Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12970 del 14/06/2011

Cassazione civile sez. III, 14/06/2011, (ud. 06/05/2011, dep. 14/06/2011), n.12970

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – rel. Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

G.B. (OMISSIS), B.A.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZALE

CLODIO 18, presso lo studio dell’avvocato RUBERTI RAFFAELA,

rappresentati e difesi dall’avvocato GENNARO ROBERTO PAOLO giusta

delega in calce al ricorso;

– ricorrenti –

e contro

P.A., GR.GI., GR.AL.,

CATTOLICA ASSIC SCARL;

ASSICURAZIONE PROGRESS ASSICURAZIONI;

– intimati –

avverso la sentenza n. 804/2006 del GIUDICE DI PACE di PALERMO,

SEZIONE QUARTA CIVILE, emessa il 10/01/2006, depositata il

24/01/2006; R.G.N. 2855/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/05/2011 dal Consigliere Dott. MARIO FINOCCHIARO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

G.B. ha convenuto in giudizio, innanzi al giudice di pace di Palermo la Cattolica Assicurazioni s.p.a. nonchè Gr.

A., chiedendone la condanna al pagamento in via tra loro solidale – della somma da contenersi nel limite di Euro 1032,91 a titolo di risarcimento dei danni asseritamente subiti dalla vettura di sua proprietà – condotta da B.A. – in occasione del sinistro stradale verificatosi l’ (OMISSIS).

Ha esposto l’attrice che il ciclomotore Piaggio Zip – di proprietà di Gr.Gi. e condotto da Gr.Al. – transitando contromano in via (OMISSIS) non aveva concesso la dovuta precedenza così collidendo con la vettura Opel Tigra di proprietà di essa attrice.

Costituitasi nel corso della seconda udienza la Società Cattolica di Assicurazioni coop. a r.l., questa ha negato ogni responsabilità del ciclomotore assicurato in ordine al verificarsi dell’evento, atteso che dai rilievi tecnici svolti sui veicoli coinvolto nel sinistro era emersa la assoluta incompatibilità tra la dinamica dell’incidente come descritta dall’attrice e i danni accertati.

Dichiarata la contumacia di B.A., e disposta, ai sensi dell’art. 184-bis cod. proc. civ., la rimessione in termini per la chiamata in causa di Gr.Al. e Gr.Gi., il primo ha eccepito, da un lato, la non integrità del contraddittorio non essendo stato evocato in giudizio il proprietario del ciclomotore Piaggio Zip, P.A., dall’altro, la infondatezza – in fatto e in diritto – della pretesa azionata dall’attrice, il secondo ha chiesto il rigetto della domanda tenuto presente che esso concludente non era nè il proprietario del ciclomotore coinvolto nel sinistro, nè il suo conducente, al momento dell’impatto.

Integrato il contraddittorio nei confronti di P.A., questi ha eccepito che l’incidente si era verificato per fatto e colpa esclusivi del B. e ha chiesto, per l’effetto, in via riconvenzionale, in principalità, la condanna di questi nonchè della G. al risarcimento dei danni patiti in esito all’incidente in questione dal proprio ciclomotore e da liquidare in Euro 900,00, oltre interessi ma sempre nel limiti di Euro 1.032,91, in via subordinata fosse dichiarato il concorso di colpa dei conducenti dei vari veicoli, ai sensi dell’art. 2054 c.c., comma 2.

Disposta la riunione di tale giudizio con altro, pendente innanzi allo stesso giudice di pace, promosso dal P. nei confronti della Progresso Assicurazioni nonchè di G.B. e B. A. e svoltasi l’istruttoria del caso l’adito giudice, con sentenza 10 – 24 gennaio 2006 ha rigettato la domanda proposta da G.B..

Per la cassazione di tale sentenza, notificata l’8 febbraio 2006, ha proposto ricorso, affidato a due motivi, G.B., con atto 8 marzo 2006 e date successive.

