Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12971 del 09/06/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 12971 Anno 2014
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: GARRI FABRIZIA

ORDINANZA
sul ricorso 22547-2012 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE 80078750587 in persona del Direttore Centrale della
Direzione Prestazioni a Sostegno del Reddito, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso
l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e
difeso dagli avvocati VINCENZO TRIOLO, ANTONIETTA
CORETTI, EMANUELE DE ROSE, giusta procura in calce al
ricorso;
– ricorrente contro

MORRA VINCENZO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
CIPRO 77, presso lo studio dell’avvocato RUSSILLO GERARDO,

Data pubblicazione: 09/06/2014

rappresentato e difeso dall’avvocato NAPPI SEVERINO, giusta
procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 778/2012 della CORTE D’APPELLO di

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
dell’8/04/2014 dal Consigliere Relatore Dott. FABRIZIA GARRI;
udito per il ricorrente l’Avvocato Antonietta Coretti che si riporta agli
scritti.
Fatto e diritto
La Corte d’appello di Napoli accogliendo l’appello proposto da
Vincenzo Morra ha condannato l’Inps al pagamento della somma di €
1.088,44 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, a titolo di
accessori spettanti sulle somme erogate ai sensi dell’art. 2 del d.lg. 27
gennaio 1992 n. 80 in relazione alle ultime tre mensilità di retribuzione.
In particolare la Corte territoriale ha respinto le eccezioni di
prescrizione e decadenza formulate dall’Istituto sul rilievo che si
trattava di domanda di pagamento di differenze della prestazione e di
accessori e non della prestazione stessa. Inoltre ha sottolineato che la
dichiarazione di stato di insolvenza e l’ammissione al passivo del
credito sono rilevanti ai fini della decorrenza della prescrizione non
essendo possibile, prima, fare valere il credito nei confronti del Fondo
avente natura sussidiaria e solidale, in quanto non libera l’originario
creditore,con la conseguenza che la domanda di ammissione al passivo
fallimentare è idonea ad interrompere la prescrizione anche nei
confronti dell’Inps coobbligato solidale del fallito.

Ric. 2012 n. 22547 sez. ML – ud. 08-04-2014
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NAPOLI del 20.2.2012, depositata 1’8/03/2012;

Per la cassazione della sentenza ricorre l’Inps che articola un unico
motivo ulteriormente illustrato con memoria depositata ai sensi
dell’art. 378 c.p.c.. Resiste con controricorso l’Ippolito.
Tanto premesso si osserva che la censura formulata appare
manifestamente fondata.

1, comma 1, e art. 2, comma 1, nel caso in cui il datore di lavoro sia
assoggettato alle procedure di fallimento, concordato preventivo,
liquidazione coatta amministrativa ovvero alla procedura
dell’amministrazione straordinaria, il lavoratore da esso dipendente o i
suoi aventi diritto possono ottenere a domanda il pagamento, a carico
del Fondo di garanzia istituito e funzionante ai sensi della legge n. 297
del 1982, dei crediti di lavoro non corrisposti diversi da quelli spettanti
a titolo di trattamento di fine rapporto.
Detta legge, all’art. 2, comma 1, prevede che presso l’Istituto nazionale
della previdenza sociale è istituito il Fondo di garanzia per il
trattamento di fine rapporto con lo scopo di sostituirsi al datore di
lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del
trattamento di fine rapporto, di cui all’art. 2120 c.c., spettante ai
lavoratori o loro aventi diritto.
Nella fattispecie in esame si controverte dei crediti di cui all’art. 2,
comma 1 vale a dire i crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a
titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi del
rapporto di lavoro.
Tanto premesso, va ricordato come questa Corte, con riferimento al
TFR, ma affermando principi di diritto relativi al Fondo in questione e
alle obbligazioni a carico dello stesso, che, dunque, possono trovare
applicazione anche con riguardo agli altri crediti di lavoro non
corrisposti, ha ribadito (Cass. n. 16617 del 2011, n. 8265 del 2010) che,
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Va preliminarmente ricordato che,ai sensi del Dig. n. 80 del 1992, art.

com’è stato ritenuto dalla giurisprudenza (tra le tante Cass. n. 27917
del 19/12/2005), mutando il precedente indirizzo, il diritto del
lavoratore di ottenere dall’INPS, in caso di insolvenza del datore di
lavoro, la corresponsione del T.F.R. a carico dello speciale fondo di cui
alla L. n. 297 del 1982, art. 2, ha natura di diritto di credito ad una

credito vantato nei confronti del datore di lavoro (restando esclusa,
pertanto, la fattispecie di obbligazione solidale), diritto che si
perfeziona (non con la cessazione del rapporto di lavoro ma) al
verificarsi dei presupposti previsti da detta legge (insolvenza del datore
di lavoro, verifica dell’esistenza e misura del credito in sede di
ammissione al passivo, ovvero all’esito di procedura esecutiva).
Ed infatti, il Fondo di garanzia costituisce attuazione di una forma di
assicurazione sociale obbligatoria (con relativa obbligazione
contributiva posta ad esclusivo carico del datore di lavoro), con la sola
particolarità che l’interesse del lavoratore alla tutela è conseguito
mediante l’assunzione da parte dell’ente previdenziale, in caso
d’insolvenza del datore di lavoro, di un’obbligazione pecuniaria il cui
quantum è determinato con riferimento al credito di lavoro nel suo
ammontare complessivo.
Il diritto alla prestazione del Fondo nasce, quindi, non in forza del
rapporto di lavoro, ma del distinto rapporto assicurativo previdenziale, in presenza dei presupposti previsti dalla legge:
insolvenza del datore di lavoro e accertamento del credito nell’ambito
della procedura concorsuale, secondo le regole specifiche di queste;
formazione di un titolo giudiziale ed esperimento non satisfattivo
dell’esecuzione forzata.
Sviluppo coerente è rappresentato dalla risoluzione data al problema
del regime giuridico del debito dell’Inps, quale gestore del Fondo, ai
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prestazione previdenziale, ed è perciò distinto ed autonomo rispetto al

fini del cumulo della rivalutazione monetaria e degli interessi legali,
secondo il principio di diritto enunciato dal Cass. S.U. 3 ottobre 2002
n. 14220, sopra richiamato, per cui “il credito del lavoratore per il
trattamento di fine rapporto e per gli emolumenti relativi agli ultimi tre
mesi del rapporto non muta la propria natura retributiva quando, in

80, sia fatto valere nei confronti del Fondo di garanzia gestito dall’Inps
per l’insolvenza o l’inadempimento del datore di lavoro. Peraltro la L.
n. 297 del 1982, art. 2, comma 2, prescrive espressamente il che
lavoratore può domandare al fondo di garanzia il TFR ed i relativi
crediti accessori”.
Anche Cass. n. 27917 del 2005, sopra richiamata, ha affermato che il
diritto positivo non consentiva di dubitare della natura previdenziale
dell’obbligazione posta a carico del Fondo di garanzia, in ragione delle
seguenti considerazioni.
La qualificazione si pone in perfetta coerenza con la disciplina specifica
dell’istituto, dettata dalla L. 29 maggio 1982, n. 297, art. 2.
Il Fondo di garanzia è istituito presso l’Inps con lo scopo di sostituirsi
al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento
del trattamento di fine rapporto, di cui all’art. 2120 c.c., spettante à
lavoratori o loro aventi diritto. Il finanziamento avviene mediante
contribuzione obbligatoria a carico dei datori di lavoro. Per ottenere la
prestazione è necessaria una domanda amministrativa, domanda che
può essere presentata solo dopo la verifica dell’esistenza e della misura
del credito, in sede di ammissione al passivo fallimentare o della
liquidazione coatta amministrativa, ovvero, in caso di datore di lavoro
non assoggettato a procedure concorsuali, dopo la formazione di un
titolo esecutivo e l’esperimento infruttuoso, in tutto o in parte,
dell’esecuzione forzata.
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forza della L. 29 maggio 1982, n. 297, e del D.lgs. 27 gennaio 1992, n.

