Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12970 del 23/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 23/05/2017, (ud. 03/04/2017, dep.23/05/2017),  n. 12970

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15740/2016 proposto da:

ATLANTA STRETCH S.P.A. – C.F. (OMISSIS), in persona del Presidente

del Consiglio di amministrazione, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA FRANCO MICHELINI TOCCI 50, presso lo studio dell’avvocato MARCO

VISCONTI che la rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente

all’avvocato LUCA BERTOZZI;

– ricorrente –

contro

AETNA GROUP HOLDING S.P.A. (già Aetna Group S.p.A.) – P.I.

(OMISSIS), in persona del Presidente del Consiglio di

Amministrazione, ROBOPAC S.P.A. a Socio Unico, in persona del legale

rappresentante pro tempore, AETNA GROUP S.P.A. (già Prasmatic

S.r.l.) – P.I. (OMISSIS), in persona del Presidente del Consiglio di

Amministrazione e legale rappresentante, AETNA DEUTSCHLAND GMBH –

P.I. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante, AETNA FRANCE

SA – P.I. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante,

elettivamente domiciliate in ROMA, V.LE REGINA MARGHERITA 294,

presso lo studio dell’avvocato VALERIO VALLEFUOCO, che le

rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all’avvocato MARCO

IANIGRO;

– controricorrenti –

per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di

RIMINI, depositata il 19/05/2016, emessa per il procedimento n. R.G.

3429/2015 di quell’ufficio;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 03/04/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO PIETRO

LAMORGESE;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. DE AUGUSTINIS Umberto, che

chiede che venga dichiarato il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La AETNA GROUP Spa e le società del gruppo, indicate in epigrafe, convennero in giudizio, dinanzi al Tribunale di Rimini, la ATLANTA STRETCH Spa e la ATLANTA Srl, alle quali contestarono atti vari di concorrenza sleale, a norma dell’art. 2598 c.c., nn. 2 e 3 e art. 2043 c.c. e ne chiesero la condanna al risarcimento dei danni.

Le società convenute si costituirono, chiedendo il rigetto delle domande ed esponendo di avere convenuto in giudizio la AETNA GROUP, dinanzi al Tribunale di Bologna, sezione specializzata in materia industriale e intellettuale, per contraffazione della macchina (OMISSIS), prodotta da ATLANTA STRETCH, per effetto della commercializzazione della macchina (OMISSIS), prodotta dal gruppo AETNA, che interferiva con i brevetti nazionale ed europeo riguardanti la macchina (OMISSIS).

Pertanto proposero domanda riconvenzionale per

l’accertamento della contraffazione e la condanna di AETNA GROUP HOLDING all’inibitoria e al risarcimento del danno. In virtù della predetta riconvenzionale, la ATLANTA STRETCH eccepì l’incompetenza del Tribunale di Rimini a conoscere delle domande, principale e riconvenzionale, indicando come competente il Tribunale di Genova e, in subordine, il Tribunale di Bologna, sezioni specializzate.

Il Tribunale di Rimini, con ordinanza in data 19 maggio 2016, ha disposto la separazione delle cause, trattenendo quella di concorrenza sleale, ritenuta non interferente, stante la incontestata competenza del Tribunale di Bologna, sezione specializzata, sulla domanda di contraffazione di brevetto.

Avverso questa ordinanza la ATLANTA STRETCH ha chiesto il regolamento di competenza, instando per l’affermazione della competenza dei Tribunali di Genova e, in subordine, di Bologna, sezioni specializzate. Le società del gruppo AETNA, indicate in epigrafe, hanno resistito con memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione dell’art. 36 c.p.c., per avere il Tribunale di Rimini omesso di considerare che, per effetto della domanda riconvenzionale di contraffazione di brevetto, entrambe le cause dovrebbero essere celebrate unitariamente dinanzi al giudice competente per materia, individuato nel Tribunale delle imprese di Genova o di Bologna.

Il motivo è infondato.

Si invoca il principio della connessione derivante dalla proposizione della domanda riconvenzionale, non al fine di far radicare la competenza del giudice adito (Tribunale di Rimini) su entrambe le domande, come vorrebbe l’art. 36 c.p.c., ma per sottrarre al giudice adito la potestas iudicandi sulla domanda di concorrenza sleale proposta dalle società del gruppo AETNA. E sarebbe inutile obiettare che il giudice adito è incompetente per materia sulla domanda riconvenzionale di contraffazione (sulla quale è competente il Tribunale specializzato in materia industriale e intellettuale), essendo questo un argomento che dimostra l’inoperatività della connessione invocata a norma dell’art. 36 c.p.c. e della conseguenziale modificazione della competenza.

Inoltre, se è vero che a fondamento della domanda riconvenzionale può dedursi anche un titolo non strettamente dipendente da quello fatto valere dall’attore a fondamento della sua domanda, tuttavia è pur sempre necessario che la domanda riconvenzionale non ecceda la competenza del giudice della causa principale (Cass. n. 15271/2006, n. 18775/2005), mentre nella specie la domanda riconvenzionale di ATLANTA STRETCH è di competenza di un giudice diverso per ragioni di materia.

Il secondo motivo denuncia violazione dell’art. 36 c.p.c. e D.Lgs. 27 giugno 2003, n. 168, art. 3, per avere escluso l’attrazione della domanda principale di concorrenza sleale da parte del Tribunale specializzato (di Genova o Bologna), competente sulla domanda di contraffazione di brevetto, in ragione della connessione anche impropria tra le domande e del favore accordato dal legislatore al simultaneus processus.

Il motivo è infondato.

La giurisprudenza di questa Corte ha più volte precisato che la competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa (D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, art. 134, lett. a) non sussiste quando la domanda miri ad accertare una ipotesi di concorrenza sleale cd. pura, nella quale la lesione dei diritti riservati non sia, in tutto o in parte, elemento costitutivo della lesione del diritto alla lealtà concorrenziale, che esiga la valutazione incidenter tantum delle privative in gioco (Cass. n. 22584/2015, n. 21776/2016).

Nella specie, come evidenziato nell’ordinanza impugnata, non esistono ragioni di significativa connessione tra la domanda di accertamento degli illeciti concorrenziali imputati ad ATLANTA STRETCH, relativi agli anni dal 2005 al 2007, e la domanda riconvenzionale di contraffazione relativa ad anni diversi (successivi al 2010) e a brevetti mai contestati da AETNA.

Il ricorso è rigettato, essendo competente il Tribunale di Rimini sulla domanda principale di concorrenza sleale.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e dichiara la competenza del Tribunale di Rimini sulla domanda principale; condanna il ricorrente alle spese, liquidate in Euro 4100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi.

Doppio contributo a carico del ricorrente, come per legge.

Così deciso in Roma, il 3 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 maggio 2017

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