Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12971 del 23/06/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. L Num. 12971 Anno 2015
Presidente: LAMORGESE ANTONIO
Relatore: MAISANO GIULIO

SENTENZA

sul ricorso 16677-2009 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo
studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, rappresentata e
difesa dall’avvocato TOSI PAOLO, giusta delega in
2015

atti;
– ricorrente –

1253
contro

SPOTTI CHRISTIAN, elettivamente domiciliato in ROMA,
t

PIAZZA 150N MINZONI 9, presso lo studio dell’avvocato

Data pubblicazione: 23/06/2015

ROBERTO AFELTRA, che lo rappresenta e difende
unitamente all’avvocato LUIGI ZEZZA giusta delega in
atti;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 792/2008 della CORTE D’APPELLO
di MILANO, depositata il 30/06/2008 R.G.N. 1335/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 17/03/2015 dal Consigliere Dott. GIULIO
MAISANO;
udito l’Avvocato MICELI MARIO per delega verbale TOSI
PAOLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA che ha concluso per
accoglimento del ricorso per quanto di ragione.

r

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 30 giugno 2008 la Corte d’appello di Milano ha
confermato la sentenza del Tribunale di Milano n. 2971/05 che aveva
dichiarato la nullità del termine apposto al contratto di lavoro stipulato da
Poste Italiane s.p.a. con Spotti Christian per il periodo 1° aprile 2004 — 30

carattere sostitutivo conciate alla specifica esigenza di provvedere alla
sostituzione del personale addetto al servizio recapito presso la Regione
Lombardia assente nel periodo 1° aprile 2004 — 30 giugno 2004,
dichiarando sussistente fra le parti un rapporto di lavoro subordinato a
tempo indeterminato, e condannando Poste Italiane al pagamento delle
retribuzioni maturate dalla data della messa in mora detratte l’aliunde
perceptum. La Corte territoriale ha considerato che Poste Italiane non ha
provato il collegamento del contratto in questione con l’esigenza
astrattamente prevista a giustificazione dell’apposizione del termine.
Poste Italiane ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza
articolato su quattro motivi.
Resiste lo Spotti con controricorso.
Entrambe le parti hanno presentato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 1
d.lgs. n. 368 del 2001 e dell’art. 2697 cod. civ. ex art. 360, n. 3 cod. proc.
civ. In particolare si sostiene che, secondo la richiamata normativa in
materia di contratti a termine, sarebbe sufficiente la dimostrazione della
sussistenza delle esigenze aziendali descritte nella lettera di assunzione ai
fini della legittimità dell’apposizione del termine.
1

giugno 2004 ai sensi dell’art. l d.lgs. n. 368 del 2001 per ragioni di

Con il secondo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione dell’art.
2697 cod. civ. e degli artt. 420 e 421 cod. proc. civ. ex art. 360, n. 3 cod.
proc. civ., e omessa insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine ad
un fatto controverso e decisivo per il giudizio ex art. 360, n. 5 cod. proc.
civ. con riferimento alla mancata ammissione di mezzi istruttori che

condizioni legittimanti l’apposizione del termine in questione.
Con il terzo motivo si assume violazione e falsa applicazione degli artt. 12
disp. legge in generale, 1419 cod. civ. 1 d.lgs. 368 del 2001 e 115 cod.
proc. civ. ex art. 360, n. 5 cod. proc. civ. lamentando la ritenuta
conversione del rapporto quale conseguenza dell’illegittimità del termine.
Con il quarto motivo si deduce che le conseguenze dell’eventuale
violazione dell’art. 1 d.lgs. 368 del 2001, ai sensi dell’art. 4 bis d.lgs. 368
del 2001 introdotto dalla legge 133 del 2008 sono il pagamento di
un’indennità risarcitoria compresa fra un minimo di 2,5 ed un massimo di
12 mensilità di retribuzione.
I primi due motivi vanno esaminati congiuntamente in quanto connessi, e
sono fondati.
Questa Corte (cfr., ad esempio, Cass. 15 dicembre 2011 n. 27052 e, da
ultimo Cass. 26 febbraio 2015, n. 3926) si è ripetutamente pronunciata su

avrebbero consentito alla ricorrente di provare la sussistenza delle

fattispecie analoghe (assunzione a termine per esigenze sostitutive
concernenti personale addetto al servizio di recapito presso il Polo
Corrispondenza Lombardia) affermando i seguenti principi che devono
essere in questa sede pienamente ribaditi: a) Il quadro normativo che
emerge a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 368 del 2001 è
caratterizzato dall’abbandono del sistema rigido previsto dalla legge n. 230
del 1962 – che prevedeva la tipizzazione delle fattispecie legittimanti – e
dall’introduzione di un sistema articolato per clausole generali in cui
2

