Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12973 del 22/06/2016
Cassazione civile sez. VI, 22/06/2016, (ud. 19/02/2016, dep. 22/06/2016), n.12973
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 18516-2014 proposto da:
H.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SALARIA 58,
presso lo studio dell’avvocato BERNARDO BOTTI, rappresentato e
difeso dall’avvocato GUIDO GALLETTI, giusta mandato a margine del
ricorso;
– ricorrente –
contro
PREFETTURA DI TREVISO, QUESTURA DI TREVISO;
– intimati –
avverso il provvedimento del GIUDICE DI PACE di TREVISO, Cron.
234/14, depositato il 13/01/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
19/02/2016 dal Consigliere Dott. CARLO DE CHIARA.
Fatto
PREMESSO IN FATTO
Che è stata depositata relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., nella quale si legge quanto segue:
“1. – Il Giudice di pace di Treviso ha respinto il ricorso proposto dal sig. H.H., di nazionalità albanese, avverso il decreto di espulsione emesso nei suoi confronti il 9 novembre 2013 dal Prefetto della stessa città ai sensi del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 2, lett. a) e c), per essere il ricorrente privo di permesso di soggiorno nonchè persona socialmente pericolosa.
Il sig. H. ha proposto ricorso per cassazione con due motivi.
L’autorità intimata non si è difesa.
2. – Con il primo motivo di ricorso si denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), l’omesso esame, da parte del giudice di primo grado, della decisiva circostanza, dedotta davanti a lui, dell’ingresso del ricorrente in Italia, per turismo, soltanto il 9 settembre 2013, come documentato dal timbro apposto sul suo passaporto; circostanza dalla quale derivava la legittimità del soggiorno del ricorrente in Italia, non essendo ancora decorso, alla data dell’espulsione, il termine di tre mesi di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 4, comma 4 cit.
2.1. – Il motivo è fondato, essendo il provvedimento impugnato privo di qualsiasi motivazione sulla circostanza di cui trattasi, indubbiamente decisiva per le ragioni sopra indicate.
3. – Con il secondo morivo, denunciando violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2, lett. c), si censura l’accertamento di pericolosità sociale del ricorrente.
3.1. – Il motivo è fondato.
Il controllo giurisdizionale sul ricorso avverso il provvedimento di espulsione disposto ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2, lett. c), deve avere ad oggetto il riscontro dell’esistenza dei presupposti di appartenenza dello straniero ad una delle categorie di persone pericolose indicate nel D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, artt. 1, 4 e 16 (già L. n. 1423 del 1956, art. 1 così come sostituito dalla L. 3 agosto 1988, n. 327, art. 2 nonchè della Legge “antimafia” 31 maggio 1965, n. 575, art. 1 come sostituito dalla L. 13 settembre 1982, n. 646, art. 13), riscontro che va condotto sulla base dei seguenti criteri: a) necessità di un accertamento oggettivo e non meramente soggettivo degli elementi che giustificano sospetti e presunzioni; b) attualità della pericolosità; c) necessità di esaminare globalmente l’intera personalità del soggetto quale risulta da tutte le manifestazioni sociali della sua vita (Cass. 12721/2002, 5661/2003, 11321/2004, 17585/2010, 18482/2011).
Il Giudice di pace di Treviso non si è attenuto ai predetti principi, essendosi limitato soltanto a dare atto delle pendenza, a carico del ricorrente, di otto denunce per violazione del codice della strada e di due procedimenti penali, senza altro aggiungere.”;
che detta relazione è stata comunicata al PM e notificata agli avvocati delle parti costituite;
che non sono state presentate conclusioni scritte o memorie.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
Che il Collegio condivide quanto si legge nella relazione di cui sopra;
che il ricorso va pertanto accolto nei sensi di cui alla medesima relazione, con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale prenderà in esame la circostanza indicata al n. 2 di essa e si atterrà al principio di diritto enunciato al capoverso del n. 3.1 della stessa;
che al giudice di rinvio è demandato di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
PQM
La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa il provvedimento impugnato e rinvia, anche per le spese, al Giudice di pace di Treviso in persona di altro magistrato.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 febbraio 2016.
Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2016