Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1297 del 19/01/2017


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Cassazione civile, sez. III, 19/01/2017, (ud. 05/12/2016, dep.19/01/2017),  n. 1297

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – rel. Presidente –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6434-2014 proposto da:

A.G., AR.GI., elettivamente domiciliati in ROMA,

V.DEGLI SCIPIONI 110, presso lo studio dell’avvocato NICOLA

D’IPPOLITO, rappresentati e difesi dall’avvocato FERNANDO GRECO

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

MPS CAPITAL SERVICES BANCA PER LE IMPRESE SPA;

– intimata –

nonchè da:

MPS CAPITAL SERVICES BANCA PER LE IMPRESE SPA, in persona della

Dottoressa G.C., elettivamente domiciliata in ROMA,

LUNG.RE ARNALDO DA BRESCIA 9, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO

MANNOCCHI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

MARIA GIULIA MAGGIORE giusta procura a margine del controricorso e

ricorso incidentale;

– ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 887/2013 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 28/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/12/2016 dal Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO;

udito l’Avvocato FERNANDO GRECO;

udito l’Avvocato MARIA GIULIA MAGGIORE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che ha concluso per il rigetto assorbito il

ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Ag.Gi. e G., quali ex soci della s.a.s. Parketti Sud di Ar.Gi. & C., si sono rivolti al Tribunale di Lecce chiedendo la condanna di MPS – Banca per l’Impresa s.p.a. (ora, MPS Capital Services Banca per le Imprese s.p.a.) al pagamento di Euro 154.937,06 oltre accessori. Esponevano gli attori che la oramai estinta s.a.s. aveva venduto alla società Alzoo s.r.l. un opificio industriale in (OMISSIS), e che l’acquirente, per il pagamento del prezzo, s’era rivolta alla banca convenuta, che le aveva concesso un mutuo di Euro 929.622,41, garantito da ipoteca sul detto immobile, concessa quale terzo datore da Ag.Gi., ex socio accomandatario della s.a.s.. Contestualmente, a seguito di mandato irrevocabile della società acquirente, la banca s’era impegnata a pagare direttamente alla s.a.s. venditrice buona parte del prezzo (Euro 309.874,13), e a depositare la somma per il saldo (pari, appunto, ad Euro 154.937,06) su un c/c intestato alla stessa Parketti Sud, ma vincolato a garanzia dell’assenso alla cancellazione dell’ipoteca di primo grado vantata sull’immobile dall’Isveimer.

Al contrario, la banca aveva però depositato le somme su un c/c fruttifero intestato all’acquirente Alzoo s.r.l.. Estintasi la s.a.s., poichè gli attori ritenevano tale attività come sostanziale inadempimento al mandato irrevocabile conferito alla banca dalla società acquirente, agivano quindi in giudizio per ottenere il saldo, tanto più che la banca aveva loro comunicato di aver effettuato il pignoramento della somma depositata sul detto c/c (per avvenuta risoluzione del contratto di mutuo concesso alla Alzoo s.r.l., stante il suo inadempimento), nonostante il Tribunale di Napoli avesse emesso sentenza che sanciva il diritto della Parketti Sud s.a.s. (e quindi degli ex soci) di ottenere la cancellazione dell’ipoteca vantata dall’Isveimer. In subordine, chiedevano la condanna della convenuta al risarcimento del danno in loro favore, ai sensi dell’art. 2043 c.c..

Il Tribunale di Lecce, con sentenza del 12.4.2010, dichiarava inammissibile la domanda, ritenendo che il mandato conferito dalla società acquirente integrasse mandato nell’interesse del terzo e non già in favore di terzo, con conseguente carenza di legittimazione degli attori.

La Corte d’appello di Lecce, con sentenza del 28.11.2013, ha confermato tale statuizione, ma ha accolto il gravame nella parte in cui si denunciava l’omessa pronuncia sulla domanda risarcitoria per lesione aquiliana del credito, proposta in subordine, esaminandola e tuttavia rigettandola.

Ricorrono ora per cassazione A.G. e G., affidandosi a tre motivi. Resiste con controricorso MPS Capital Services Banca per le Imprese s.p.a., proponendo anche ricorso incidentale condizionato, censurando l’impugnata sentenza nella parte in cui ha omesso di considerare che, in ogni caso, essa resistente mai s’era obbligata a versare la somma in questione su c/c della venditrice, come pure richiesto da Alzoo s.r.l., avendo autonomamente deciso di depositarla su un conto intestato alla stessa mutuataria, ma vincolato alla liberazione dell’immobile dalla formalità precedente.