*

s’

l’apposizione del termine è consentita a fronte di “ragioni di carattere
tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo”. Tekle sistema, ai fine di
non cadere nella genericità, impone al suo interno un fondamentale criterio
di razionalizzazione, costituito dal già rilevato obbligo per il datore di
lavoro di adottare l’atto scritto e di specificare in esso le ragioni di carattere

specificazione della causale nell’atto scritto costituisce una perimetrazione
della facoltà riconosciuta al datore di lavoro di far ricorso al contratto di
lavoro a tempo determinato per soddisfare una vasta gamma di esigenze
aziendali (di carattere tecnico, produttivo, organizntivo o aziendale), a
prescindere da fattispecie predeterminate. Tale onere ha l’evidente scopo di
evitare l’uso indiscriminato dell’istituto per fini solo nominalmente
riconducibili alle esigenze riconosciute dalla legge, imponendo la
riconoscibilità e la verificabilità della motivazione addotta già nel momento
della stipula dei contratto. D’altro canto, tuttavia, proprio il venir meno dee/
sistema delle fattispecie legittimanti impone che il concetto di specificità
sia collegato a situazioni aziendali non più standardizzate ma obiettive, con
riferimento alle realtà specifiche in cui il contratto viene ad essere calato. Il
concetto di specificità in questione risente, dunque, di un certo grado di
elasticità che, in sede di controllo giudiziale, deve essere valutato dal
giudice secondo criteri di congruità e ragionevolezza. b) Con riferimento
specifico alle ragioni di carattere sostitutivo il contratto a termine, se in una

tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo adottate. L’onere di

situazione aziendale elementare è configurabile come strumento idoneo a
consentire la sostituzione di un singolo lavoratore addetto a specifica e ben
determinata mansione, allo stesso modo in una situazione aziendale
complessa è configurabile come strumento di inserimento del lavoratore
:

assunto in un processo in cui la sostituzione sia riferita non ad una singola
persona, ma ad una funzione produttiva specifica che sia occasionalmente
scoperta. In quest’ultimo caso, il requisito della specificità può ritenersi
3

of

soddisfatto non tanto con l’indicazione nominativa del lavoratore o dei
lavoratori sostituiti, quanto con la verifica della corrispondenza quantitativa
tra il numero dei lavoratori assunti con contratto a termine per lo
svolgimento di una data funzione aziendale e le scoperture che per quella
stessa funzione si sono realizzate per il periodo dell’assunzione. c)

l’enunciazione dell’esigenza di sostituire lavoratori assenti – da sola
insufficiente ad assolvere l’onere di specificazione delle ragioni stesse risulti integrata dall’indicazione di elementi ulteriori (quali, l’ambito
territoriale di riferimento, il luogo della prestazione lavorativa, le mansioni
dei lavoratori da sostituire) che consentano di determinare il numero dei
lavoratori da sostituire, ancorché non identificati nominativamente, ferma
restando in ogni caso la verificabilità circa la sussistenza effettiva del
presupposto di legittimità prospettato.
Nel caso di specie la Corte di merito, nel basare la propria motivazione
circa l’affermazione della mancanza di prova della temporaneità
dell’esigenza sostitutiva alla base dell’assunzione a termine de qua, non
sembra aver correttamente applicato i suddetti parametri di valutazione; in
particolare dalla motivazione, che deve ritenersi affatto carente sul punto,
non emerge una congrua considerazione, ai fini della statuizione censurata,
di tutti gli elementi indicati nel contratto individuale e considerati come
significativi dalla giurisprudenza sopra richiamata: in particolare, l’ambito
territoriale di riferimento (Polo di corrispondenza Lombardia) ai fmi della
valutazione delle esigenze sostitutive; le mansioni del personale da
sostituire (addetti ai servizio recapito); il periodo di tempo al quale le
enunciate esigenze di carattere sostitutivo facevano riferimento.
All’accoglimento dei primi due motivi di ricorso consegue l’assorbimento
degli altri motivi concernenti la trasformazione dei rapporto di lavoro a
termine in rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel caso di illegittimità
4

L’apposizione del termine per “ragioni sostitutive” è legittima se

del termine (terzo motivo) nonché le conseguenze economiche della
declaratoria di illegittimità del termine (quarto motivo).
La sentenza deve essere in definitiva cassata in relazione ai motivi accolti,
con rinvio ad altro giudice, indicato in dispositivo, che provvederà sulla
base dei principi sopra enunciati; lo stesso giudice provvederà sulle spese
P.Q.M.
La Corte di Cassazione accoglie i primi due motivi di ricorso, assorbiti gli
altri;
Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche
per il regolamento delle spese del presente giudizio, alla Corte d’appello di
Milano in diversa composizione.
Così deciso in Roma il 17 marzo 2015.

del giudizio di cassazione.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA