Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12972 del 14/06/2011

Cassazione civile sez. lav., 14/06/2011, (ud. 23/02/2011, dep. 14/06/2011), n.12972

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

D.S.C., + ALTRI OMESSI

tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CAIO MARIO 14/A, presso

lo studio dell’avvocato ALMA GIUSEPPE MARIA ANTONIO, rappresentati e

difesi dall’avvocato PETINO PLACIDO, giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati STUMPO VINCENZO,

TADRIS PATRIZIA, FABIANI GIUSEPPE, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 875/2007 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 02/02/2008 R.G.N. 968/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/02/2011 dal Consigliere Dott. UMBERTO BERRINO;

udito l’Avvocato FERLITO PIETRO per delega PETINO PLACIDO;

udito l’Avvocato TRIOLO VINCENZO per delega TADRIS PATRIZIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CESQUI Elisabetta che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 13/12/07 – 2/2/08 la Corte d’Appello di Catania rigettò sia l’appello principale proposto dagli odierni ricorrenti, che quello incidentale svolto dall’Istituto, avverso la sentenza del giudice dei lavoro del Tribunale di Catania, con la quale era stata respinta la domanda dei lavoratori finalizzata sia alla dichiarazione di illegittimità della deduzione delle giornate di mobilità, operata dall’Inps a titolo di compensazione ex L. n. 56 del 1994 coi periodi di proroga della Cigs di cui essi avevano precedentemente beneficiato, che alla condanna dell’ente previdenziale alla corresponsione delle somme detratte per effetto della stessa compensazione. L’appello incidentale dell’Inps, anch’esso respinto, era stato, invece, proposto al fine di sentir dichiarare gli appellanti decaduti dalla relativa azione ai sensi del D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, comma 3.

La Corte catanese osservò che, pur non condividendosi l’argomentazione del primo giudice, secondo il quale la predetta compensazione operava in maniera generalizzata, tuttavia, nella fattispecie erano state correttamente individuate nella sentenza impugnata le varie circostanze documentali di natura sindacale, fallimentare, economica e temporale che nel loro insieme avevano consentito di appurare che quella che interessò la società ITIN era stata una crisi mai superata, ma costantemente aggravatasi fino al fallimento dell’impresa e che, di conseguenza, legittimamente l’Inps aveva applicato la disciplina di compensazione prevista dal D.L. n. 478 del 1993, art. 1, comma 3, convertito con L. n. 56 del 1994.

Per la cassazione della sentenza propongono ricorso gli odierni ricorrenti di cui in epigrafe, i quali affidano l’impugnazione ad un solo articolato motivo di censura supportato da cinque quesiti di diritto.

Resiste con controricorso l’Inps.

Il solo D.S. deposita memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Osserva preliminarmente la Corte che è infondata l’eccezione attraverso la quale il D.S. deduce l’inammissibilità del controricorso dell’Inps nei confronti degli altri ricorrenti ai quali tale atto non è stato notificato. Invero, come questa Corte ha già avuto modo di statuire (Cass. sez. L. n. 16959 del 01/08/2007), “il principio secondo cui la notificazione dell’atto di impugnazione deve avvenire mediante consegna di tante copie quante sono le parti contro cui l’impugnazione è proposta, ancorchè unico sia il procuratore presso cui esse abbiano eletto domicilio, non si applica agli atti – come il controricorso in cassazione – che mirino a resistere al gravame, per i quali pertanto, nel caso di ricorso proposto da pluralità di ricorrenti difesi da unico professionista, è sufficiente la notifica di unica copia dell’atto nel domicilio degli stessi eletto presso il comune difensore”.

Con un unico articolato motivo i ricorrenti denunziano le seguenti violazioni: – Contraddittoria e, comunque, insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio (“se sussista continuità e identità fra le ragioni determinanti la mobilità e la cessazione dell’impresa e quelle che fondarono le proroghe ex L. n. 56 del 1994”) ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5. Violazione dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 1362 c.c., comma 2, degli artt. 1363 e 1366 c.c.; violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonchè della L. n. 223 del 1991, art. 4; erronea e falsa applicazione del D.L. n. 478 del 1993, art. 1, comma 3, convertito con modifiche in L. n. 56 del 1994, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3.

In sintesi, attraverso l’illustrazione del motivo i ricorrenti deducono quanto segue: -La Corte d’appello di Catania, pur avendo fondato il proprio ragionamento logico-giuridico sul corretto principio che esclude la compensazione generalizzata (quella ritenuta, invece, sussistente dal primo giudice), allorquando non possa ravvisarsi un nesso di continuità procedimentale e di identità fra le ragioni che diedero luogo alla Cigs ed alle proroghe eccezionali ex L. n. 56 del 1994, da una parte, e le ragioni della messa in mobilità, dall’altra, omette, tuttavia, contraddicendosi, ogni motivazione circa la sussistenza o meno, nel caso di specie, di tale nesso di continuità procedimentale e motiva in maniera del tutto insufficiente e, comunque, contraddittoria circa la sussistenza di un nesso di identità. In pratica, secondo la tesi dei ricorrenti, dai documenti prodotti in atti emerge che nessun nesso di continuità procedimentale poteva sussistere fra proroghe eccezionali conseguenti al procedimento di Cigs attivato con la lettera ITIN del 20/12/93 ed il successivo procedimento Cigs seguito al fallimento, dopo il quale essi passarono al regime di mobilità, a sua volta fondato su ragioni completamente diverse. Inoltre, la Corte territoriale nemmeno aveva valutato se le ragioni che avevano determinato tale mobilità erano o meno le stesse che avevano giustificato le proroghe ex L. n. 56 del 1994, fondando la motivazione di rigetto sull’erroneo convincimento del perdurare nel tempo di un generico ed indefinito stato di crisi.

