Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12971 del 23/05/2017

Cassazione civile, sez. VI, 23/05/2017, (ud. 07/04/2017, dep.23/05/2017),  n. 12971

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21382/2016 proposto da:

SICIET SPA IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA IN LIQUIDAZIONE, in

persona del Commissario liquidatore e legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. PISANELLI 2,

presso lo studio dell’avvocato VINCENZO POMPA, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, C.F. (OMISSIS), in persona del

Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

per il regolamento di competenza avverso la sentenza n. 14053/2016

del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 13/07/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 07/04/2017 dal Consigliere Dott. LOREDANA NAZZICONE.

Lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto

Procuratore Generale Dott. DE RENZIS Luisa, che chiede di respingere

la richiesta azionata dalla SICIET SPA e, per l’effetto, di

confermare la competenza funzionale del Tribunale di Velletri,

D.Lgs. n. 270 del 1999, ex art. 13.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – La ricorrente propone regolamento di competenza avverso la sentenza del Tribunale di Roma del 13 luglio 2016, che ha dichiarato l’improponibilità delle domande proposte dalla Siciet s.p.a. in amministrazione straordinaria avverso il Ministero dello sviluppo economico – volte alla declaratoria di inefficacia del decreto ministeriale di revoca del contributo erogato in conto capitale ed interessi, ed all’accertamento negativo dell’obbligo di restituire gli importi anticipati di Euro 328.687,11 e di Euro 135.278,02, oltre accessori – nonchè della domanda riconvenzionale del Ministero, volta alla condanna alla restituzione dei medesimi importi, per essere le domande stesse funzionalmente devolute al Tribunale di Velletri, giudice della procedura d’insolvenza.

La società chiede dichiararsi la competenza del Tribunale di Roma, in riforma della impugnata decisione.

L’intimato ha depositato memoria difensiva, instando per il rigetto del ricorso; il P.G., nelle proprie conclusioni, ha richiesto parimenti il rigetto del ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Il ricorso è ammissibile.

Questa Corte ha dichiarato inammissibile il regolamento necessario di competenza ex art. 42 c.p.c., solo allorchè non sussista un provvedimento che ha “pronunciato sulla competenza”: come quando sia proposta una domanda volta a far valere, nelle forme ordinarie, una pretesa creditoria nei confronti del fallimento (o dell’amministrazione straordinaria) dell’obbligato e il giudice adito dichiari l’improcedibilità della domanda, perchè non introdotta in sede concorsuale nelle foune dell’accertamento del passivo, innanzi allo stesso Tribunale, in quanto, ancorchè formalmente espressa in termini di declinatoria di competenza del giudice adito in favore di quello fallimentare, non è sostanzialmente una statuizione nella competenza, ma soltanto una statuizione sul rito che la parte deve seguire (Cass., ord. 22 maggio 2014, n. 11328, ed altre).

Ma, in tali casi, appunto si pone una questione di rito, concettualmente distinta dalla incompetenza.

Non così nella vicenda in esame, in cui la sentenza impugnata ha dichiarato la competenza in senso tecnico di altro ufficio giudiziario.

2. – Il ricorso è infondato.

2.1. – L’oggetto su cui verte il processo è l’esistenza del diritto della Siciet s.p.a. in amministrazione straordinaria a conservare il contributo pubblico ricevuto, nonchè del contrario diritto del Ministero per lo sviluppo economico di ottenerne la restituzione dalla procedura.

Tali domande di accertamento sono oggetto, infatti, rispettivamente della domanda principale e di quella riconvenzionale, proposte nel presente giudizio; ed esse vertono sullo stesso oggetto, sebbene la prospettazione presenti i caratteri di un accertamento negativo, da parte dell’attrice, e di un accertamento positivo (con condanna conseguente), da parte del convenuto.

E, quale questione preliminare ad entrambe le situazioni soggettive, si pone quella relativa all’accertamento incidentale della legittimità della revoca del finanziamento, operata dal Ministero.

2.2. – Orbene, in caso di sottoposizione ad amministrazione straordinaria della società debitrice, la domanda diretta alla condanna della stessa al pagamento di una somma di denaro – anche se accompagnata da una domanda di accertamento preliminare, posta con quella in funzione strumentale – è improcedibile innanzi al giudice diverso da quello della procedura di insolvenza, dovendo essere trattata innanzi al tribunale che questa abbia dichiarato.

Al medesimo tribunale appartiene, infatti, la competenza funzionale “a conoscere di tutte le azioni che ne derivano” (salvo le azioni reali immobiliari), a norma del D.Lgs. n. 270 del 1999, art. 13.

Per azioni che derivano dalla procedura di amministrazione straordinaria devono intendersi – attesa la ratio della norma, tesa a tutelare la par condicio creditorum e volta a concentrare presso un unico ufficio giudiziario tutte le azioni dipendenti a fini di razionalità del sistema concorsuale – non soltanto quelle che traggono origine, in senso proprio, dallo stato di dissesto, ma tutte quelle che incidono sul patrimonio della società interessata dalla procedura concorsuale, le quali, una volta che questa sia iniziata, sono sottoposte ad una speciale disciplina, onde la competenza funzionale e inderogabile del tribunale della procedura.

