Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12968 del 30/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 30/06/2020, (ud. 16/01/2020, dep. 30/06/2020), n.12968

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 16569/2018 R.G. proposto da:

P.B., D.L., da considerarsi, in difetto di

elezione di domicilio in Roma, per legge domiciliati ivi, PIAZZA

CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi

dall’avvocato TULLIO MATARESE;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, (OMISSIS), in persona del

Ministro pro tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona

del Direttore pro tempore, domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 944/2018 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 06/04/2018;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata

del 16/01/2020 dal Presidente Dott. Franco DE STEFANO.

Fatto

RILEVATO

che:

D.L. e P.B. ricorrono, con atto notificato a mezzo p.e.c. il 04/06/2018 ed articolato su due motivi, per la cassazione della sentenza n. 944 del 06/04/2018 della Corte di appello di Bologna, che ha rigettato il loro appello avverso l’accoglimento della domanda proposta dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e dall’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’art. 2901 c.c., di declaratoria di inefficacia, in relazione ad ingenti crediti tributari oggetto di verbale di constatazione del (OMISSIS) e di avvisi di accertamento del (OMISSIS), dell’atto di costituzione in fondo patrimoniale di alcuni immobili di proprietà del primo (di cui a rogito per notar Pe. di Rimini del (OMISSIS));

in particolare, la corte felsinea ha rilevato l’anteriorità dei crediti rispetto alla costituzione del fondo, escludendo che rilevasse che il D. si fosse avvalso delle modalità agevolate di definizione delle preesistenti pendenze tributarie ai sensi della L. 27 dicembre 2002, n. 289, artt. 15 e 16, non avendo questi l’effetto di far nascere nuove obbligazioni in luogo di quelle oggetto della definizione agevolata, nè rilevando l’inefficacia di quest’ultima in dipendenza del mancato pagamento delle rate successive alla prima; ed ha poi condiviso la sufficienza della mera consapevolezza del debitore del potenziale pregiudizio per i creditori, per la natura di atto a titolo gratuito di quello da revocare e per la sua contiguità temporale rispetto alle notifiche del verbale di constatazione e degli avvisi di accertamento;

resistono con controricorso gli intimati Ministero ed Agenzia;

è formulata – e ritualmente comunicata alle parti con il decreto di fissazione dell’adunanza – proposta di definizione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 1, come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, comma 1, lett. e), conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197.

Diritto

CONSIDERATO

che:

i ricorrenti si dolgono: col primo motivo, di “omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”; col secondo motivo, di “violazione e falsa applicazione degli artt. 170 e 2901 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”;

il ricorso è inammissibile per indipendenti ordini di ragioni;

in primo luogo, difetta in ricorso – neppure potendo colmarsene le lacune con alcun atto successivo – l’idonea trascrizione dei passaggi degli atti di merito, di cui neppure si indica in modo adeguato la sede processuale, in cui le questioni qui agitate sono state sottoposte ai giudici dei gradi precedenti;

eppure, il ricorrente che proponga in sede di legittimità una determinata questione giuridica, la quale implichi accertamenti di fatto, ha l’onere, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa (per l’ipotesi di questione non esaminata dal giudice del merito: Cass. 02/04/2004, n. 6542; Cass. 10/05/2005, n. 9765; Cass. 12/07/2005, n. 14599; Cass. 11/01/2006, n. 230; Cass. 20/10/2006, n. 22540; Cass. 27/05/2010, n. 12992; Cass. 25/05/2011, n. 11471; Cass. 11/05/2012, n. 7295; Cass. 05/06/2012, n. 8992; Cass. 22/01/2013, n. 1435; Cass. Sez. U. 06/05/2016, n. 9138);

in secondo luogo, non è ammissibile, quanto al primo motivo, la censura sotto il profilo del n. 5 (novellato) dell’art. 360 c.p.c., della “natura del debito” vantato dal creditore attore in revocatoria: tanto costituendo non già un fatto storico, ma una qualità di un fatto giuridico, estranea al paradigma di quel vizio per cassazione, come ricostruito fin da Cass. Sez. U. n. 8053 2014;

in terzo luogo, quanto al secondo motivo, si configura la fattispecie di cui all’art. 360-bis c.p.c., n. 1, non offrendo il ricorso, col richiamo a due sporadici precedenti di merito del 2010 e del 2011, elementi per discostarsi dai consolidati orientamenti di questa Corte in ordine: alla ricostruzione dell’anteriorità del credito tributario (che preesiste certamente al suo azionamento, come è accaduto nella specie), alla gratuità e pertanto revocabilità dell’atto di costituzione di fondo patrimoniale ed ai connotati dell’elemento soggettivo dell’azione revocatoria (sul primo punto, tra le prime, v. Cass. 09/03/1979, n. 1468; sul secondo punto, per tutte: Cass. 07/10/2008, n. 24757; Cass. 18/10/2011, n. 21492; Cass. 31/10/2014, n. 23158; Cass. ord. 10/02/2015, n. 2520; Cass. 24/03/2016, n. 5889; Cass. 28/10/2016, n. 2180; Cass. 07/03/2017, n. 5631; sul terzo punto: fra tutte, Cass. 05/03/2009, n. 5359, ovvero Cass. ord. 27/09/2018, n. 23326, tutte correttamente da applicare a fattispecie di atto a titolo gratuito e di anteriorità del credito cautelato);

detti risultati si estendono anche al caso di crediti tributari, in quanto questi legittimano l’esecuzione – cui la revocatoria è preordinata – sui beni in fondo patrimoniale ove non sia provato dal debitore che i tributi attengano ad attività estranee ai bisogni della famiglia (Cass. n. 11230/2003, n. 12998/2006, n. 3738/2015, n. 3600/2016, n. 20998/18), contrariamente cioè a quanto normalmente avviene per la destinazione dei proventi delle attività professionali personali a quei fini;

il ricorso va quindi dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti – tra loro in solido per l’identità della posizione processuale – alle spese del giudizio di legittimità dei controricorrenti, tra loro in solido per la comunanza dell’interesse in causa, in relazione all’ingentissimo valore della controversia;

va infine dato atto – mancando ogni discrezionalità al riguardo (tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra moltissime altre: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dei presupposti processuali per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato eventualmente dovuto per i gradi o i giudizi di impugnazione e per il caso di reiezione integrale, in rito o nel merito.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna i ricorrenti, tra loro in solido, al pagamento, in favore dei controricorrenti e tra loro in solido, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 17.200,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto, per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2020

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