Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12968 del 14/06/2011

Cassazione civile sez. III, 14/06/2011, (ud. 04/05/2011, dep. 14/06/2011), n.12968

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – rel. Consigliere –

Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA LUIGI LUCIANI 1, presso lo studio dell’avvocato MANCA

BITTI DANIELE, rappresentato e difeso dagli avvocati PODAVITTE

ANTONELLA, GRITTI LUIGI giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

OPERA PIA DON GIOVANNI CARBONI, in persona del legale rappresentante

DON B.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

SANT’ALBERTO MAGNO 9, presso lo studio dell’avvocato PAOLETTI

FABRIZIO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato TOSONI

OSVALDO giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 243/2006 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA –

SEZIONE SPECIALIZZATA PER LE CONTROVERSIE AGRARIE, emessa il

3/3/2006, depositata il 27/03/2006, R.G.N. 5/06;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/05/2011 dal Consigliere Dott. CAMILLO FILADORO;

udito l’Avvocato MANCA BITTI DANIELE (per delega dell’Avv. LUIGI

GRITTI);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FEDELI Massimo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza 3 marzo – 27 marzo 2006 la Corte di appello di Brescia, sezione specializzata agraria, confermava la decisione del locale Tribunale del 25 ottobre – 21 novembre 2005, che aveva accolto il ricorso proposto dalla Opera Pia Don Giovanni Carboni del 25 giugno 2005, dichiarando risolto, per gravi inadempienze dell’affittuario, il contratto di affitto del fondo agrario di ettari 23,88,04 in località (OMISSIS) (comprendente terreni fabbricati rurali ed abitativi e stalla) con la condanna del convenuto, M. A., al rilascio del fondo. I giudici di appello rilevavano in ordine ai quattro motivi di appello formulati dal M.:

1) in ordine al primo motivo, che del tutto infondata doveva dirsi la eccezione di nullità della sentenza del Tribunale per vizio di costituzione del collegio giudicante, dedotta dall’appellante per avere il componente del collegio (esperto agrario) già fatto parte della commissione dinanzi alla quale si era svolto con esito negativo il tentativo obbligatorio di conciliazione.

Osservava, sul punto, la Corte territoriale che la violazione dell’obbligo di astensione di cui all’art. 51 c.p.c., n. 4 – relativamente a comportamento posto in essere da un membro del collegio nel giudizio di primo grado – non poteva essere fatta valere come vizio di nullità della sentenza dello stesso Tribunale, non avendo la parte attivato la procedura di ricusazione nei termini di legge e avendo invece prospettato la questione solo nel giudizio di appello.

Tra l’altro, osservava ancora l’Opera Pia controricorrente, il dott. Nu. aveva fatto parte della Commissione in rappresentanza della associazione agricoltori, di cui era socio il M. (sicchè al limite avrebbe potuto dedursi che il componente era portatore di un interesse dello stesso socio e non già della controparte, cioè della Opera Pia).

2) in ordine ai motivi di appello dal secondo al quarto, che le contestazioni formulate dalla Opera Pia nei confronti del M. erano sufficientemente chiare, essendo stati specificati i comportamenti addebitati allo stesso affittuario sulla base di un elenco circostanziato, redatto da un tecnico. Osservava poi la Corte territoriale che i fatti addebitati, ripetutamente posti in essere e protratti anche dopo formale lettera di diffida dell’Opera, erano tali da costituire grave inadempimento, giustificando in pieno la risoluzione del contratto di affitto del fondo rustico con la condanna dell’affittuario al rilascio del fondo stesso.

Avverso tale decisione il M. ha proposto ricorso per cassazione, cui resiste la Opera Pia con controricorso, illustrato da memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I motivi di ricorso richiamano integralmente i motivi di appello già formulati in relazione alla decisione di primo grado.

Donde un primo profilo di inammissibilità delle censure svolte.

Deve anche in questa sede ribadirsi il principio espresso sin da risalenti decisioni di questa Corte, per il quale E inammissibile il motivo di ricorso per cassazione, con cui il ricorrente si limiti ad un semplice, integrale richiamo alle ragioni presentate nel giudizio d’appello (Cass. 30 novembre 1978 n. 5674).

I motivi sono comunque infondati anche nel merito.

1). Quanto al vizio di costituzione del giudice e alle conseguenze della violazione dell’obbligo di astensione posta a carico del membro del collegio, deve confermarsi quanto già rilevato dalla Corte territoriale, e cioè che la eccezione avrebbe dovuto essere formulata nel giudizio di primo grado, e non per la prima volta in sede di appello. Il principio secondo cui il motivo di astensione “ex” art. 51 c.p.c., comma 1, n. 4 – che la parte non abbia fatto valere in via di ricusazione del giudice a termini dell’art. 52 – non può in seguito essere invocato in sede di gravame, non trova deroga in relazione alla deduzione di tardiva conoscenza della composizione del collegio giudicante, tenuto conto che le parti sono in grado di avere tempestiva contezza di tale composizione dal ruolo di udienza e dall’intestazione del verbale di causa ad opera del cancelliere e, quindi, di proporre rituale istanza di ricusazione (Cass. 22 giugno 2005 n. 13370, 5 giugno 2005 n, 12848, 20 giugno 2003 n. 9905, 27 maggio 2002 n. 7708, 12 luglio 2001 n. 9418, 10 ottobre 1997 n. 9857).