Il diritto alla prestazione del Fondo nasce, quindi, non in forza del
rapporto di lavoro, ma del distinto rapporto assicurativo previdenziale, in presenza dei presupposti previsti dalla legge:
insolvenza del datore di lavoro e accertamento del credito nell’ambito
della procedura concorsuale, secondo le regole specifiche di queste;

dell’esecuzione forzata.
Appare quindi evidente come la prescrizione del diritto alla prestazione
non possa decorrere, ai sensi dell’art. 2935 c.c., prima del perfezionarsi
della fattispecie attributiva, che condiziona la proponibilità della
domanda all’Inps (in tal senso la giurisprudenza della Corte si è già
espressa con la sentenza 26 febbraio 2004, n. 3939).
La natura previdenziale dell’obbligazione assunta dal Fondo è stata
affermata dalla Corte con riguardo all’applicazione dell’art. 152 disp.
att. c.p.c. (Cass. 23 dicembre 2004, n. 23930); alla necessità del previo
esperimento del procedimento amministrativo e alla conseguente
sospensione della prescrizione durante il suo svolgersi (Cass. 15
novembre 2004, n. 21595); soprattutto, per evidenziarne la totale
autonomia rispetto a quella del datore di lavoro, con la conseguente
inapplicabilità della disciplina delle obbligazioni in solido e, in
particolare, dell’art. 1310 c.c., non trattandosi di un’unica obbligazione
con pluralità di debitori, ma di distinte obbligazioni di diversa natura
(Cass. 18 aprile 2001, n. 5663). Come si è accennato, questa Corte,
nella citata sentenza n. 27917 del 2005, deduceva come il complesso
delle considerazioni svolte e il richiamo dei più recenti arresti della
giurisprudenza della Corte, giustificano l’abbandono degli orientamenti
in precedenza espressi sulla questione, secondo i quali, l’accollo ex lege
comporterebbe l’aggiunta del Fondo al datore di lavoro per
l’adempimento della medesima obbligazione, con applicazione di tutte
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formazione di un titolo giudiziale ed esperimento non satisfattivo

le regole delle obbligazioni solidali, e affermava il seguente principio di
diritto:
“il diritto del lavoratore di ottenere dall’Inps, in caso d’insolvenza del
datore di lavoro, la corresponsione del TFR a carico dello speciale
Fondo di cui alla L. n. 297 del 1982, art. 2, ha natura di diritto di

autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro
(restando esclusa, pertanto, la fattispecie di obbligazione solidale),
diritto che si perfeziona (non con la cessazione del rapporto di lavoro
ma) al verificarsi dei presupposti previsti da detta legge (insolvenza del
datore di lavoro, verifica dell’esistenza e misura del credito in sede di
ammissione al passivo, ovvero all’esito di procedura esecutiva), con la
conseguenza che, prima che si siano verificati tali presupposti, nessuna
domanda di pagamento può essere rivolta all’Inps, e, pertanto, non
può decorrere la prescrizione del diritto del lavoratore nei confronti
del Fondo di garanzia” (cfr. in termini e su fattispecie identica Cass. 23
luglio 2012 n. 12852 ed anche nn. 10875, 20675 del 2013).
Da quanto esposto consegue che le considerazioni svolte dalla Corte
d’Appello di Napoli non sono condivisibili poiché, appunto,
l’obbligazione assunta dal Fondo aveva natura previdenziale e dunque
non era applicabile alla fattispecie in esame la disciplina delle
obbligazioni in solido. La prescrizione del diritto alla prestazione non
poteva decorrere, ai sensi dell’art. 2935 c.c., prima del perfezionarsi
della fattispecie attributiva, che condiziona la proponibilità della
domanda all’INPS. Ti termine di prescrizione di un anno non veniva
interrotto nei confronti del Fondo durante la procedura fallimentare a
carico del datore di lavoro. Poiché risulta accertato e non contestato
che il ricorrente aveva presentato domanda all’INPS in data 12 maggio
2004 e che il ricorso giudiziario era stato proposto solo il 20 giugno
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credito ad una prestazione previdenziale, ed è, perciò, distinto ed

2007 ne deriva che all’epoca dell’instaurazione del giudizio il termine
annuale di prescrizione dei crediti azionati era ormai spirato.
In conclusione la sentenza della Corte di appello di Napoli deve essere
cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la
controversia può essere decisa nel merito e la domanda proposta da

Sussistono giusti motivi, ravvisabili nella complessità della disciplina
esaminata, per compensare tra le parti le spese del presente processo.
PQM
LA CORTE
Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e decidendo nel
merito rigetta a domanda proposta da Vincenzo Morra. Compensa tra
le parti le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma 1’8 aprile 2014

Il Funzion

iziario

Vincenzo Morra deve essere rigettata.

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