Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12972 del 23/06/2015


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Civile Sent. Sez. L Num. 12972 Anno 2015
Presidente: LAMORGESE ANTONIO
Relatore: MAISANO GIULIO

SENTENZA

sul ricorso 16682-2009 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo
studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, rappresentata e
difesa dall’avvocato TOSI PAOLO, giusta delega in
2015

atti;
– ricorrente –

1256

contro

AZEVEDO CASTELLI JULIA MARIA;
– intimata –

Data pubblicazione: 23/06/2015

avverso la sentenza n. 518/2008 della CORTE D’APPELLO
di GENOVA, depositata il 21/07/2008 R.G.N. 940/2007;
.2

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del

17/03/2015 dal Consigliere Dott. GIULIO

MAISANO;
udito l’Avvocato MICELI MARIO per

delega

verbale

FIORILLO LUIGI;
udito il P.M. in persona

del

Sostituto Procuratore

Generale Dott. MARCELLO MATERA che ha concluso
accoglimento del ricorso per quanto di ragione.

per

W

..1

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 21 luglio 2008 la Corte d’appello di Genova ha
confermato la sentenza del Tribunale di Sanremo del 17 ottobre 2006 che
aveva dichiarato l’illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro
stipulato da Poste Italiane s.p.a. con Azevedo Castelli Julia Maria per il

del servizio in concomitanza di assenze per ferie ai sensi dell’art. 4 del
CCNL di categoria ritenendo non sufficiente la prova o la presunzione del
O U-AD VII.A.A-cto 2 tA.t/t-Ge…., -24/
godimento delle ferie da parte di lavoratori, gia =affe~t1==e3rrità
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delirrarr da parte del datore di lavoro, della
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Poste Italiane ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza
affidato a due motivi illustrati da memoria.
La Azevedo Castelli è rimasta intimata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione degli arti 3
della legge n. 230 del 1962 e 23 della legge n. 56 del 1987 nonché dell’art.
1362 e segg. cod. civ. in relazione all’art. 8 comma 2 del CCNL 26
novembre 1994. In particolare si afferma che l’unico presupposto di
legittimità dell’apposizione del termine ai sensi del citato art 8 sarebbe la
sostituzione del personale in ferie senza alcun ulteriore onere probatorio a
carico del datore di lavoro.
Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt.
1372, 1° comma, 1362, 2° comma, e 2697 cod. civ., e dell’art. 115
-1,

cod.proc. civ. ex art. 360, n. 3 cod. proc. civ.; omessa, insufficiente e
contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il
giudizio in relazione al comportamento tenuto dall’intimata

ii

periodo 29 giugno 1998 — 30 settembre 1998 per necessità di espletamento

7
,

successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro, ex art. 360, n. 5
cod. proc. civ. in particolare si assume che il rapporto di lavoro in
.. questione si sarebbe comunque risolto per mutuo consenso.
Il primo motivo è fondato. È pacifico che il termine al contratto di lavoro
è stato apposto con riferimento all’ipotesi di assunzione a tempo

espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie nel periodo
giugno- settembre”. Il contratto collettivo ha previsto quest’ipotesi di
assunzione a termine ai sensi del disposto della L. n. 56 del 1987, art. 23.
Le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 4588/2006, hanno
affermato che la L. n. 56 del 1987, art. 23, che demanda alla contrattazione
collettiva la possibilità di individuare – oltre le fattispecie tassativamente
previste dalla L. n. 230 del 1962, art. 1, e dal D.L. n. 17 del 1983, art. 8 bis,
convertito con modificazioni dalla L. n. 79 del 1983 – nuove ipotesi di
apposizione di un termine alla durata del rapporto di lavoro, configura una
vera e propria “delega in bianco” a favore dei sindacati, i quali, pertanto,
non sono vincolati alla individuazione di figure di contratto a termine
comunque omologhe a quelle previste per legge. A questi principi si è
adeguata la successiva giurisprudenza di legittimità (vedi Cass. N.
4933/2007).
Il secondo motivo è assorbito.
La sentenza impugnata deve dunque essere cassata in relazione al motivo
accolto con rinvio al giudice indicato in dispositivo che si adeguerà al
principio di diritto sopra esposto ai fini dell’accertamento della legittimità
del termine in questione ed, eventualmente, di quello apposto al successivo
contratto di lavoro intercorso fra le spesse parti per il periodo 11 ottobre
2001 — 10 dicembre 2001, oltre a regolare le spese del presente grado di
giudizio.

determinato prevista dall’art. 8 C.C.N.L. 26.11.1994: “necessità di

P.Q.M.
La Corte di Cassazione accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il
secondo;
Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente
composizione.
Cosi deciso in Roma il 17 marzo 2015.
Il Consigliere est.

l P idente

giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Genova in diversa

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