Con ordinanza 15 marzo 2010 questa Corte ha disposto la integrazione del contraddittorio nei confronti della Progress Assicurazioni e di Gr.Gi., assegnando allo scopo termine di 60 giorni dalla comunicazione della relativa ordinanza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il collegio ha disposto che sia adottata una motivazione semplificata.

2. Con il primo motivo la ricorrente, denunziando errores in procedendo, violazione del diritto di difesa ex art. 24 Cost., violazione della regolarità formale del processo e la corretta applicazione delle sue norme regolatrici e violazione dell’art. 184- bis, assume che il giudice di pace ha errato a rimettere in termini i convenuti che erano stati regolarmente citati da parte attrice e non si erano costituiti ex art. 319 cod. proc. civ., in quanto nel caso in esame siamo fuori dalla applicazione dell’art. 184 bis in quanto i predetti convenuti, regolarmente citati non si erano costituiti nel giudizio intentato dall’attrice.

“I rispettivi atti di citazione – invoca la difesa della ricorrente – sono stati notificati agli stessi convenuti Gr., ai sensi dell’art. 143 cod. proc. civ. allegando relativo atto di residenza, dal punto di vista formale la difesa dell’attrice ha adempiuto agli oneri incombenti in materia di notifica degli atti giudiziari. Come risulta dagli atti ricorrere alla applicazione dell’art. 143 ai fini di perfezionamento della notifica è stata adottato dalla difesa di parte attrice dopo avere più volte cercato di notificare a mani proprie i relativi atti. I convenuti Gr. in malafede hanno posto in essere comportamenti atti a non ricevere la notifica e in ogni caso tale notifica si è perfezionata ilio tempore ex art. 143 cod. proc. civ.”.

3. Il motivo è inammissibile.

Almeno sotto due – concorrenti – profili.

3. 1. In primis si osserva che il ricorso per cassazione – per il principio di autosufficienza – deve contenere in sè tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio e accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, a elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito (tra le tantissime, in questo senso, ad esempio, Cass. 10 marzo 2011, n. 5700).

Pacifico quanto sopra, assumendo parte ricorrente che i convenuti erano stati regolarmente citati da parte attrice e che i convenuti Gr. in malafede hanno posto in essere comportamenti atti a non ricevere la notifica è di palmare evidenza che era puntuale onere della stessa trascrivere, in ricorso, il contenuto delle relazioni di notifica, nonchè dell’atto di residenza che assumono sia stato allegato alla richiesta di notificazione.

3.2. In secondo luogo, anche a prescindere da quanto precede, si osserva che l’interesse all’impugnazione, manifestazione del generale principio dell’interesse ad agire – sancito, quanto alla proposizione della domanda ed alla relativa contraddizione alla stessa, dall’art. 100 cod. proc. civ. – va apprezzato in relazione all’utilità concreta derivabile alla parte dall’accoglimento del gravame, e si collega alla soccombenza, anche parziale, sulla questione specifica, nel precedente giudizio, mancando la quale l’impugnazione è inammissibile (Cass. 10 novembre 2008, n. 26921).

Pacifico quanto precede è palese che la ricorrente (rimasta soccombente nel giudizio di merito per essere stato accertato che il sinistro descritto nell’atto introduttivo si era verificato per fatto esclusivo del conducente del veicolo di sua proprietà, rimasto coinvolto nel sinistro stesso) non poteva limitarsi a cen-surare la astratta (e ipotetica) violazione del precetto di cui all’art. 184- bis cod. proc. civ., posta in essere dal giudice a quo, ma aveva – altresì – l’onere di indicare quale sia stato – in concreto – il pregiudizio risentito a causa di tale violazione.

In difetto è evidente che il motivo è inammissibile anche sotto tale ulteriore profilo.

4. Con il secondo motivo la ricorrente denunzia omessa e insufficiente violazione, nonchè violazione ex art. 24 e 111 Cost., stante la erronea valutazione dei mezzi istruttori da parte del giudice a quo che ha prodotto una falsa rappresentazione della realtà.

