Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12970 del 22/06/2016


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Cassazione civile sez. VI, 22/06/2016, (ud. 26/05/2016, dep. 22/06/2016), n.12970

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 1980-2015 proposto da:

R.S., elettivamente domiciliata in ROMA, P.LE CLODIO 61,

presso lo studio dell’avvocato CATERINA MAFFEY, rappresentata e

difesa dall’avvocato GIUSEPPE BENANTI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

– intimato –

avverso il provvedimento del TRIBUNALE di TRENTO, depositato il

12/12/2014;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/05/2016 dal Consigliere Dott. ALBERTO GIUSTI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che B.S. in R. è stata ammessa dal Consiglio dell’ordine degli avvocati di Trento in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato nel procedimento per separazione personale dei coniugi promosso nei suoi confronti da parte del marito R.E.;

che con decreto in data 12 dicembre 2014, il Giudice del Tribunale di Trento – a seguito della nota dell’Agenzia delle entrate che comunicava i redditi complessivi del nucleo familiare dell’istante –

ha revocato l’ammissione della predetta al patrocinio a spese dello Stato;

che avverso il decreto di revoca la B. ha proposto ricorso per cassazione, con atto notificato al Ministero della giustizia presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato il 7 gennaio 2015;

che l’intimato Ministero della giustizia non ha svolto attività difensiva in questa sede;

che il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio sulla base di relazione ex art. 380-bis c.p.c. del consigliere designato;

che la ricorrente ha depositato memoria.

Considerato che il Collegio rileva che la notifica del ricorso per cassazione è affetta da nullità, in quanto eseguita presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Trento anzichè presso l’Avvocatura generale dello Stato nella sede di Roma in via dei Portoghesi, n. 12;

che, essendo il Ministero rimasto intimato, occorre ordinare il rinnovo della notifica del ricorso, entro il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della presente ordinanza.

PQM

La Corte ordina il rinnovo della notifica del ricorso presso l’Avvocatura generale dello Stato entro il temine di giorni quaranta dalla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta civile – 2, il 26 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2016

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