La resistente ha altresì depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1 – Con il primo motivo, deducendo “omessa declaratoria di nullità della sentenza di primo grado ai sensi degli artt. 112 e 161 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4. Contestuale violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. ed artt. 159 e 161 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, ricorrenti lamentano l’erroneità della decisione giacchè la Corte d’appello leccese, dopo aver rilevato l’erronea pretermissione della domanda subordinata risarcitoria, avrebbe dovuto limitarsi a dichiarare la nullità della sentenza di primo grado, senza esaminare la domanda; al contrario, l’operato del giudice d’appello che proceda all’esame della domanda pretermessa equivarrebbe ad una mera integrazione della motivazione, non consentita. Ciò tanto più che, in tal guisa, essi ricorrenti sono stati privati della possibilità di ottenere un doppio grado di giudizio di merito.

1.2 – Con il secondo motivo, deducendo “Violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 c.c. con riferimento alla fattispecie della tutela aquiliana del diritto di credito in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, gli A. denunciano il palese errore in cui sarebbe incorsa la Corte salentina nella ricognizione delle condizioni cui riconoscere la tutela aquiliana del credito. Nella sostanza, il giudice d’appello ha negato la tutela risarcitoria perchè la s.a.s. venditrice e la banca non erano legati da alcun rapporto, in quanto la società non era parte del contratto di mutuo: “il danno asseritamente subito da Parketti Sud… va ricondotto semmai alla lesione del – suo – unico credito, che è quello nascente dal contratto di compravendita, concluso con Alzoo s.r.l., posto che questo è (…) l’unico diritto esistente in capo agli appellanti, rispetto al quale la banca mutuataria è terza estranea all’obbligazione creditoria tra il soggetto attivo (creditore-Parketti Sud) della prestazione dovuta e soggetto passivo (debitore-Alzoo s.r.l.) della stessa” (così la sentenza impugnata, p. 11).

Rilevano i ricorrenti che, invece, proprio l’estraneità del danneggiante rispetto al rapporto obbligatorio da cui nasce la ragione di credito lesa sia il presupposto perchè operi l’art. 2043 c.c., come da loro denunciato, conformemente allo storico insegnamento di Cass. S.U. n. 174/1971, che per la prima volta aprì le maglie della tutela risarcitoria anche al diritto di credito. In quest’ottica, quindi, il comportamento tenuto dalla banca avrebbe determinato la lamentata lesione del credito al saldo definitivo del prezzo di vendita, per averne compromesso la sua realizzazione, con condotta dolosa o colposa. Questa sarebbe individuabile, per i ricorrenti, nella erogazione parziale della provvista alla Alzoo e nel successivo pignoramento della somma ut supra depositata, comportamenti forieri di danno ingiusto, evidenziato dalla prevedibilità o consapevolezza del danno stesso arrecato alla Parketti Sud da parte della banca.

1.3 – Con il terzo motivo, deducendo “Violazione e falsa applicazione art. 2043 c.c. ed omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio in ordine alla condotta della banca lesiva del credito vantato da Parketti Sud ed alla sussistenza del diritto al risarcimento del danno in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”, i ricorrenti si dolgono del fatto che la Corte leccese non avrebbe tenuto conto: l) che il mandato irrevocabile era stato rilasciato anche nell’interesse della Parketti Sud s.a.s.; 2) che il mandato doveva essere eseguito nella sua interezza; 3) che il pagamento parziale del prezzo, effettuato dalla banca nonostante vi fosse una ipoteca di primo grado, aveva ingenerato nella venditrice l’affidamento circa l’integrale pagamento del prezzo; 4) che con il detto mandato veniva anche tutelata la banca finanziante; 5) che la banca non aveva subito contestato il mandato, ma aveva atteso il rogito notarile tra la Parketti Sud e la Alzoo per deliberare l’erogazione di una minor somma; 6) che la decisione di erogare un limitato importo e di versare la differenza su conto intestato all’acquirente/mutuataria era stata assunta unilateralmente dalla banca; 7) che l’acquirente era priva di liquidità, come dimostrato dalla necessità di accendere un mutuo, dalla mancata restituzione rateale e dal pignoramento subito dalla banca.

2.1 – Il primo motivo è infondato.

Infatti, secondo i ricorrenti, la Corte d’appello avrebbe dovuto limitarsi a rilevare l’omessa pronuncia, dichiarando puramente e semplicemente la nullità della sentenza. Costituisce corollario (in parte) non sviluppato di tale ragionamento il fatto che, in tal modo, la parte proponente avrebbe la possibilità di ribadire la domanda pretermessa in un nuovo giudizio in primo grado, onde assicurarsi un duplice grado di merito sulla domanda stessa.

In realtà, il sistema delineato dagli artt. 353 e 354 c.p.c. prevede che, allorquando il giudice d’appello riformi la sentenza di primo grado, deve rimettere al primo giudice la causa, ma solo nei casi ivi previsti, da considerarsi tassativi per costante giurisprudenza (ex plurimis, da ultimo, Cass. n. 12156/2016). Tra le cause di rimessione al primo giudice, l’art. 354 c.p.c., comma 1, annovera anche l’ipotesi in cui la sentenza di primo grado sia nulla per difetto di sottoscrizione del giudice; in tutti gli altri casi di nullità della sentenza, quindi, il giudice d’appello non può rimettere le parti dinanzi al primo giudice, proprio perchè l’elencazione, come detto, è tassativa. Pertanto, la nullità della sentenza per l’avvenuta violazione dell’art. 112 c.p.c. si converte in un mero vizio, denunciabile con l’appello ex art. 161 c.p.c., comma 1. Ciò obbliga il giudice d’appello, ove il gravame sia fondato, ad esaminare la domanda e a deciderla nel merito (Cass. n. 13705/07), il che è appunto avvenuto nella specie.

Vale solo la pena di aggiungere, sul punto, che il duplice grado del giudizio di merito, dinanzi al giudice ordinario, non è oggetto di tutela costituzionale (v. tra le altre Cass. n. 26097/2014), sicchè ben può il legislatore regolare la legge processuale in modo tale da non assicurarne, in determinate ipotesi, l’effettivo svolgimento.

3.1 – Il secondo motivo coglie invece nel segno quanto alle censure mosse alla decisione impugnata, ma non può comunque condurre all’accoglimento del ricorso, poichè la decisione di rigetto del relativo motivo d’appello adottata dalla Corte salentina dev’essere confermata, previa correzione della motivazione, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 3.

Il motivo, come detto, involge la nota questione della tutela aquiliana del credito, inaugurata dalla celebre Cass. S.U. n. 174/1971 sul c.d. “caso Meroni”, che così statuì: “L’ingiustizia del danno che l’art. 2043 cod. civ. assume quale componente essenziale della fattispecie di responsabilità civile va intesa nella duplice accezione di danno prodotto ‘non jurè e ‘contra jus’: ‘non jurè nel senso che il fatto produttivo del danno non debba essere altrimenti giustificato dall’ordinamento giuridico, ‘contra jus’ nel senso che il fatto debba ledere una situazione soggettiva riconosciuta e garantita dall’ordinamento medesimo, nella forma del diritto soggettivo. Pertanto, mentre restano fuori dalla sfera di protezione dell’art. 2043 cod. civ. quegli interessi che non siano assurti al rango di diritti soggettivi, non può assumersi quale criterio determinante per ammettere o negare la tutela aquiliana, la distinzione tra diritti assoluti e diritti relativi”.

Lo storico insegnamento giurisprudenziale si è nel tempo ulteriormente calibrato, sia riguardo alle situazioni soggettive tutelabili con l’azione di cui all’art. 2043 c.c. (si pensi alla altrettanto storica Cass. S.U. n. 500/1999, che ha riconosciuto la risarcibilità da lesione di interessi legittimi), sia – per quel che qui più interessa – riguardo alle condizioni di tutelabilità del diritto di credito con l’azione aquiliana. Già a partire da Cass. S.U. n. 1008/1972, si è infatti chiarito che il diritto di credito “sotto l’aspetto statico o esterno (situazione di appartenenza dell’interesse del creditore alla sua sfera giuridica patrimoniale) trova la fonte immediata della sua protezione nell’art. 2043 cod. civ.; ed infatti una qualunque lesione arrecata all’interesse del creditore a difendere la sua posizione dall’illecita ingerenza di terzi, impedisce o mènoma in radice la possibilità di far valere la pretesa verso il debitore, e questa pretesa, per il semplice fatto di essere tutelata, non può non imporsi al rispetto di tutti. L’area di applicazione della responsabilità extra-contrattuale per la lesione del diritto di credito, va, peraltro, circoscritta sia sul piano di una valutazione rigorosa delle condizioni rilevanti agli effetti della garanzia dell’interesse oggetto del diritto; sia su quello di un non meno rigoroso apprezzamento del rapporto di causalità tra la condotta e l’evento di danno” (conformi, tra le altre, Cass. n. 2105/1980, Cass. n. 555/1984, Cass. n. 9984/1996, Cass. n. 13673/2006, Cass. n. 24851/2014).

Tratto caratterizzante del detto orientamento (si veda, in particolare, Cass. n. 6132/1987) è che comunque il fatto doloso o colposo del terzo, ai fini della risarcibilità, debba elidere o comunque pregiudicare la possibilità di soddisfazione del credito, il che è del tutto coerente con la teoria generale concernente l’art. 2043 c.c..

Ora, nella specie, la Corte leccese ha da un lato correttamente inquadrato la problematica della tutela aquiliana del credito, ma ha poi errato e in ciò le censure dei ricorrenti sono condivisibili – laddove ha ritenuto di non poter accogliere la domanda per il fatto che gli A. e la banca convenuta non fossero legati da alcun rapporto obbligatorio, esistente invece da un lato tra la società venditrice e la Alzoo, e dall’altro tra questa, quale mutuataria, e la banca stessa, con il connesso mandato irrevocabile. Il preteso inadempimento della odierna controricorrente riguardo al mandato, quindi, secondo il giudice d’appello, giammai potrebbe integrare un fatto illecito foriero di danni per gli A., mancando il nesso di causalità diretto tra lo stesso inadempimento e il danno lamentato.

Al contrario, è di tutta evidenza che proprio l’estraneità del terzo preteso danneggiante rispetto al rapporto obbligatorio da cui deriva il credito costituisce il presupposto dell’invocata tutela, perchè la lesione del diritto di credito, ove sussistente, è il fatto giuridico da cui scaturisce l’ulteriore rapporto obbligatorio (extracontrattuale) tra il suo titolare e il preteso danneggiante. La Corte d’appello, quindi, non avrebbe dovuto interrogarsi sulla preesistenza del rapporto obbligatorio tra gli A. e la banca (che, nel caso, avrebbe giustificato l’accoglimento dell’azione contrattuale, pure originariamente proposta, ma dichiarata inammissibile – con statuizione passata in giudicato per mancata impugnativa sul punto della sentenza d’appello – dal Tribunale di Lecce), ma solo indagare se sussistessero nella specie le condizioni di accoglibilità della domanda risarcitoria extracontrattuale: in quest’ottica, la pur affermata insussistenza nella specie del nesso di causalità tra la denunciata condotta e il lamentato danno non può che scontare l’erronea impostazione da cui muove lo stesso giudice d’appello.

3.2 – Il motivo in esame, però, non può trovare accoglimento, perchè a ben vedere i ricorrenti, da quanto è possibile evincere dal ricorso, non hanno neppure allegato che il credito vantato nei confronti della Alzoo s.r.l. fosse andato definitivamente perduto (o vi fosse stato arrecato un definitivo pregiudizio) per fatto e colpa della banca, avendo essi in realtà incentrato le loro lagnanze sulla perdita delle somme depositate dalla banca sul c/c intestato alla Alzoo s.r.l., vincolato ut supra (v. ricorso, p. 3). Insomma, altro è perdere la possibilità di accedere alle somme depositate in esecuzione del ripetuto mandato irrevocabile tra l’acquirente e la banca per soddisfare il credito da saldo prezzo, altro è perdere tout court il credito vantato nei confronti della stessa acquirente: detta allegazione difetta in modo inequivocabile, evidente essendo che la definitiva perdita lamentata dagli A. attiene ad una sola modalità satisfattiva del credito, non certo ad ogni altra.

Proprio per questa ragione, quindi, la Corte leccese avrebbe dovuto respingere l’appello, e in tal senso la motivazione della sentenza gravata deve intendersi emendata, ai sensi dell’art. 384, comma 3, c.p.c..

4.1 – Infine, va dichiarata l’inammissibilità del terzo motivo.

A parte la considerazione che su talune circostanze asseritamente pretermesse la Corte d’appello si è invece pronunciata, in relazione al motivo denunciato non può che richiamarsi il principio affermato da Cass. S.U. n. 8053/14 secondo cui “L’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie”.

Non v’è dubbio che i ricorrenti non si siano attenuti a tali dettami nella formulazione del motivo, difettando in ricorso ogni elemento tra quelli sopra evidenziati, specie in ordine alla “decisività” di ciascun fatto, ossia alla idoneità a supportare una diversa decisione da parte del giudice d’appello in ordine all’invocata tutela aquiliana. Che, in ogni caso, i ricorrenti non avrebbero potuto ottenere, stante il già descritto deficit nella formulazione della domanda risarcitoria (v. par. 3.2).

5.1 – In definitiva, il ricorso principale dev’essere respinto. Il ricorso incidentale condizionato di MPS Capital Services Banca per le Imprese s.p.a. resta conseguentemente assorbito.

6.1 – Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza dei ricorrenti e vengono liquidate come da dispositivo.

In relazione alla data di proposizione del ricorso per cassazione (successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale. Condanna i ricorrenti in solido a rivalere la resistente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 12.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di cassazione, il 5 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2017

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