Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12969 del 23/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 23/05/2017, (ud. 03/04/2017, dep.23/05/2017),  n. 12969

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23771/2014 proposto da:

D.V.M., D.V.G., FINECOM S.R.L. IN LIQUIDAZIONE –

C.F. (OMISSIS), in persona del liquidatore e legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA TACITO N. 10,

presso lo studio dell’avvocato ROBERTO SANTUCCI che li rappresenta e

difende;

– ricorrenti –

contro

BANCA DELLE MARCHE S.P.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA – C.F.

(OMISSIS), in persona dei commissari, elettivamente domiciliata in

ROMA, CORSO D’ITALIA 19, presso lo studio dell’avvocato BRUNO SED

che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

FALLIMENTO (OMISSIS) S.R.L. IN LIQUIDAZIONE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1448/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 04/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 03/04/2017 dal Consigliere Dott. ANDREA SCALDAFERRI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, rilevato che, con sentenza n. 1448 depositata il 4 marzo 2014, la Corte di appello di Roma ha respinto l’appello proposto da FINECOM s.r.l. avverso la sentenza con cui il Tribunale di Roma aveva dichiarato estinto il giudizio da essa proposto nei confronti di BANCA DELLE MARCHE s.p.a. e della (OMISSIS) s.r.l., precedentemente interrotto per intervento fallimento di quest’ultima;

che la Corte distrettuale ha rilevato la correttezza della sentenza di primo grado, condividendo l’orientamento secondo cui, in ipotesi di riassunzione del processo interrotto, la proroga del termine concesso dal giudice per la notifica è possibile solo se l’istanza venga formulata prima della scadenza del termine previsto dall’art. 305 c.p.c., altrimenti determinandosi, come nella specie, l’estinzione del giudizio;

che avverso tale pronuncia FINECOM s.r.l. in liquidazione ha proposto, con atto spedito per notifica postale il 17.10.2014 e ricevuto il successivo 21.10, ricorso per cassazione, resistito da BANCA DELLE MARCHE s.p.a. con controricorso, mentre la curatela non ha svolto difese;

che il consigliere relatore ha proposto l’accoglimento del ricorso, e la ricorrente ha depositato memoria difensiva;

ritenuto che l’unico motivo di ricorso lamenta la violazione di legge ritenendo che, qualora l’atto di riassunzione sia depositato entro il termine previsto dall’art. 305 c.p.c., la proroga del diverso termine per la notifica del ricorso alle altre parti possa essere concessa a prescindere dal primo termine di legge, il cui rispetto sarebbe ancorato al mero deposito dell’istanza di riassunzione;

che la doglianza è fondata, dovendosi dare continuità all’indirizzo espresso in proposito da questa Corte a Sezioni Unite secondo cui, verificatasi una causa d’interruzione del processo, in presenza di un meccanismo di riattivazione del processo interrotto destinato a realizzarsi distinguendo il momento della rinnovata “edictio actionis” da quello della “vocatio in ius”, il termine perentorio previsto dall’art. 305 c.p.c., è riferibile solo al deposito del ricorso nella cancelleria del giudice, sicchè, una volta eseguito tempestivamente tale adempimento, quel termine non gioca più alcun ruolo, atteso che la fissazione successiva, ad opera del medesimo giudice, di un ulteriore termine, destinato a garantire il corretto ripristino del contraddittorio interrotto nei confronti della controparte, pur presupponendo che il precedente termine sia stato rispettato, ormai ne prescinde, rispondendo unicamente alla necessità di assicurare il rispetto delle regole proprie della “vocatio in ius”. Ne consegue che il vizio da cui sia colpita la notifica dell’atto di riassunzione e del decreto di fissazione dell’udienza non si comunica alla riassunzione (oramai perfezionatasi), ma impone al giudice, che rilevi la nullità, di ordinare la rinnovazione della notifica medesima, in applicazione analogica dell’art. 291 c.p.c., entro un termine necessariamente perentorio, solo il mancato rispetto del quale determinerà l’eventuale estinzione del giudizio, per il combinato disposto dello stesso art. 291, u.c. e del successivo art. 307 c.p.c., comma 3 (Sez. U, Sentenza n. 14854 del 28/06/2006);

che la Corte territoriale si è consapevolmente discostata da tale orientamento argomentando, quale fatto nuovo e successivo, potenzialmente idoneo a modificare l’insegnamento nomofilattico espresso da questa Corte, che la riduzione, ad opera della novella del 2009, del termine indicato dall’art. 305 c.p.c. (da sei a tre mesi) sarebbe espressione della volontà del legislatore di attuare il principio del giusto processo nella parte in cui l’art. 111 Cost., rinvia alla ragionevole durata, sì da legittimare il revirement interpretativo;

che tale interpretazione non persuade, atteso che le argomentazioni della citata sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte, laddove distinguono nel procedimento riassuntivo l’editto actionis dalla vocatio in ius collegando solo alla prima il necessario rispetto del termine previsto dall’art. 305 c.p.c., non risultano intercettate dalla suddetta riduzione della estensione temporale di tale termine;

che deve quindi ribadirsi l’orientamento secondo cui la interruzione per effetto del deposito dell’istanza di riassunzione impedisce l’effetto estintivo immediato del processo, che può verificarsi in seguito solo qualora non sia rispettato non già il primo termine concesso dal giudice, bensì quello successivo in ipotesi di accoglimento dell’istanza di rinnovazione della notificazione (cfr., dopo la novella del 2009, Cass. n. 11260 del 20/05/2011);

che pertanto, in accoglimento del ricorso, la sentenza di merito è cassata, con rinvio alla Corte territoriale perchè, in diversa composizione, proceda ad un nuovo esame nel rispetto dei principi sopra affermati, regolando anche le spese di questo giudizio di cassazione;

che non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

 

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese di questo giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 maggio 2017

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