In particolare, il giudice d’appello non aveva tenuto conto, secondo la prospettazione dei ricorrenti, delle ragioni della richiesta effettuata dal curatore fallimentare, testualmente riportate nel decreto ministeriale dell’1/10/97, del tutto diverse, se non opposte, a quelle per le quali era stato richiesto l’intervento della Cigs, dopodichè erano state concesse le proroghe ex L. n. 56 del 1994.

Invero, la richiesta del curatore di attivazione della Cigs era basata sul presupposto della sussistenza di fondate prospettive di ripresa dell’attività e di salvaguardia, anche parziale, dei livelli occupazionali tramite la cessione a qualunque titolo dell’impresa. Se ne doveva dedurre che, presupponendo la cessione di azienda l’esistenza di commesse, non poteva pervenirsi alla conclusione che la crisi delle commesse non era stata superata. Osserva la Corte che il ricorso è inammissibile.

Invero, il primo giudice, nel pervenire alla decisione di rigetto della domanda, non si era limitato ad affermare il carattere generalizzato della compensazione tra le proroghe di natura eccezionale, concesse alla stregua delle disposizioni del D.L. n. 478 del 1993, art. 1, primi due commi convertito nella L. n. 56 del 1994, ed il successivo trattamento di mobilità, spiegando, nel contempo, che l’intento del legislatore a tal riguardo era quello di evitare ingiustificati vantaggi per i beneficiari delle proroghe ovvero un ricorso strumentale all’utilizzo delle stesse, ma aveva, altresì, precisato chiaramente che il corrispondente recupero, da parte dell’istituto previdenziale, dei periodi di erogazione del precedente trattamento di integrazione salariale straordinaria, con corrispondente riduzione di quelli del trattamento di mobilità, non era affatto condizionato da circostanze diverse ed ulteriori rispetto alla stessa collocazione in mobilità dei lavoratori, ai quali era stata concessa la proroga del suddetto trattamento al fine di affrontare le situazioni di eccedenza del personale.

Orbene, dalla lettura dei motivi dell’atto di appello, così come evincibili dalla loro descrizione contenuta nel presente ricorso, non è dato rinvenire alcun elemento specifico di censura avverso quest’ultima affermazione, che per la natura categorica della sua portata interpretativa letterale e logica della norma in questione (D.L. n. 478 del 1993, art. 1, comma 3 convertito nella L. n. 56 del 1994), diretta ad escludere qualsiasi condizione diversa da quella della sola mobilità per il recupero da parte dell’Inps dei periodi di CIGS oggetto di precedente trattamento, necessitava di apposita impugnazione, tanto più che i ricorrenti non si erano semplicemente limitati ad invocare la dichiarazione di illegittimità della deduzione delle giornate di mobilità, operata dall’Inps a titolo di compensazione ex L. n. 56 del 1994 coi periodi di proroga della Cigs di cui essi avevano precedentemente beneficiato, ma avevano, altresì, chiesto la condanna dell’ente previdenziale alla corresponsione delle somme detratte per effetto della stessa compensazione.

Ne consegue che la mancata proposizione di motivi specifici di censura avverso la suddetta affermazione, atti ad incrinarne il fondamento logico-giuridico, ha determinato di fatto il formarsi del giudicato interno sulla stessa. Pertanto, l’esistenza di un tale giudicato interno rende il presente ricorso inammissibile.

Infatti, si è già avuto modo di statuire (Cass., sez. 1^, 12-04- 2001, n. 5493) che “la specificità dei motivi – richiesta dall’art. 342 c.p.c. per la rituale proposizione dell’atto di appello – esige, anche quando la sentenza di primo grado sia stata censurata nella sua interezza, che, alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata, vengano contrapposte quelle dell’appellante, volte ad incrinare il fondamento logico – giuridico delle prime, alla parte volitiva dell’appello dovendosi sempre accompagnare una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice; ne deriva che -eccepito in primo grado il difetto di legittimazione passiva di alcuni dei convenuti – qualora la decisione di tale questione da parte del primo giudice non abbia formato oggetto di specifica impugnazione (essendosi l’appellante limitato a notificare l’appello ed a concludere anche nei confronti di detti convenuti, la cui legittimazione era stata esclusa), si verifica sul punto, nonostante la sollecitazione al giudice d’appello ad esercitare il proprio potere di rilevazione ex officio, una preclusione processuale (derivante da giudicato c.d. “interno”), che impone alla corte di cassazione, investita del ricorso avverso la sentenza d’appello, di dichiarare inammissibile la doglianza.” Nulla va disposto in ordine alle spese di questo giudizio a norma dell’art. 152 disp. att. c.p.c. nel testo vigente prima delle modifiche apportate dalla L. n. 326 del 2003, atteso che il ricorso introduttivo fu depositato il 5/11/2001.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara il ricorso inammissibile. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2011

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