Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12967 del 22/06/2016
Cassazione civile sez. VI, 22/06/2016, (ud. 10/05/2016, dep. 22/06/2016), n.12967
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – Presidente –
Dott. LOMBNARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –
Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 9260-2015 proposto da:
M.V.N., elettivamente domiciliato in Roma Piazza Cavour
presso la Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’Avvocato
VITANTONIO CARAMIA, giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
L.M., elettivamente domiciliata in Roma Piazza Cavour
presso la Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’Avvocato
AMEDEO BARBERIO, giusta mandato a margine del controricorso;
– controricorrente –
contro
M.M.G.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 1073/2012 del TRIBUNALE di TARANTO del
18/05/2012, depositata il 24/05/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
10/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO.
Fatto
CONSIDERATO IN FATTO
che:
il Consigliere designato ha depositato la seguente relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.;
“Ritenuto che:
– il Tribunale di Taranto rigettò le domande proposte da M. V. nei confronti di M.M.G. e L.M., tendenti ad ottenere l’accertamento dell’esistenza di una società di fatto tra le parti, la divisione del residuo attivo della società (con particolare riferimento ad un’area edificabile asseritamente appartenente alla società) e lo scioglimento della società medesima;
– sul gravame proposto dall’attore con atto di citazione notificato il 7.6.2013, la Corte di Appello di Lecce, con ordinanza ex art. 348-
bis c.p.c., dichiarò l’inammissibilità dell’appello, non avendo lo stesso ragionevole probabilità di essere accolto;
– per la cassazione della sentenza di primo grado ricorre M.V. N. sulla base di tre motivi;
– resistono con controricorso M.M.G. e L. M.;
Atteso che:
– il primo motivo di ricorso e la prima parte del secondo motivo (con i quali si censura l’ordinanza di inammissibilità dell’appello pronunciata dalla Corte territoriale, per violazione dell’art. 348-
bis c.p.c., in riferimento alla mancata audizione delle parti e alla valutazione della inesistenza di una ragionevole probabilità di accoglimento dell’appello) appaiono inammissibili, in quanto il ricorso per cassazione, sia ordinario che straordinario, non è mai esperibile avverso l’ordinanza che dichiari l’inammissibilità dell’appello ex art. 348-bis c.p.c., e ciò a prescindere dalla circostanza che essa sia stata emessa nei casi in cui ne è consentita l’adozione, ovvero al di fuori di essi, ostando, quanto all’esperibilità del ricorso ordinario, la lettera dell’art. 348-ter c.p.c., comma 3 (che definisce impugnabile unicamente la sentenza di primo grado), mentre, quanto al ricorso straordinario, la non definitività dell’ordinanza, dovendosi valutare tale carattere con esclusivo riferimento alla situazione sostanziale dedotta in giudizio, della quale si chiede tutela (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 8940 del 17/04/2014, Rv. 630776);
– la seconda parte del secondo motivo e il terzo motivo di ricorso (con i quali si deduce la violazione e falsa applicazione degli arti.
2275, 2312 e 2495 c.c., per avere la Corte di Appello ritenuto la insussistenza della società di fatto tra le parti e l’acquisto del fondo da parte delle convenute per effetto della retrocessione della proprietà del terreno da parte del comune espropriante) appare inammissibile, in quanto le censure si risolvono nella sollecitazione di un sindacato sull’interpretazione delle dichiarazioni negoziali sottoscritte dalle parti, in contrasto con pronunce del Tribunale di Taranto passate in giudicato, sindacato che è inammissibile in sede di legittimità, risultando peraltro preclusa ai sensi dell’art. 348-
ter c.p.c., comma 4, – disposizione applicabile ai sensi del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 2 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, essendo stato il giudizio di appello introdotto con citazione notificata dopo l’11 settembre 2012 (Sez. 5, Sentenza n. 26860 del 18/12/2014, Rv. 633817) – la possibilità di impugnare la sentenza di primo grado ex art. 360 c.p.c., n. 5;
Ritenuto che il ricorso può essere avviato alla trattazione camerale, per essere ivi dichiarato inammissibile”.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
– il Collegio rileva preliminarmente che, ai fini dell’ammissibilità del ricorso per cassazione, occorre verificare la data in cui è stata comunicata l’ordinanza che ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello, in quanto – ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c. – da tale data decorre il termine per proporre ricorso per cassazione.
PQM
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE dispone l’acquisizione del fascicolo d’ufficio del procedimento di appello e rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, il 10 maggio 2016.
Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2016