Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12972 del 22/06/2016


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Cassazione civile sez. VI, 22/06/2016, (ud. 19/02/2016, dep. 22/06/2016), n.12972

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17906-2014 proposto da:

I.L., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA MAZZINI

8, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO PRECENZANO, che lo

rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

QUESTURA DI ROMA, QUESTURA DI AGRIGENTO, MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimati –

avverso il provvedimento del GIUDICE DI PACE di ROMA del 12/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/02/2016 dal Consigliere Dott. CARLO DE CHIARA;

udito l’Avvocato FRANCESCO PRECENZANO, che si riporta.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

Che è stata depositata relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., nella quale si legge quanto segue:

“1. – Il Giudice di pace di Roma ha convalidato il trattenimento del sig. I.L., cittadino nigeriano, disposto dal Questore di Agrigento ai fini dell’esecuzione della sua espulsione.

Il sig. I. ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, cui non ha resistito l’autorità intimata.

2. – Con il primo motivo di ricorso si lamenta violazione del principio del contraddittorio e del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 4, per non essere stato dato tempestivo avviso della fissazione dell’udienza di convalida al difensore di fiducia del trattenuto, con conseguente lesione del suo diritto di difesa per l’impossibilità di conoscere in anticipo gli atti presupposti del provvedimento.

2.1 – Il motivo è infondato.

L’avviso è previsto dalla legge in funzione della partecipazione del difensore all’udienza, onde l’eventuale omissione di esso è sanata dalla presenza del difensore all’udienza stessa, come pacificamente è avvenuto nella specie. Nè la legge prevede alcun temine a difesa, come invece il ricorrente erroneamente presuppone.

3. – Con il secondo motivo di ricorso si lamenta che il Giudice di pace non abbia motivato in ordine all’eccezione di cui sopra, sollevata anche davanti a lui.

3.1. – Il motivo è inammissibile, perchè l’omessa pronuncia sulle eccezioni di rito non rileva agli effetti dell’art. 112 c.p.c., riferibile alle sole eccezioni di merito in senso stretto, nè rileva agli effetti di un eventuale vizio di motivazione, riferibile alla sola motivazione in fatto delle sentenze.”;

che detta relazione è stata comunicata al PM e notificata agli avvocati delle parti costituite;

che non sono state presentate conclusioni scritte o memorie.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Che il Collegio condivide quanto si legge nella relazione di cui sopra;

che il ricorso va pertanto rigettato;

che in mancanza di attività difensiva della parte intimata non occorre provvedere sulle spese processuali;

che dagli atti il processo risulta esente dal contributo unificato, per cui non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 febbraio 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2016

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