Tale orientamento ha motivato, da parte di precedenti di questa Corte, la ritenuta competenza funzionale del tribunale che abbia dichiarato ex art. 13 cit. lo stato di insolvenza in caso di sottoposizione della società ad amministrazione straordinaria, oppure del tribunale fallimentare L. Fall., ex art. 24, di analogo contenuto, ogni qual volta l’accertamento di un credito costituisca premessa di una pretesa nei confronti della massa, per assicurare l’unità di trattazione e garantire la parità tra i creditori (cfr. Cass. 2 dicembre 2011, n. 25868, che vi include anche la domanda di risoluzione del contratto finalizzata alla domanda di risarcimento del danno nei confronti della società fallita; Cass. 23 luglio 2010, n. 17279, che vi ricomprende espressamente gli accertamenti che costituiscono premessa di una pretesa nei confronti della massa, anche quando siano diretti a porre in essere il presupposto di una successiva sentenza di condanna; Cass. 8 agosto 2007, n. 17388; Cass., ord. 9 ottobre 2006, n. 21634, in ipotesi di amministrazione straordinaria; Cass., ord. 21 ottobre 2005, n. 20350, con riferimento alla controversia instaurata dal locatore nei confronti della curatela del fallimento del conduttore per denunciare l’inadempimento di detta curatela ed ottenere il risarcimento del danno; Cass., ord. 22 maggio 2002, n. 7510).

Giova precisare che l’azione di accertamento negativo e quella di accertamento positivo di una situazione giuridica soggettiva hanno identità di oggetto, in quanto unico ne è il complessivo rapporto controverso.

La struttura dell’azione di accertamento negativo, invero, verte sugli stessi elementi di fatto e di diritto della corrispondente azione di accertamento positivo. Vi è identità di oggetto, pertanto, tra azione di accertamento negativo o positivo dell’esistenza del diritto di credito.

Nè gli obiettivi di prevedibilità del foro e di certezza del diritto perseguiti dall’art. 13 cit. attengono all’attribuzione dei rispettivi ruoli di attore o convenuto, nè alla tutela dell’uno o dell’altro.

Con riguardo all’art. 20 c.p.c., il foro territoriale facoltativo delle obbligazioni si applica, oltre che alle azioni di condanna e costitutive, anche alle azioni di mero accertamento, sia positivo che negativo, per queste ultime purchè possa stabilirsi una relazione, sia pure di tipo ipotetico, fra l’obbligazione che costituisce l’oggetto della lite ed il luogo dove essa, se esistesse, sarebbe sorta e dovrebbe essere eseguita (Cass. 4 luglio 2007, n. 15110, sulla cessione di azienda; Cass., ord. 12 novembre 2003, n. 17106, sulla transazione; Cass. 12 novembre 1993, n. 11183, sul contratto di franchising; Cass. 14 gennaio 1992, n. 341, sulla transazione).

Dunque, per le azioni di accertamento negativo/valgono le stesse regole di competenza previste per quelle di accertamento positivo.

E la domanda di pagamento e quella di accertamento negativo del credito contrattuale hanno il medesimo oggetto anche ai fini della continenza (Cass. 9 maggio 2012, n. 7096; Cass., sez. un., ord. 1 ottobre 2007, n. 20596, che ravvisa la continenza tra la domanda di condanna al pagamento del saldo del conto e quella di accertamento negativo dello stesso credito avente ad oggetto la nullità della clausola su interessi ultralegali e capitalizzazione).

Ciò è stato affermato anche ai fini della giurisdizione verso lo straniero, ai sensi della Convenzione di Bruxelles del 1968 e del regolamento Ce n. 44/01 del 22 dicembre 2000, “perchè la domanda d’accertamento negativo rileva, ai lini della competena, come una domanda che ha lo stesso oggetto di quella di condanna” (Cass., sez. un., ord. 17 ottobre 2002, n. 14769, in motivazione; si vedano altresì Cass., sez. un., ord. 8 giugno 2011, n. 12411 e ord., sez. un., 19 maggio 2009, n. 11532).

Nè muta l’ambito oggettivo del giudicato che si verrà a formare sulla domanda di accertamento negativo, il quale non potrà mai vertere sopra un oggetto diverso rispetto a quello richiesto dall’attore in accertamento positivo e condanna (sebbene alcuni, in dottrina, restringano l’oggetto del giudicato sulla domanda di accertamento negativo ai singoli fatti costitutivi o impeditivi-modificativi-estintivi fatti valere dall’attore: ma tale profilo non muta le conclusioni per quanto ora ne occupa).

In definitiva, l’identità delle domande di accertamento negativo e positivo del medesimo diritto possono considerarsi diritto vivente.

2.3. – Nella specie, l’oggetto della cognizione e della decisione verte sul diritto vantato dalla Siciet s.p.a. in amministrazione straordinaria – di cui controparte deduce l’insussistenza e chiede la conseguente pronuncia restitutoria di condanna – di trattenere la somma ricevuta a titolo di finanziamento pubblico.

Nè ha pregio l’assunto della ricorrente relativo alla preclusione derivante da giudicato esterno in virtù della sentenza della Corte d’appello di Roma, che ha ammesso con riserva al passivo della procedura il credito de pro, riservando al giudice del rapporto la competenza a conoscere la questione nel merito, non trattandosi di definizione della relativa competenza, ma di mera pronuncia concorsuale.

Ne consegue che il ricorso va respinto, avendo la sentenza impugnata fatto corretta applicazione del D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270, art. 13, laddove prevede la competenza del tribunale che ha dichiarato lo stato di insolvenza, statuendo l’improcedibilità innanzi a sè delle domande proposte, in via principale ed in via riconvenzionale, dalle parti, per essere competente il Tribunale di Velletri, trattandosi di accertare la sussistenza di una pretesa nei confronti della massa.

3. – Le spese seguono la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna la Siciet s.p.a. al pagamento delle spese di lite in favore del Ministero dello sviluppo economico, liquidate in Euro 3.600,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese forfetarie ed agli accessori, come per legge.

Dichiara che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 maggio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA