Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1297 del 19/01/2018


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 1297 Anno 2018
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: VENEGONI ANDREA

SENTENZA

sul ricorso 14744-2010 proposto da:
EQUITALIA

ETR

SPA

in

persona

del

legale

rappresentante, elettivamente domiciliato in ROMA VIA
NOMENTANA 403 B/2, presso lo studio dell’avvocato
ANTONELLA FIORINI, rappresentato e difeso
dall’avvocato IVANA CARSO giusta delega a margine;
– ricorrente contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;

Data pubblicazione: 19/01/2018

- con troricorrente non chè contro

MARIELLA PASQUALE;
– intimato –

Nonché da:
MARIELLA PASQUALE, elettivamente domiciliato in ROMA

AGOSTINO DE ZORDO, che lo rappresenta e difende
unitamente all’avvocato VITO ANTONIO MARTIELLI giusta
delega a margine;
– controricorrente incidentale contro

EQUITALIA ETR SPA, AGENZIA DELLE ENTRATE;
– intimati –

avverso la sentenza n. 116/2009 della COMM.TRIB.REG.
P., 444.4
dliee lkft9tI, depositata il 26/11/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 14/09/2017 dal Consigliere Dott. ANDREA
VENEGONI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FEDERICO SORRENTINO che ha concluso per
l’accoglimento per quanto di ragione del ricorso
principale, inammissibilità in subordine rigetto del
ricorso incidentale;
udito per il controricorrente l’Avvocato PISANA che ha
chiesto l’accoglimento del ricorso incidentale,
rigetto ricorso principale;

VIALE V. TUPINI 133, presso lo studio dell’avvocato

udito per il controricorrente l’Avvocato MARTIELLI che

ha chiesto l’accoglimento del ricorso incidentale.

i

RITENUTO CHE
1. con ricorso notificato all’Agenzia delle Entrate e ad Equitalia E.T.R. spa, il sig.
Mariella Pasquale, tramite il proprio difensore, proponeva ricorso contro la
cartella di pagamento n. 014 2006 529961 39000, notificatagli in data
3.10.2006, relativa all’anno di imposta 2002, con cui gli veniva chiesto il
pagamento della somma di euro 6.750,35 a titolo sanzioni ed interessi per

eccependo la illegittimità della iscrizione a ruolo per intervenuta decadenza, la
mancata notifica della previa comunicazione di irregolarità, l’illegittimità
dell’atto impugnato per omessa sottoscrizione del concessionario della
riscossione e la carenza di motivazione dell’atto.
2. La CTP di Bari, con sentenza n. 33/20/08, rigettava il ricorso, ritenendo che non
si fosse verificata alcuna decadenza perché il d.l. 17.6.2005 n. 106, convertito
in legge 31.7.2005, n. 156, aveva stabilito che per le somme dovute a seguito
di liquidazione ex art 36 bis dpr 600/73 relativamente alle dichiarazioni già
presentate alla data del 10.8.2005, la notifica delle cartelle dovesse avvenire
entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della
dichiarazione, cosicché, per l’anno di imposta 2002, il termine per la notifica
delle cartelle scadeva il 31.12.2007, e quindi la cartella in questione era stata
notificata tempestivamente, rigettando anche le altre eccezioni; quella sulla
mancata sottoscrizione, in particolare, era respinta perché l’art. 21-octies,
comma 2, della legge 241 del 1990 stabilisce che non è annullabile il
provvedimento amministrativo che, sebbene adottato in violazione della forma
richiesta, tuttavia non avrebbe potuto avere contenuto dispositivo diverso da
quello in concreto adottato;
3. il contribuente interponeva appello deducendo, tra l’altro, violazione di legge
della sentenza di primo grado in merito alla eccezione di decadenza dal potere
impositivo ed insufficiente ed errata pronuncia in ordine alla mancata
sottoscrizione dell’agente della riscossione;
4. la CTR della Puglia, con la sentenza n. 116/9/2009 depositata il 26.11.2009,
accoglieva l’appello del contribuente ed annullava la cartella per vizi formali
della stessa, ritenendo assorbiti gli altri motivi di appello.
5. Ricorre in cassazione Equitalia E.T.R. spa sulla base di due motivi.
6. Resiste con controricorso il contribuente che deduce anche due motivi di ricorso
incidentale.

