Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12971 del 30/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 30/06/2020, (ud. 16/01/2020, dep. 30/06/2020), n.12971

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 19855/2018 R.G. proposto da:

O.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ADALBERTO 6,

presso il proprio studio, rappresentato e difeso da sè medesimo;

– ricorrente –

contro

BANCO DI NAPOLI SPA, INPS – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 139/2018 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata

il di 08/01/2018;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata

del 16/01/2020 dal Presidente Relatore Dott. Franco DE STEFANO.

Fatto

RILEVATO

che:

l’avv. O.G. ricorre, affidandosi ad un unitario articolato motivo con atto notificato a mezzo p.e.c. il 04/07/2018, per la cassazione della sentenza n. 139 del di 08/01/2018 del Tribunale di Napoli, di rigetto – con condanna alle spese – del suo appello avverso l’accoglimento dell’opposizione dispiegata dal Banco di Napoli, terzo assegnato in una ordinanza ex art. 553 c.p.c., emessa per crediti verso l’INPS prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 269 del 2003, (conv. con mod. in L. n. 326 del 2003, che, con il suo art. 44, aveva modificato il D.L. n. 669 del 1996, art. 1, conv. con mod. in L. n. 30 del 1997, statuendo che l’ordinanza di assegnazione perde efficacia se entro un anno dalla sua pubblicazione il creditore non provvede all’esazione), ma azionata, dopo una richiesta di pagamento pure di altre ordinanze del maggio 2004, soltanto con precetto notificato, in uno all’ordinanza, il 3 (o, in altri atti, il 19) febbraio 2014;

gli intimati non espletano attività difensiva in questa sede;

è formulata – e ritualmente comunicata alle parti con il decreto di fissazione dell’adunanza – proposta di definizione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 1, come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, comma 1, lett. e), conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197.

Diritto

CONSIDERATO

che:

a prescindere dai profili di inammissibilità del ricorso in relazione alla sua tecnica di redazione, posti in evidenza, in precedenti pronunce di questa Corte tra le stesse parti in controversie del tutto sovrapponibili (da ultimo, v. Cass. ordd. 13/01/2020, nn. 332 e 333) e che pure potrebbero dirsi assorbenti, può comunque rilevarsi la manifesta infondatezza delle doglianze del ricorrente: ed anche in tal caso in conformità a precedenti di questa Corte, quali Cass. 06/06/2019, nn. 15315 e 15316;

in primo grado, il giudice di pace aveva reputato aver l’azionata ordinanza perso efficacia per il tempo del suo azionamento in via esecutiva di molto superiore all’anno prescritto dalla norma speciale; e, in secondo grado, il tribunale ha ritenuto applicabile quest’ultima, sebbene entrata in vigore dopo l’emissione del provvedimento da azionare in via esecutiva, decorrendo il termine dall’entrata in vigore e pure esclusa qualsiasi utile attività di esazione nelle more;

al riguardo, il ricorrente si duole, con l’unitario motivo, di violazione e falsa applicazione del D.L. n. 669 del 1996, art. 14, come modificato dal D.L. n. 269 del 2003, art. 44, comma 3, convertito con modificazioni in L. n. 326 del 2003, art. 252 disp. att. c.c., art. 11 preleggi, artt. 1219-2943-2966 c.c., artt. 3-24-111-117 Cost., CEDU, art. 6, CEDU, art. 1, prot. 1: con articolata argomentazione protestando per la non applicabilità alla fattispecie di una norma sopravvenuta all’emanazione del provvedimento cui era stato adietto il termine di efficacia e, ad ogni buon conto ed in subordine, deducendo l’utile attivazione con la richiesta di pagamento avanzata nel maggio 2004;

il motivo è infondato: da un lato, un termine decadenziale può imporsi anche a situazioni pregresse, purchè ovviamente esso decorra da quando era possibile agire per evitarlo e quindi dall’entrata in vigore della norma che lo introduce (Cass. 2420/16 e altre; Cass. Sez. U. 15352/15 e Cass. 6705/10), apparendo congruo e sufficiente il termine di un anno per attivarsi, anche alla stregua delle disposizioni della Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo e del suo primo Protocollo, le quali ammettono un equo contemperamento delle esigenze contrapposte (qui, l’evidente opportunità di certezza del diritto nella determinazione dei debiti degli istituti previdenziali, a presidio delle risorse finanziarie pubbliche destinate a soddisfare i relativi bisogni dei lavoratori); dall’altro lato, per esazione non può certo intendersi un generico, complessivo e stragiudiziale invito all’adempimento, tanto – a tutto concedere – integrando un mero atto preparatorio della successiva attività a compiersi per esigere in concreto il credito recato dal titolo esecutivo costituito dall’ordinanza ex art. 553 c.p.c.;

il ricorso va pertanto rigettato, ma non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, per non avervi svolto alcuna attività gli intimati;

va infine dato atto – mancando ogni discrezionalità al riguardo (tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra moltissime altre: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dei presupposti processuali per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato eventualmente dovuto per i gradi o i giudizi di impugnazione e per il caso di reiezione integrale, in rito o nel merito.

PQM

rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto, per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2020

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