L’inosservanza da parte del giudice dell’obbligo di astensione, nelle ipotesi previste dall’art. 51 c.p.c., comma 1, comporta nullità della sentenza esclusivamente nel caso in cui il giudice medesimo abbia un interesse proprio e diretto nella causa, tale da porlo nella veste di parte del processo, in violazione del criterio “nemo iudex in causa sua”.

Ogni altro interesse diverso ed indiretto è rilevante solo al fine di consentire la domanda di ricusazione del giudice, ai sensi dell’art. 52 cod. proc. civ. e sempre che l’interesse stesso sia inquadrabile in una delle ipotesi di astensione obbligatoria, rimanendo esclusa, in difetto di istanza di ricusazione, qualsiasi incidenza sulla regolare Costituzione dell’organo giudicante e sulla validità della sentenza.

Quanto ai motivi dal secondo al quarto, con essi si deduce:

2) violazione della L. n. 203 del 1982, art. 5 il M. aveva dedotto la improcedibilità o improponibilità del ricorso introduttivo sotto il profilo della genericità delle contestazioni mosse in sede stragiudiziale, ai sensi della L. n. 203 del 1982, art. 5. Le censure sono inammissibili ancor prima che infondate. Con motivazione incensurabile in questa sede, il Tribunale ha rigettato tali deduzioni, sottolineando la specificità degli addebiti, che si basavano su un preciso elenco di inadempimenti indicati da un esperto del settore, il Geom. F., che era stato allegato alla lettera di contestazione.

La prescritta contestazione dell’addebito all’affittuario (L. n. 203 del 1982, art. 5), assolvendo precipuamente alla finalità di rendere questo ultimo edotto delle mancanze a lui attribuite così da consentirgli di esercitare compiutamente il proprio diritto di difesa, e di rimediare alla situazione provocata dall’inadempimento, non può essere generica, ma deve essere precisa e puntuale, con l’indicazione chiara e specifica dei fatti addebitati.

Tale requisito di specificità – la cui valutazione costituisce un apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito – è insindacabile in sede di legittimità quando sia, come nel caso di specie, logicamente motivata.

Tra l’altro, la giurisprudenza di questa Corte, in tema di contratti agrari, ha precisato che l’onere di contestazione, all’affittuario, dell’inadempimento, posto a carico del concedente dalla L. 3 maggio 1982, n. 203, art. 5 deve ritenersi assolto anche quando manchi la specifica indicazione delle motivate richieste (del concedente) nel caso in cui dalla contestazione risulti l’impossibilità del ripristino della situazione anteriore all’inadempimento entro il termine di legge e le richieste intese come indicazione dei mezzi per eliminare l’inadempimento, sarebbero, quindi, del tutto inutili. Nel caso di specie, i giudici di appello hanno confermato quanto già rilevato dal Tribunale e cioè che – anche nella ipotesi in cui il M. avesse posto mano alle opere di manutenzione richieste dalla proprietà – l’eliminazione delle inadempienze non sarebbe stata praticamente possibile, in considerazione della qualità e quantità di interventi necessari e del fatto che la esecuzione di tali opere sarebbe avvenuta dopo l’infruttuosa scadenza del termine appositamente assegnatogli nella lettera di contestazione e dopo il tentativo di conciliazione, con la conseguenza che il tardivo adempimento non avrebbe comunque impedito l’esercizio dell’azione di risoluzione.

3) Con il terzo motivo si deduce la inesistenza di inadempimenti certi, la violazione dell’art. 2697 c.c.. Il ricorrente deduce anche sotto tale profilo, violazione artt. 1590, 2730 c.c., artt. 84, 114, 116, 416 c.p.c.L. n. 203 del 1982, art. 5 e vizi motivazione) La lettera di contestazione conteneva una opinione mancando comunque la prova di certi e gravi inadempimenti del conduttore.

La Opera Pia non aveva dato la prova che l’immobile fosse stato consegnato, all’origine della locazione, in buone condizioni di manutenzione.

4) Con il quarto motivo si ribadisce la inesistenza di gravità di inadempimenti imputabili al conduttore, tali da impedire la prosecuzione del rapporto (violazione art. 2697 c.c., violazione art. 1455 c.c.L. n. 11 del 1971, art. 10 e L. n. 203 del 1982, art. 5 vizi della motivazione).

I giudici di appello non avrebbero, infine, tenuto conto della necessaria autonomia gestionale dell’affittuario. Gli ultimi due motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi tra di loro. Con essi si contesta, sostanzialmente, che la Opera Pia abbia fornito la prova degli inadempimenti contestati al M. e comunque che gli stessi potessero configurare quel notevole inadempimento, tanto grave da giustificare la risoluzione del contratto di affitto per violazione degli obblighi contrattualmente pattuiti.

Attraverso la denuncia di vizi della motivazione e di violazione di norme di legge, il ricorrente sollecita a questa Corte una diversa interpretazione delle risultanze processuali, inammissibile in questa sede.

Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in Euro 4.200,00 (quattromiladuecento/00) di cui Euro 4.000,00 (quattromila/00) per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 4 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2011

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