Proc. 14744/2010 est. dott. Andrea Venegoni

carente versamento di addizionale regionale, ritenute alla fonte, irap ed irpef,

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7. Resiste l’Agenzia delle Entrate con controricorso.
CONSIDERATO CHE:
1.1. Con il primo motivo di ricorso Equitalia deduce violazione e falsa applicazione
dell’art. 7, comma 2, lett. a) legge 212 del 27.7.2000, dell’art. 25 del dpr 602 del
1973 e del d.m. 28.6.2009, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., asserendo
che l’appellante ha confuso due diversi asseriti vizi della cartella, rubricando il motivo

stesso in relazione alla omessa indicazione del responsabile del procedimento, e nello
stesso vizio è incorsa la CTR sia perché ha ritenuto necessaria la sottoscrizione della
cartella, mentre in base al disposto dell’art 25 dpr 602/73 e del relativo decreto
ministeriale cui lo stesso fa riferimento, tale requisito non è previsto, sia perché nella
motivazione ha fatto riferimento alla violazione dell’art. 7 comma 2 legge 212 del
2000 che attiene alla mancata indicazione nella cartella del responsabile del
procedimento e nulla ha a che vedere con la omessa sottoscrizione della stessa.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso deduce violazione e falsa applicazione dell’art.
36, comma 4-ter, d.l. 31.12.2007, n. 248, convertito in legge n. 31 del 2008 e
dell’art. 21-octies legge 241 del 1990, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., laddove la
CTR, pur riconoscendo che l’obbligo di indicazione in cartella del responsabile del
procedimento sia stato previsto per legge solo a partire dal 2008 (con l’introduzione
dell’art. 36, comma 4 ter, della legge 31 del 2008) per i ruoli consegnati a decorrere
dal 1.6.2008, e quindi per cartelle certamente successive a quella in questione, già
notificata nel 2006, ha tuttavia ritenuto la cartella in questione ugualmente viziata, ed
in particolare annullabile, per tale motivo. Inoltre la CTR non ha considerato che l’art 5
comma 2 legge 241 del 1990 conteneva una disposizione che suppliva sempre alla
mancata espressa indicazione del responsabile del procedimento dettando un criterio
per individuarlo in ogni caso in una figura specifica dell’amministrazione relativa, e
non ha considerato che la cartella, all’epoca della notifica di quella in questione, era
atto a contenuto vincolato in base all’art 25 dpr 602 del 1973 e d.m. 321 del 1999 che
non prevedevano la sottoscrizione.
A questi motivi di ricorso, il contribuente in controricorso eccepisce la inammissibilità
del primo per violazione dell’art 366 comma 1 n. 3 c.p.c. e del principio di
autosufficienza; ne eccepisce poi l’infondatezza perché dedotto per la prima volta in
cassazione, quando nei precedenti gradi di giudizio Equitalia aveva accettato il
contraddittorio, argomentando, sia in merito al vizio di omessa sottoscrizione che a

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di appello in relazione alla omessa sottoscrizione della stessa, ma articolando poi lo

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quello di mancata indicazione del responsabile del procedimento. Eccepisce poi
infondatezza del secondo motivo di ricorso atteso che la non applicazione della
normativa del 2008 sull’obbligo di indicazione del responsabile del procedimento
anche alle cartelle emesse anteriormente comporterebbe una lesione del principio di
uguaglianza e sarebbe in contrasto con lo spirito dello Statuto del contribuente,
rilevando inoltre che la stessa Corte Costituzionale, nella sentenza n. 58 del 2009, pur
ritenendo non applicabile al periodo anteriore al giugno 2008 la sanzione della nullità

responsabile, non ha escluso la sanzione dell’annullamento.
1.3. Preliminarmente deve essere respinta l’eccezione di inammissibilità del primo
motivo per difetto di autosufficienza, atteso che la tematica dello stesso si evince in
maniera chiara dalla esposizione.
1.4. Nè lo stesso può ritenersi tardivo. Lo stesso, infatti, è stato determinato dallo
sviluppo processuale assunto dal procedimento. In primo grado il contribuente aveva
impugnato la cartella anche per “omessa sottoscrizione del concessionario della
riscossione”; Equitalia aveva resistito “in relazione all’eccepita mancata sottoscrizione”
affermando che rispecchiava il relativo decreto ministeriale, senza alcun riferimento
alla omessa indicazione del responsabile. Nell’appello, è stato il contribuente che, pur
intitolando il motivo di impugnazione “errata pronuncia sulla mancata sottoscrizione”,
lo ha articolato anche con riferimento alla legge del 2008 sulla indicazione del
responsabile; a questo Equitalia ha replicato anche su tale specifico aspetto, e la
sentenza della CTR si è quindi soffermata specificamente sul problema, in taluni passi
unendolo con quello della omessa sottoscrizione. Il motivo, pertanto, non è tardivo
perchè deriva dalla sentenza di appello.
2. Nel merito, i primi due motivi di ricorso, che possono essere trattati
congiuntamente attendendo al contenuto formale della cartella, sono fondati.
E’ vero che !’art 7 dello “statuto del contribuente” prevede fin dal 2000 l’indicazione
del responsabile del procedimento, ma non ne commina nullità in caso di mancata
attuazione. La sanzione della nullità per tale omissione è stata prevista solo dal 2008
e non ha applicazione retroattiva.
La stessa sentenza n. 58 del 2009 della Corte Costituzionale non autorizza la
conclusione della nullità delle cartelle viziate ante 2008 laddove statuisce in maniera
chiara

Proc. 14744/2010 est. dott. Andrea Venegoni

delle cartelle per omissione della sottoscrizione o per l’omessa indicazione del

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La legge n. 212 del 2000, peraltro, non precisa gli effetti della violazione
dell’obbligo indicato: essa, in particolare, a differenza di quanto fa con riferimento ad
altre disposizioni, non commina la nullità per la violazione della disposizione indicata.
Né la nullità, in mancanza di un’espressa previsione normativa, può dedursi dai
principi di cui all’art. 97 Cost. o da quelli del diritto tributario e dell’azione
amministrativa.
Deve pertanto escludersi che, anteriormente all’emanazione della disposizione

nullità della cartella di pagamento. Questa è stata infatti esclusa, a fronte di notevoli
incertezze dei giudici di merito, dalla Corte di cassazione. La disposizione impugnata,
di conseguenza, non contiene una norma retroattiva. Essa dispone per il futuro,
comminando la nullità per le cartelle di pagamento prive dell’indicazione del
responsabile del procedimento.

2.1. Anche l’ordinanza n. 377 del 2007, sempre della Corte Costituzionale, non
stabilisce il principio della annullabilità; nella specie, in realtà, si discuteva della
questione di legittimità costituzionale dell’art. 7 dello statuto che, proprio laddove
prevede l’obbligo di indicare il responsabile del procedimento, non sarebbe coerente
con i principi del procedimento amministrativo di riscossione. Si tendeva, quindi, a
volere rimuovere la previsione. La decisione di infondatezza della Corte (che
conferma, così, la previsione dell’art. 7), però, non permette di giungere alla
conclusione secondo cui le cartelle recanti tale vizio (ante la legge specifica del 2008)
siano annullabili.
2.2. In realtà, questa Corte ha più volte ribadito il principio (ancora molto di recente,
Sez. V, n. 17508 del 2017 e n. 19864 del 2017), che questo Collegio condivide,
secondo cui l’omessa indicazione del responsabile del procedimento nelle cartelle di
pagamento relative a ruoli consegnati agli agenti della riscossione in data anteriore al
10 giugno 2008 — quale è, pacificamente, quella qui in considerazione — non
comporta né la nullità di dette cartelle, dato che l’art. 36, comma 4-ter, del decretolegge n. 248 del 2007, ha previsto tale sanzione solo con riguardo alle cartelle di
pagamento relative a ruoli consegnati a decorrere dalla data menzionata (in tale
senso, per tutte, Sez. U., n. 11722 del 2010), né l’annullabilità delle stesse, atteso
che, «essendo la disposizione di cui all’art. 7 della legge n. 212 del 2000 priva di
sanzione, e non incidendo direttamente la violazione in questione sui diritti
costituzionali del destinatario, trova applicazione l’art. 21 octies della legge 7 agosto

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impugnata, alla mancata indicazione del responsabile del procedimento conseguisse la

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1990, n. 241, il quale, allo scopo di sanare con efficacia retroattiva tutti gli eventuali
vizi procedimentali non influenti sul diritto di difesa, prevede la non annullabilità del
provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli
atti, qualora, per la natura vincolata del provvedimento, come nel caso di cartella
esattoriale, il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in
concreto adottato» (Sez. 6-T, ord. n. 332 del 2016; nello stesso senso, Sez. 5, n.

2.3. Anche la mancata sottoscrizione nella cartella non è causa di nullità della stessa,
come ribadito da questa Corte (Sez. 5, n. 26053 del 2015 – Rv. 638460 e, ancora da
ultimo, Sez. 5, n. 17508 del 2017), secondo cui
In tema di riscossione delle imposte, la mancanza della sottoscrizione della cartella di
pagamento da parte del funzionario competente non comporta l’invalidità dell’atto,
quando non è in dubbio la riferibílità di questo all’Autorità da cui promana, giacché
l’autografia della sottoscrizione è elemento essenziale dell’atto amministrativo nei soli
casi in cui sia prevista dalla legge, mentre, ai sensi dell’art. 25 del d.P.R. n. 602 del
1973, la cartella va predisposta secondo il modello approvato con decreto del
Ministero competente, che non prevede la sottoscrizione dell’esattore ma solo la sua
intestazione.
2.4. Deve, ritenersi, pertanto che la CTR abbia errato sull’applicazione delle norme in
questione; da ciò discende l’accoglimento dei primi due motivi. Poichè, poi, nella
decisione della questione non sono coinvolti accertamenti di fatto, si verte nella
situazione in cui questa Corte può decidere nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., e,
pertanto, i motivi sopra esposti comportano il rigetto del ricorso introduttivo del
contribuente.

3. Con il primo motivo di ricorso incidentale, non essendosi la CTR pronunciata sul
punto avendo ritenuto assorbiti i restanti motivi di ricorso a seguito dell’accoglimento
del primo, il contribuente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 11 delle
preleggi del codice civile e dell’art. 3 legge 212 del 2000, con riferimento all’art. 1,
comma 5-bis, legge 156 del 2005 ed al combinato disposto dell’art. 36-bis dpr 600 del
1973 e dell’art. 17 dpr 602 del 1973, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c. ritenendo

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25773 del 2014, Sez. 5, n. 3754 del 2013 e Sez. 5, n. 4516 del 2012).

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che, nella specie, non sarebbe applicabile la suddetta normativa che aveva esteso il
termine per l’emissione delle cartelle fino al quarto anno successivo a quello di
presentazione della dichiarazione, restando applicabile la disciplina previgente che
stabiliva la decadenza al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di
presentazione della dichiarazione. Nella specie, pertanto, il termine sarebbe scaduto il
31.12.2005.

3.2. La legge 31 luglio 2005, n. 156, in sede di conversione, ha apportato al 17 giugno
2005, n. 106, alcune modifiche, in particolare introducendo, all’art. 1, il comma 5-bis
che ha previsto il termine del 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di
presentazione della dichiarazione, come data ultima per la notifica delle cartelle, con
specifico riferimento alle dichiarazioni presentate negli anni 2002 e 2003 (come quella
di specie). Si tratta di normativa emanata a seguito della pronuncia della Corte
costituzionale n. 280 del 2005 di declaratoria d’incostituzionalità dell’art. 25 del dpr n.
602 del 1973.
Come ribadito più volte dalla giurisprudenza di questa Corte (si veda, da ultimo, Sez.
5, n. 23822 del 2017)
si tratta di una disciplina la quale, secondo la giurisprudenza di questa Corte di
legittimità, ha un inequivoco valore transitorio e trova applicazione non solo alle
situazioni tributarie anteriori alla sua entrata in vigore, ma anche a quelle ancora non
definite con sentenza passata in giudicato operando retroattivamente, sia in quanto
introdotto per eliminare una lacuna normativa verificatasi per effetto di pronuncia
costituzionale e per garantire – oltre che l’interesse del contribuente – l’interesse
dell’erario di evitare un termine decadenziale talmente ristretto da pregiudicare la
riscossione dei tributi, sia in considerazione del tenore testuale dell’esordio dei commi
5 bis e 5 ter. (Cass. n. 15329/2014; n. 8406/2013; n. 16990/2012; n. 2212/2011; n.
26104/2005 e n. 1435/2006).
Inoltre con la sentenza n. 26104/2005 questa Corte ha altresì ribadito l’immediata
applicazione, anche ai giudizi in corso, dei nuovi termini introdotti dalla disciplina
transitoria, affermando: “…la natura additiva di principio dell’intervento della Consulta
e la sua necessaria integrazione, a mezzo di legge, con la fissazione di specifici termini
di notifica della cartella esattoriale – … comportano l’applicazione di quegli stessi
termini e di quelli dettati in via transitoria, ai rapporti ancora pendenti, come se
l’azione amministrativa tributaria fosse stata regolata dagli stessi ab initio.

