Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12967 del 23/05/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 23/05/2017, (ud. 11/04/2017, dep.23/05/2017),  n. 12967

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – rel. Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22479/2015 proposto da:

D.C.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA APPIA NUOVA

59, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIA MARANELLA, rappresentato

e difeso dagli avvocati PASQUALE CRIMALDI e GIUSEPPE ESPOSITO ALAIA;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA SUD S.P.A. – P.I. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

PARIOLI 27, presso lo studio dell’avvocato PAOLO SAOLINI,

rappresentata e difesa dall’avvocato GENNARO TORRESE;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza n. Cron. 2772/2015 della CORTE D’APPELLO di

NAPOLI, depositata l’11/06/2015,

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata dell’11/04/2017 dal Consigliere Dott. PIETRO CAMPANILE.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

il signor D.C.C. propone ricorso, affidato a due motivi, illustrati da memoria, per la cassazione dell’ordinanza emessa dalla Corte di appello, ai sensi dell’art. 348 bis c.p.c., con la quale è stato dichiarato inammissibile – in assenza di ragionevoli probabilità di essere accolto – l’appello da lui stesso avanzato avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 9646 del 2014, con la quale era stata rigettata la domanda da lui proposta nei confronti di Equitalia Sud S.p.a., avente ad oggetto – previa declaratoria di inefficacia di un pignoramento eseguito presso terzi la restituzione di somme che la convenuta avrebbe indebitamente riscosso;

con il primo mezzo si deduce violazione dell’art. 112 c.p.c.: la corte distrettuale sarebbe incorsa nello stesso errore del giudice di primo grado, nel ritenere estraneo al thema decidendum l’accertamento dell’esistenza delle cartelle e del credito;

con la seconda censura si deduce la violazione dell’art. 617 c.p.c., comma 2, in relazione al D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 72 bis e 57.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

il Collegio ha disposto, in conformità al decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata;

il ricorso – contrariamente a quanto sembra sostenersi nella memoria depositata dal ricorrente – è rivolto esclusivamente nei confronti dell’ordinanza emessa dalla Corte di appello ai sensi degli artt. 348 bis e 348 ter c.p.c., deponendo in tal senso sia – con riferimento al provvedimento impugnato l’espressa indicazione (prescritta, a pena di inammissibilità, dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 2) della sola ordinanza n. 2772/2015, senza alcuna menzione della sentenza di primo grado, sia il tenore complessivo dell’impugnazione, che, anche laddove, con il secondo motivo, attinge la questione di diritto sottesa alla controversia, critica, riportandone integralmente dei brani, unicamente il provvedimento emesso dalla Corte di appello;

le Sezioni unite di questa Corte, nell’affermare l’ammissibilità del ricorso straordinario per cassazione, solo per vizi propri di carattere procedurale, avverso l’ordinanza pronunciata dalla corte di appello ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., hanno precisato che deve tenersi conto della circostanza che una pronuncia di inammissibilità dell’impugnazione per mancanza di ragionevole probabilità di accoglimento non è possibile se non in relazione a tutti i motivi di appello proposti avverso la sentenza di primo grado. Ne consegue che, nell’ambito di tale valutazione complessiva, la denuncia del vizio di omessa pronuncia in relazione a singoli motivi di censura non è compatibile con la natura complessiva del giudizio prognostico, necessariamente esteso a tutte le impugnazioni relative alla medesima sentenza, nonchè a tutti i motivi di ciascuna impugnazione (Cass., 2 febbraio 2016, n. 1914).

alla stregua delle superiori considerazioni deve formularsi un giudizio di inammissibilità in ordine al ricorso in esame, in quanto il primo motivo riguarda presunte omissioni di pronuncia rispetto a specifiche doglianze concernenti determinati aspetti di natura fattuale o procedurale, che risultano incompatibili con la logica complessiva dell’ordinanza emessa ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., mentre la seconda censura attiene a questione di diritto che esula dal perimetro dei vizi propri dell’ordinanza impugnata; Le spese seguono la soccombenza.

PQM

 

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese relative al presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 5.100,00, di cui Euro 5.000,00 per compensi, oltre agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quarter, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 11 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 maggio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA