Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12966 del 23/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 23/05/2017, (ud. 11/04/2017, dep.23/05/2017),  n. 12966

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – rel. Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21169/2015 proposto da:

G.M.T., G.E., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIALE DELLA PIRAMIDE CESTIA 31, presso lo studio dell’avvocato

LEONILDA MARI, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato

FRANCO LIVERA;

– ricorrente –

contro

AGRICOLA ROSSETTI S.R.L. – C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUCREZIO

CARO, 62, presso lo studio dell’avvocato SEBASTIANO RIBAUDO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARCO CORRADI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 241/2015 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 09/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata dell’11/04/2017 dal Consigliere Dott. PIETRO CAMPANILE.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

Il signori G.E. e M.T. propongono ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la decisione di primo grado di rigetto di un’azione negatoria relativa a una servitù di passaggio a favore di un fondo della società agricola Rossetti;

Con due motivi, illustrati da memoria, sostengono che la sentenza impugnata sarebbe carente sotto il profilo motivazionale, per non essersi indicate le ragioni in base alle quali i testimoni indotti dalla controparte sarebbero stati considerati maggiormente attendibili, con conseguente violazione degli artt. 1158 e segg., nonchè art. 2967 c.c., per essersi affermato la sussistenza dei presupposti per l’usucapione,

in assenza di prova certa e rigorosa:

resiste con controricorso, parimenti illustrato da memoria, la società intimata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

il ricorso non è meritevole di accoglimento, in quanto entrambi motivi si fondano sulla denuncia di un difetto di motivazione, per altro in ordine alla valutazione delle risultanze probatorie, preclusa dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella formulazione introdotta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, che ha ridotto al “minimo costituzionale” il sindacato di legittimità sulla motivazione, nel senso già chiarito da questa Corte (Cass., Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053, secondo cui la lacunosità e la contraddittorietà della motivazione possono essere censurate solo quando il vizio sia talmente grave da ridondare in una sostanziale omissione);

la corte distrettuale, per altro, ha dato amplia giustificazione della decisione, raccordando le prove testimoniali acquisite allo “stato dei luoghi, in particolare all’esistenza di un pozzo con cabina elettrica da epoca pacificamente anteriore al 1981”, e quindi alla maggiore comodità, riferita dai testimoni, e del tutto plausibile, di usufruire della carraia sul terreno di G., che consentiva di raggiungere detto pozzo senza calpestare il campo coltivato;

l’inammissibilità del primo motivo refluisce sull’infondatezza della dedotta violazione dell’art. 2697 c.c., in relazione al precedente art. 1158;

le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

 

Rigetta il ricorso, e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese relative al presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 1.600,00, di cui Euro 1.000,00 per compensi, oltre agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quarter, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 11 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 maggio 2017

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