Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12972 del 23/05/2017

Cassazione civile, sez. VI, 23/05/2017, (ud. 24/02/2017, dep.23/05/2017),  n. 12972

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – rel. Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28693/2014 proposto da:

B.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OSLAVIA 30,

presso lo studio dell’avvocato FABRIZIO GIZZI, rappresentata e

difesa dall’avvocato CARLO ZAULI, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

R.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PIERLUIGI DA

PALESTRINA 63, presso lo studio dell’avvocato MARIO CONTALDI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MASSIMO LEONESSI,

giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1099/2014 del TRIBUNALE di FORLI’, depositata

il 23/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/02/2017 dal Consigliere D.ssa MAGDA CRISTIANO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1) Il Tribunale di Forlì ha rigettato l’appello di B.R. contro la sentenza del G.d.P. che accogliendo l’opposizione proposta dall’ex marito, R.G., avverso il precetto che ella gli aveva notificato in forza della sentenza di divorzio – aveva accertato l’inesistenza del titolo da lei azionato e l’aveva condannata al pagamento delle spese di lite.

2) Il tribunale ha in primo luogo respinto il motivo d’appello con il quale B., deducendo di aver agito in rappresentanza del figlio minore, sul quale dovevano pertanto ricadere gli effetti positivi e/o negativi della pronuncia, aveva sostenuto l’illegittimità del capo della sentenza che l’aveva condannata in proprio al pagamento delle spese.

Ha quindi rilevato che l’appello era infondato anche nel merito, atteso che la pretesa avanzata con l’atto di precetto si fondava sull’errato presupposto del retroagire alla data della domanda degli effetti della sentenza di divorzio, con la quale il giudice aveva quantificato l’assegno dovuto da R. per il i mantenimento del minore in misura maggiore di quella stabilita nella sentenza di separazione, precisando, tuttavia, che il maggior importo avrebbe dovuto essere corrisposto a partire dalla data di pubblicazione della decisione.

3)Contro la sentenza, pubblicata il 23.9.014, B.R. ha proposto ricorso per cassazione affidato a nove motivi, cui R.G. ha resistito con controricorso.

Il consigliere relatore ha depositato proposta di definizione ex art. 380 bis c.p.c., tempestivamente notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’udienza camerale.

3) I primi tre motivi del ricorso investono il capo della pronuncia impugnata che ha respinto l’eccezione “di difetto di legittimazione passiva” della B. rispetto alla domanda sulle spese.

La ricorrente ribadisce, secondo quanto già dedotto dinanzi al giudice dell’appello, di avere agito esclusivamente in nome e per conto del figlio (all’epoca minore, ma divenuto maggiorenne nel corso del giudizio), sul quale dovrebbero pertanto ricadere gli effetti della sentenza, ed assume che a tal fine risulterebbe del tutto irrilevante il fatto che nel precetto non abbia specificato di agire in tale qualità. Osserva, inoltre, che, se così non fosse, la decisione sarebbe invalida, stante il suo difetto di legittimazione ad agire iure proprio, e la mancata costituzione in giudizio del figlio, una volta divenuto capace di agire, valevole quale ratifica del suo operato.

4) I motivi, che sono strettamente connessi e possono essere esaminati congiuntamente, sono manifestamente infondati.

Infatti, secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte (Cass. nn. 25300/013, 24316/013, 11320/05), il genitore, separato o divorziato, a cui il figlio sia stato affidato durante la minore età, è legittimato iure proprio ad ottenere dall’altro genitore il pagamento dell’assegno per il mantenimento del figlio, quale titolare di un diritto autonomo (e concorrente con quello del minore) a ricevere il contributo alle spese necessarie a detto mantenimento; e, pur dopo che il figlio è divenuto maggiorenne (ma non ancora autosufficiente), in assenza di un’autonoma richiesta di quest’ultimo, mantiene tale legittimazione, salvo il venir meno del rapporto di coabitazione (circostanza nella specie mai dedotta). Del tutto correttamente, pertanto, i giudici del merito, hanno ritenuto che, in mancanza di spendita del nome del figlio asseritamente rappresentato, B. abbia agito in giudizio esclusivamente in proprio.

Restano assorbiti l’ottavo ed il nono motivo del ricorso, con il quale la questione è riproposta con esclusivo riguardo alla statuizione di condanna al pagamento delle spese.

5) Con il quarto, il quinto ed il sesto motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata per aver escluso che gli effetti della sentenza di divorzio, nel capo in cui aveva disposto l’aumento dell’assegno, decorressero dalla data di proposizione della domanda.

Anche questi motivi, strettamente connessi ed esaminabili congiuntamente, sono manifestamente infondati, atteso che, secondo quanto accertato dal tribunale e non contestato da B., il giudice del divorzio ha espressamente stabilito che R. è tenuto a corrispondere alla ex moglie, quale contributo al mantenimento del figlio, la somma di Euro 700 mensili, da versarsi entro il giorno 5 del mese e da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT “a far data dalla pubblicazione della presente sentenza”.

A fronte di una così chiara statuizione, non si vede come il giudice dell’opposizione a precetto avrebbe potuto fornire una diversa interpretazione della sentenza di divorzio, della cui eventuale erroneità la ricorrente avrebbe potuto dolersi solo proponendo appello.

5.1)Palesemente infondato è anche l’assunto di B. secondo cui vi sarebbe un contrasto fra motivazione e dispositivo della sentenza per il solo fatto che nel dispositivo non è stata indicata la data di decorrenza dell’assegno: nel rito di cognizione ordinaria, infatti, l’esatto contenuto della sentenza va individuato integrando il dispositivo con la motivazione, nella parte in cui questa rivela l’effettiva volontà del giudice; peraltro, nel caso di contrasto, è per l’appunto alla motivazione che va data prevalenza (Cass. nn. 5765/016, 17910/015, 10727/013, 15321/012).

6) E’ infine inammissibile, per la sua assoluta genericità, il settimo motivo del ricorso, con il quale la ricorrente lamenta che le spese non siano state compensate “in ragione della peculiarità del caso di specie”.

Il ricorso va, in conclusione, integralmente respinto.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 3.100, di cui Euro 100 per esborsi, oltre rimborso forfetario e accessori di legge.

Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omessi i nomi delle parti e degli altri soggetti in esso menzionati.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 maggio 2017

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