Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12969 del 14/06/2011

Cassazione civile sez. III, 14/06/2011, (ud. 04/05/2011, dep. 14/06/2011), n.12969

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – rel. Consigliere –

Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

P.S. (OMISSIS), P.N.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA OSLAVIA 39-

F, presso lo studio dell’avvocato CARLONI EMANUELE, rappresentati e

difesi dagli avvocati PIETROSANTI ANGELO, PIETROSANTI MARIO LAURO,

PIETROSANTI LUCA MARIA giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

M.A. (OMISSIS);

– intimata –

Nonchè da:

M.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA COSTANTINO MORIN 1, presso lo studio dell’avvocato NAPOLI

SALVATORE ANTONIO, rappresentato e difeso dall’avvocato CESTRA MARIA

ANTONIETTA giusta delega a margine del controricorso e ricorso

incidentale;

– ricorrente incidentale –

contro

P.S. (OMISSIS), P.N.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA OSLAVIA

39/F, presso lo studio dell’avvocato EMANUELE CARLONI, rappresentati

e difesi dagli avvocati PIETROSANTI ANGELO, PIETROSANT1 MARIO LAURO,

PIETROSANTI LUCA MARIA giusta delega a margine del ricorso

principale;

– controricorrenti all’incidentale –

avverso la sentenza n. 1485/2009 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

SEZIONE AGRARIA, emessa il 3/4/2009, depositata il 06/05/2009, R.G.N.

5378/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/05/2011 dal Consigliere Dott. CAMILLO FILADORO;

udito l’Avvocato MARIA ANTONIETTA CESTRA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FEDELI Massimo che ha concluso per il rigetto del ricorso principale,

assorbito l’incidentale condizionato.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

S. e P.N., con ricorso 19 gennaio 2001, premesso di aver ricevuto in eredità dalla propria madre, D.B. F. (che a sua volta l’aveva ricevuto da F.R.) un fondo rustico di circa 5 ettari in località (OMISSIS), che una parte del fondo, per circa 1,40 ha, era stato concesso in colonia parziaria a M.P., che dopo la morte di questi, gli erano succeduti i figli R., Ro. e A., ma che solo A. si era immesso nel possesso del fondo, abusivamente estendendolo oltre che sul lotto di ha 1,40 anche su terreni limitrofi, fino ad occupare ha 4,15, chiedeva dichiararsi la risoluzione del contratto di colonia per grave inadempimento del M., con la condanna di questi al rilascio del fondo, alla rimozione delle opere abusive ed al pagamento di somme corrispondenti alla quota dei prodotti dovuti.

Chiedevano infine che fosse dichiarata la abusiva occupazione di tre ettari di terreno, in subordine, la cessazione del contratto alla scadenza della stagione agraria 1997/98 e la condanna del M. al rilascio del fondo.

Il Tribunale di Latina, rilevato che i P. non avevano dato la prova della loro qualità di proprietari, risultando in capo al loro dante causa la qualità di esattore/livellario del terreno per conto del proprietario Ospedale Civile di Fondi, rigettava la domanda dei ricorrenti, dichiarando il loro difetto di legittimazione attiva.

Con sentenza 3 aprile-6 maggio 2009 la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Latina n. 1245 del 2007, dichiarava la legittimazione attiva degli appellanti P.S. e N., rigettando tuttavia nel merito le domande proposte dagli stessi, di risoluzione del contratto, ovvero di determinazione della data di cessazione del medesimo e di condanna al rilascio dei fondi, siti in (OMISSIS), concessi al M..

I giudici di appello osservavano che il F. era subentrato, quale livellarlo, nel terreno in questione, per una estensione di circa 5 ettari ed aveva poi trasmesso il suo diritto agli eredi, F.D.B., e poi S. e P.N..

La posizione del livellarlo, nel tempo, era stata in tutto e per tutto assimilata a quella dell’enfiteuta, con corrispondenti diritti, ivi compreso quello di dare a terzi il godimento il fondo.

Contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, osservava la Corte territoriale, occorreva dunque concludere che N. e P.S. erano pienamente legittimati a proporre le azioni contrattuali cui avevano dato corso.

Infatti, l’azione di risoluzione o la richiesta di accertamento della cessazione del rapporto per scadenza del termine, proposta dal livellarlo, nei confronti del soggetto cui il fondo è stato dato in godimento, essendo azioni a carattere personale, non presuppongono che si dia prova del diritto di proprietà, ma solo della esistenza del contratto con cui il fondo è stato concesso.