Proc. 14744/2010 est. dott. Andrea Venegoni

3.1. Il motivo è infondato.

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Nella specie, oltre tutto, la nuova normativa è intervenuta (agosto 2005) prima ancora
che scadesse il termine che lo stesso contribuente ha identificato come finale per la
notifica della cartella nel regime previgente (il 31.12.2005) per cui, a rigore, neppure
può parlarsi di applicazione retroattiva della nuova normativa.

4. Con il secondo motivo di ricorso incidentale il contribuente deduce poi violazione e

del 2000, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. deducendo l’invalidità della cartella per la
mancata previa notifica della comunicazione di irregolarità, motivo anch’esso ritenuto
assorbito dalla CTR che su esso non si è pronunciata.
4.1. Il motivo è infondato.
4.2. Come più volte ribadito da questa Corte, l’invio della comunicazione di irregolarità
è un adempimento rivolto esclusivamente ad orientare il comportamento futuro
dell’interessato ed esula, quindi, dall’ambito dell’esercizio del diritto di difesa e di
contraddittorio nei confronti dell’emittenda cartella di pagamento (cfr., ex multis, Sez.
6-T, ord. n. 11292 del 2016; Sez. 5, n. 13759 del 2016; Sez. 5, n. 6563 e n. 20431
del 2014; n. 26361 del 2010; n. 8137 e n. 5329 del 2012). Secondo la sopra citata
ordinanza n. 11292 del 2016, poi, la sua emissione non è dovuta se non risulta che la
stessa avrebbe portato ad un risultato diverso da quello indicato in dichiarazione o
dell’accertamento di una imposta maggiore o diversa da quella liquidata nella
dichiarazione sottoposta a controllo, circostanza che, anche in questo caso come in
quello oggetto della suddetto provvedimento, non è stato dedotto specificamente. La
stessa sentenza n. 110 del 2007 (con udienza il 15.11.2006), citata dal contribuente,
che si occupa, in realtà, di altro problema, relativo all’applicazione temporale del
comma 3 dell’art. 36-bis, si muove su questa linea e non statuisce, comunque, alcuna
sanzione di nullità. La mancanza di tali presupposti rende giustizia anche della tesi di
parte ricorrente secondo cui l’omessa comunicazione d’irregolarità al contribuente le
avrebbe impedito di ottenere la eventuale definizione con pagamento ridotto.
5. Le spese del presente giudizio di cassazione seguono la soccombenza. Sono,
pertanto, a carico del contribuente e si liquidano in euro 1.500, oltre spese prenotate
a debito.
Sussistono, invece, buone ragioni, in considerazione della natura della controversia,
per compensare tra le parti le spese delle fasi di merito.

Proc. 14744/2010 est. dott. Andrea Venegoni

falsa applicazione dell’art. 36-bis dpr 600 del 1973 e dell’art. 6, comma 5, legge 212

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P.Q.M.
Accoglie il primo e secondo motivo di ricorso.
Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, respinge il ricorso introduttivo
del contribuente.
Rigetta i motivi di ricorso incidentale.
Condanna il contribuente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate

Compensa le spese delle fasi di merito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14 settembre 2017.

!N (.2.ANCELLERIA

in euro 1.500, oltre spese prenotate a debito.

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