Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12971 del 22/06/2016


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Cassazione civile sez. VI, 22/06/2016, (ud. 26/05/2016, dep. 22/06/2016), n.12971

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 2192-2015 proposto da:

G.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE

MILIZIE 38, presso lo studio dell’avvocato ANDREA MANCINI, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

M.L., T.T., elettivamente domiciliati in

ROMA, V LE R MARGHERITA, 42, presso lo studio dell’avvocato GUIDO

LANCIANO, che li rappresenta e difende;

– controricorrenti –

e contro

C.M., + ALTRI OMESSI

;

– intimati –

avverso la sentenza n. 628/2014 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di

ROMA, depositata il 14/01/2014;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/05/2016 dal Consigliere Dott. ALBERTO GIUSTI;

udito l’Avvocato GUIDO LANICIANO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, in data 10 novembre 2015, la seguente proposta di definizione, ex art. 380-bis c.p.c.:

“Con atto di citazione notificato il 5 giugno 1993, i Signori A.M.T., D.V.R., M.L., C.M., C.C., P.D. e T. T., esponendo di essere proprietari di appartamenti al piano terra dei due edifici in condominio sin in (OMISSIS), e titolari dell’uso delle aree di giardino prospicienti i loro appartamenti in base all’art. 1 degli atti di assegnazione della Cooperativa Edilizia Docenti soc. coop. a r.l., impugnarono la delibera assembleare del 7 maggio 1993 nella parte in cui imponeva ad essi la rimozione di vasi e recinzioni dai medesimi installati nelle suddette aree.

L’adito Tribunale di Roma, ritenuta l’impugnata deliberazione illegittima solo relativamente alla rimozione dei vasi, la dichiarò nulla ed inefficace relativamente a detta statuizione.

Proposero appello G.G., S.R. e An.Pa., condomini, ribadendo, in forza del regolamento condominiale, la piena legittimità della delibera ex adverso impugnata.

La Corte d’appello di Roma, con sentenza depositata il 23 novembre 2005, rigettò il gravame affermando la legittimità della apposizione dei vasi. Osservò al riguardo che la c.t.u. aveva accertato che le fioriere non assumevano i connotati di manufatti autonomi vietati dal regolamento condominiale, ma costituivano solo strumenti necessari e funzionali, per scarsa profondità delle zolle, alla impiantatici delle siepi di recinzione consentite, raccomandata dal regolamento di condominio.

Per la cassazione di tale sentenza ricorreva il G. sulla base di quattro motivi. Vi resistevano con controricorso M. L., T.T. e C.M..

Questa Corte, all’udienza del 18 gennaio 2013, disponeva l’integrazione del contraddittorio nei confronti di C. C., A.M.T., D.V.R. e del Condominio di Via (OMISSIS), appellati contumaci.

Con sentenza 14 gennaio 2014, n. 628, la Sezione Seconda civile della Corte di cassazione dichiarava inammissibile il ricorso.

La sentenza è così motivata.

“1.1. – la L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 8, comma 2, nel testo novellato a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 346 del 1998, dispone tra l’altro che, in caso di notifica di atti giudiziari a mezzo posta, se l’agente postale non può recapitare il piego “per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate, il piego è depositato lo stesso giorno presso l’ufficio postale preposto alla consegna o presso una sua dipendenza. Del tentativo di notifica del piego e del suo deposito presso l’ufficio postale o una sua dipendenza è data notizia al destinatario, a cura dell’agente postale preposto alla consegna, mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento che, in caso di assenza del destinatario, deve essere affisso alla porta d’ingresso oppure immesso nella cassetta della corrispondenza dell’abitazione, dell’ufficio o dell’azienda….”.

1.2. – Nella specie, deve rilevarsi che, oltre a mancare agli atti la prova della ricezione da parte del condominio dell’atto del quale era stata prescritta la notifica allo stesso, non risulta, quanto a D. V.R., la prova dell’avvenuta ricezione del secondo avviso previsto dalla citata disposizione, quello relativo al tentativo di notifica non andato a buon fine a causa della temporanea assenza del destinatario e mancanza delle persone abilitate a ricevere il piego (tentativo di notifica del quale soltanto esiste agli atti la prova) nonchè del deposito dell’atto presso l’ufficio postale.

2. – In definitiva, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile…”.

Per la revocazione della sentenza della Corte di cassazione il G. ha proposto ricorso, con atto notificato il 19 gennaio 2015, sulla base di un motivo.

Vi hanno resistito, con controricorso, il M. e la T..

Va respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso per revocazione per decorrenza dei termini, giacchè la sentenza della Corte di cassazione è stata notificata il 6 marzo 2004 alla parte personalmente, anzichè alla parte presso il suo procuratore costituito, e questa notifica è inidonea a far decorrere il termine breve.

Sussistono, ad avviso del relatore, le condizioni per rinviare il ricorso alla pubblica udienza.

Infatti, dalla documentazione in atti risulta che, per mero errore di fatto, il Collegio non si è avveduto che:

– quanto al Condominio di Via (OMISSIS), il ricorso per integrazione del contraddittorio è stato regolarmente notificato l’8 marzo 2013 (e depositato in cancelleria il 21 marzo 2013), come risulta dall’avviso di ricevimento della raccomandata, spillato alla pag. 19 del ricorso insieme alla ricevuta dell’accettazione della raccomandata;

quanto a D.V.R., risulta depositato in cancelleria in data 30 maggio 2013 (così facendosi seguito al primo deposito avvenuto il 21 marzo 2013) l’avviso di ricevimento della comunicazione di avvenuto deposito, con la stampigliatura “atto non ritirato entro il termine di dieci giorni”.” Considerato che il Collegio condivide la proposta di definizione contenuta nella relazione ex art. 380-bis;

che, pertanto, il ricorso deve essere rinviato alla pubblica udienza.

PQM

rinvia il ricorso alla pubblica udienza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta civile – 2, il 26 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2016

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