Entrambe le domande di risoluzione del contratto e di cessazione del rapporto per scadenza del termine erano rigettate dalla Corte territoriale, sul rilievo che il M. aveva fornito la prova della affrancazione della intera superficie di cinque ettari.

I giudici di appello richiamavano una prima ordinanza, resa dal Pretore di Gaeta del 2 gennaio 1971, che disponeva la affrancazione di una area estesa ettari 1.35,00 in favore degli eredi M..

Osservava la Corte territoriale che in effetti tale ordinanza era stata revocata dal Tribunale di Latina con decisione del 14 giugno 1979, tuttavia la sentenza di primo grado era stata riformata dalla Corte di appello n. 2253 del 1980, che aveva confermato la ordinanza, ordinando la annotazione della sentenza nei Registri Immobiliari.

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 3601 del 1985, aveva rigettato il ricorso del F., con la conseguenza che la statuizione di affrancazione, nei termini indicati dal Pretore di Gaeta, era divenuta definitiva.

Nonostante il decreto del Pretore contenesse, dopo la elencazione dei cinque mappali catastali, la specificazione che il fondo affrancato aveva una estensione di 1,35,00 ettari, tuttavia la specifica indicazione di questi mappali – anche essa contenuta nel decreto – non consentiva altra interpretazione che quella di ritenere oggetto di affrancazione tutta l’area indicata nei cinque mappali (benchè superiore rispetto a quella di 1,35,00 indicata bella ordinanza).

Quanto al successivo provvedimento del Pretore del 2 luglio 1973, che aveva rigettato la domanda di affrancazione del M., per il residuo terreno di cui il F. era livellarlo, la circostanza che gli appellanti avessero prodotto il solo dispositivo del provvedimento non consentiva di identificare il fondo oggetto della domanda. Avverso tale decisione i P. hanno proposto ricorso per cassazione, sorretto da unico motivo, cui resiste il M. con controricorso, e ricorso incidentale condizionato.

Vi è controricorso dei P.. Entrambe le parti hanno depositato memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Deve innanzi tutto disporsi la riunione dei ricorsi, proposti contro la medesima decisione.

Con l’unico motivo, i ricorrenti principali denunciano la violazione dell’art. 2909 c.c. nonchè insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

Nell’interpretare il giudicato esterno, costituito dalla ordinanza pretorile del 2 gennaio 1971, resa definitiva a seguito della sentenza della Cassazione, i giudici di appello avevano ritenuto – nel contrasto tra i dati catastali e la superficie del terreno affrancato immotivatamente ed in contrasto con gli atti processuali e con i corretti criteri interpretativi, di dare priorità ai dati catastali ignorando del tutto il limite della superficie stabilita nel giudicato.

A tal fine, la Corte territoriale non poteva ignorare l’indagine compiuta dal consulente tecnico di ufficio, il quale aveva individuato – nel contraddittorio delle parti – anche con riferimento ai dati planimetrici, la superficie affrancata dal M. e quella rimasta in proprietà del P. ed oggetto di un contratto di compartecipazione. Altro elemento – anche esso ignorato dalla Corte romana – era costituito dalla limitazione del provvedimento di affrancazione contenuta nella ordinanza 2 luglio 1993 del Pretore di Gaeta, confermata dal Tribunale di Latina con sentenza 13 settembre 1978 n. 392 con la quale era stata respinta la domanda di affrancazione di M.P. avente ad oggetto i residui terreni di F.R., costituente dimostrazione della limitazione della superficie oggetto della prima ordinanza del 1971. Il ricorso principale è privo degli elementi indicati dall’art. 366 c.p.c., n. 6, infatti i ricorrenti principali non hanno riprodotto integralmente le decisioni ed i provvedimenti ai quali fanno riferimento, nè specificato in quale atto o difesa del giudizio di primo e secondo grado gli stessi sarebbero stati prodotti.

Si richiama il consolidato insegnamento di questa Corte, secondo il quale: “In tema di ricorso per cassazione, a seguito della riforma ad opera del D.Lgs. n. 40 del 2006, il novellato art. 366 c.p.c., comma 6, oltre a richiedere la “specifica” indicazione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, esige che sia specificato in quale sede processuale il documento, pur individuato in ricorso, risulti prodotto. Tale specifica indicazione, quando riguardi un documento prodotto in giudizio, postula che si individui dove sia stato prodotto nelle fasi di merito, e, in ragione dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, anche che esso sia prodotto in sede di legittimità (Cass. S.U. 2 dicembre 2008 n. 28547).

Il ricorso principale deve pertanto essere rigettato, con assorbimento del ricorso incidentale condizionato.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso principale, assorbito l’incidentale condizionato.

Compensa le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 4 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2011

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