Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12968 del 09/06/2014
Civile Ord. Sez. 6 Num. 12968 Anno 2014
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: PAGETTA ANTONELLA
ORDINANZA
sul ricorso 28872-2011 proposto da:
MESCE MAURIZIO MSCMRZ71M25H355N, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA GERMANICO 172, presso lo
studio dell’avvocato GALLEANO SERGIO, che lo
rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;
-ricorrente-
POSTE ITALIANE SPA 97103880585, – società con socio
unico – in persona del Presidente del Consiglio di
Amministrazione e legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25-B, presso lo
Data pubblicazione: 09/06/2014
studio dell’avvocato PESSI ROBERTO, che la rappresenta e
difende giusta procura a margine del ricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 659/2010 della CORTE D’APPELLO
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
del
25/03/2014
dal
Consigliere
Relatore
Dott.
ANTONELLA PAGE1 1A.
Fatto e diritto
Il Consigliere relatore nominato ai sensi dell’art. 377 cod.
proc. civ. ha depositato ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc.
civ. e 375 cod. proc. civ. relazione con la quale, ha ritenuto
la manifesta fondatezza del ricorso proposto da Maurizio
Mesce avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di
Potenza aveva confermato, con diversa motivazione, la
decisione di primo grado di rigetto della originaria domanda
di conversione del contratto a termine stipulato con Poste
Italiane s.p.a intesa o che successivamente al deposito del
ricorso di Poste Italiane S.p.A. relativamente al periodo 1
ottobre /30 novembre 2001 .
Nelle more è stato depositato accordo conciliativo raggiunto
dalle parti in sede sindacale il 12.7. 2013 .
Nell’atto transattivo le parti si sono date atto
dell’intervenuta
amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge e hanno
Ric. 2011 n. 28872 sez. ML – ud. 25-03-2014
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di POTENZA del 4/11/2010, depositata il 23/11/2010;
dichiarato dichiarano che —in caso di fasi giudiziali ancora aperte —
le stesse saranno definite in coerenza con il presente verbale.
L’accordo comporta pertanto la cessazione della materia del
contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente
processo. Alla cessazione della materia del contendere dovrà
far seguito la declaratoria di inammissibilità del ricorso in
quanto l’interesse ad agire e ad impugnare , deve sussistere
non solo nel momento in cui è proposta l’azione o
l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione in
relazione al quale va valutato l’interesse ad agire ( Cass. s.u.n.
25278 del 2006) . La definizione transattiva della controversia
configura giusto motivo di compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Compensa le spese
Roma, 25 marzo 2014
DEPOSITATO IN CANCELLERL
Roma,
—
9 GIU. 2014
sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il