5. Il motivo è inammissibile.

5. 1. Come noto, le sentenze pronunziate dal giudice di pace ai sensi dell’art. 113 cod. proc. civ. sono impugnabili con ricorso per cassazione, oltre che per le violazioni e i motivi previsti dall’art. 360 cod. proc. civ., nn. 1 e 2 solo – con riferimento al n. 3 dello stesso articolo – per violazioni della Costituzione, delle norme di diritto comunitario sovranazionali, della legge processuale, nonchè, a seguito della sentenza della Corte cost. n. 206 del 2004, dei principi informatori della materia, restando pertanto escluse, anche dopo tale pronuncia, le altre violazioni di legge, mentre sono soggette a ricorso per cassazione – in relazione allo stesso art. 360 c.p.c., n. 4 – per nullità attinente alla motivazione, solo ove questa sia assolutamente mancante o apparente, ovvero fondata su affermazioni contrastanti o perplesse o, comunque, inidonee ad evidenziare la ratio decidendi (In termini, ad esempio, Cass. 19 marzo 2007, n. 6382).

5.2. Pacifico quanto precede è agevole osservare che nella specie il giudice di pace ha adeguatamente e coerentemente motivato la propria pronunzia, sulle base di tutte le risultanze di causa, evidenziando come il B. (conducente il veicolo di proprietà della G.) abbia tenuto una condotta in contrasto con le vigente codice della strada (e sottolineando, altresì, che la società assicuratrice la responsabilità civile del veicolo di proprietà della ricorrente ha riconosciuto la responsabilità della propria assicurata provvedendo al risarcimento del danno lamentato dalla controparte).

Ancorchè, pertanto, si assuma nel ricorso che la sentenza impugnata, non avendo accolto la domanda proposta dalla G. è per ciò incorsa in violazione degli artt. 24 e 111 Cost., ed è priva di qualsiasi motivazione, il motivo in esame si risolve nel sollecitare questa Corte perchè proceda a un diverso apprezzamento delle risultanze di causa ed è – di conseguenza -palesemente inammissibile.

5. 3. Quanto, da ultimo, alla affermazione che quanto ritenuto dal giudice di pace, sia in ordine alla circostanza che via (OMISSIS) (da cui proveniva la vettura di proprietà della ricorrente), non è chiusa al traffico, sia in margine alle altre caratteristiche delle strade in cui si è verificato il sinistro sono contraddetto dalle risultanze di causa, la deduzione è – al pari delle precedenti – palesemente inammissibile.

Al riguardo – infatti – si osserva che giusta la testuale previsione di cui all’art. 395 c.p.c., n. 4, le sentenze pronunziate in grado di appello o in unico grado, possono essere impugnate per revocazione qualora la sentenza stessa si l’effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa.

Vi è questo errore – in particolare – quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontestabilmente esclusa.

Pacifico quanto sopra e non controverso che la denuncia di un travisamento di fatto quando attiene non alla motivazione della sentenza impugnata, ma ad un fatto che sarebbe stato affermato in contrasto con la prova acquisita, costituisce motivo non di ricorso per cassazione ma di revocazione ai sensi dell’art. 395 cod. proc. civ., importando essa un accertamento di merito non consentito al giudice di legittimità, è palese la inammissibilità della censura sotto il profilo in questione (tra le tantissime, in questo senso, ad esempio, Cass. 9 gennaio 2007, n. 213; Cass. 25 agosto 2006, n. 18498; Cass., sez. un., 20 giugno 2006, n. 14100; Cass. 18 gennaio 2006, n. 830; Cass. 30 novembre 2005, n. 26091).

6. Risultati entrambi i motivi in cui si articola il ricorso inammissibili il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Nessun provvedimento deve adottarsi in ordine alle spese di lite di questo giudizio di legittimità, non avendo gli intimati svolto in questo attività difensiva.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese di lite.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione terza civile della Corte di cassazione, il giorno 6 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2011

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