneità probatoria di una determinata risultanza processuale, non avendo più autonoma rilevanza il vizio di contraddittorietà della motivazione (Cass. 16 luglio 2014, n. 16300).

4. – Il quarto motivo investe la sentenza nella relativa alla condanna dei ricorrenti al pagamento degli interessi della misura del 15,50%; a tal fine è opposta la violazione o falsa applicazione degli artt. 1283, 1284 e 1418 c.c..

La censura non coglie nel segno, dal momento che la Corte di merito ha accertato che il contratto di conto corrente prevedeva un tasso, sui saldi a debito del cliente, del 20%: tasso che, nel corso del rapporto, si era ridotto in ragione della diminuzione del costo del denaro. Il richiamo all'”uso piazza”, operato dagli odierni istanti, e mutuato dall’art. 7 delle condizioni generali di contratto, non è dunque conferente, a fronte della espressa pattuizione derogatoria di un saggio di interesse specificamente determinato in cifra.

5. – Il quinto mezzo lamenta la “nullità ed inidoneità della CTU contabile”. Sottolineano i ricorrenti che la banca avrebbe dovuto assolvere al proprio onere probatorio dimostrando l’esatto ammontare del credito vantato, non potendo la consulenza tecnica avere ad oggetto un’indagine di carattere esplorativo.

Il motivo reitera deduzioni svolte all’interno del terzo motivo e ne segue pertanto le sorti.

6. – Col sesto motivo i ricorrenti lamentano la compensazione delle spese relative al doppio grado del giudizio, osservando: che la banca era parzialmente soccombente nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo; che era stato accertato l’addebito delle somme portate da assegni con falsa firma di traenza; che la banca aveva preteso dai ricorrenti interessi trimestrali riconosciuti non dovuti.

Sul punto è appena il caso di osservare che i ricorrenti non sono risultati integralmente vittoriosi nei due giudizi riuniti: non nel primo, dal momento che la domanda risarcitoria è stata respinta; non nel secondo, visto che sono stati riconosciuti comunque debitori di una parte delle somme ingiunte. Poichè il sindacato della Corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, esula dai limiti commessi all’accertamento di legittimità e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, e ciò sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell’ipotesi di concorso di altri giusti motivi (Cass. 19 giugno 2013, n. 15317; Cass. 18 ottobre 2005, n. 20145; Cass. 28 agosto 2004, n. 17220).

7. – Il ricorso è dunque rigettato.

8. – Le spese di giudizio seguono la soccombenza.

PQM

 

LA CORTE

rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 100,00 ed agli accessori di legge; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 11 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 maggio 2017

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