Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12969 del 30/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 30/06/2020, (ud. 16/01/2020, dep. 30/06/2020), n.12969

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 17070/2018 R.G. proposto da:

G.F., Z.C., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA TAGLIAMENTO 55, presso lo studio dell’avvocato NICOLA DI

PIERRO, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato ROBERTO

RECHICHI;

– ricorrente –

contro

B.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE MAZZINI 13,

presso lo studio dell’avvocato MARIA CRISTINA CALAMANI,

rappresentato e difeso dall’avvocato ANGELO LORENZON;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 818/2018 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 04/04/2018;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata

del 16/01/2020 dal Presidente Relatore Dott. Franco DE STEFANO.

Fatto

RILEVATO

che:

G.F. e Z.C. ricorrono, con atto notificato a mezzo p.e.c. il 17/06/2018, avverso la sentenza n. 818 del 04/04/2018 della Corte di appello di Venezia, che ha accolto l’appello di B.M. avverso l’accoglimento dell’opposizione da loro dispiegata contro il precetto loro notificato in forza di decreto ingiuntivo nei loro confronti conseguito, a sua volta fondato su condanna nei confronti della società di persone di cui quelli erano soci (GZ Edile snc);

resiste con controricorso il B.;

è formulata – e ritualmente comunicata alle parti con il decreto di fissazione dell’adunanza – proposta di definizione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 1, come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, comma 1, lett. e), conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197.

Diritto

CONSIDERATO

che:

il ricorso è inammissibile:

– perchè non è articolato su motivi riconducibili ad una delle previsioni dell’art. 360 c.p.c., neppure essendo l’indistinta censura preceduta da rubrica con indicazione delle censure mosse;

– perchè comunque esso si infrange contro una giurisprudenza consolidata e ricade allora nella previsione dell’art. 360-bis c.p.c., n. 1, poichè, essendo il titolo esecutivo giudiziale azionato stato conseguito direttamente dal creditore nei confronti dei soci in quanto tali ed in proprio, resta definitivamente preclusa nella diversa sede esecutiva – o, a maggior ragione, in quella dell’opposizione ad esecuzione – ogni questione sul carattere sussidiario o meno della loro responsabilità: infatti, in caso di titolo esecutivo giudiziale, i motivi sul merito della pretesa azionata ed ivi (quand’anche solo provvisoriamente) riconosciuta vanno fatti valere, per la fondamentale separazione tra cognizione ed esecuzione, esclusivamente davanti al giudice del giudizio in cui il titolo può diventare (o è divenuto) definitivo o, a tutto concedere, coi mezzi di impugnazione propri del provvedimento che consacra la buona ragione del creditore (Cass. ord. 21/09/17, n. 21954; Cass. 25/02/2016, n. 3712; Cass. 17/02/2011, n. 3850; e innumerevoli altre, tra cui basti un richiamo a Cass. Sez. U. 23/01/2015, n. 1238, ovvero a Cass. Sez. U. 23/07/2019, n. 19889);

– perchè comunque i soci illimitatamente responsabili di una società di persone possono essere assoggettati ad esecuzione perfino direttamente in base al titolo esecutivo formatosi contro la sola società (tra molte: Cass. 19/12/2017, n. 30441; Cass. 21/11/2014, n. 24795; Cass. 23/05/2011, n. 11311);

il ricorso va quindi dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti, tra loro in solido per il pari interesse in causa, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità: e con la chiesta attribuzione, per averne il difensore del controricorrente dichiarato anticipo;

va infine dato atto – mancando ogni discrezionalità al riguardo (tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra moltissime altre: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dei presupposti processuali per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato eventualmente dovuto per i gradi o i giudizi di impugnazione e per il caso di reiezione integrale, in rito o nel merito.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento, in favore del controricorrente e con attribuzione al suo difensore per dichiaratone anticipo, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto, per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA