Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12966 del 22/06/2016
Cassazione civile sez. VI, 22/06/2016, (ud. 10/05/2016, dep. 22/06/2016), n.12966
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – Presidente –
Dott. LOMBNARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –
Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 7918-2015 proposto da:
S.M.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
VALSAVARANCHE 46 SC D, presso lo studio dell’avvocato MARCO
CORRADI, rappresentata e difesa dall’avvocato ANGELO LORENZON,
giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
SI.EL., SI.CR., B.D.,
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA F VALESIO 1, presso lo
studio dell’avvocato EUGENIO PACE, rappresentati e difesi
dall’avvocato GIANLUCA REGAZZO, giusta procura speciale a margine
del controricorso;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 2242/2014 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA
17/06/2014, depositata il 06/10/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
10/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO.
Fatto
CONSIDERATO IN FATTO
che:
il Consigliere designato ha depositato la seguente relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..
“Ritenuto che:
– S.M.L. convenne in giudizio da un lato S. R. dall’altro Si.Cr., Si.El. e Si.Da., chiedendo – per quanto qui ancora rileva – il trasferimento della servitù passaggio, gravante sul suo fondo in favore del fondo di Si.Re., sul terreno di cui ai mappali 354 e 66 di proprietà degli altri convenuti;
– nella resistenza dei convenuti il Tribunale di Venezia dispose l’estinzione della servitù di passaggio insistente sul fondo attoreo e il suo trasferimento a carico del terreno di cui ai mappali 354 e 66, compensando le spese della lite tra l’attrice e Si.
R., ma condannando l’attrice a rifondere le spese del giudizio agli altri convenuti;
– sul gravame proposto in via principale da S.M.L. e in via incidentale da Si.Re., la Corte di Appello di Venezia, in parziale accoglimento dell’appello incidentale, rideterminò i termini del disposto trasferimento della servitù, confermando nel resto la pronuncia di primo grado e condannando la S. a rifondere a Si.Cr., Si.El. e Si.Da. anche le spese del giudizio di appello;
– per la cassazione della sentenza di appello ricorre S.M. L. sulla base di cinque motivi;
– resistono con controricorso Si.Cr., S. E. e Si.Da.;
Atteso che:
– il ricorso per cassazione non è stato notificato a Si.
R., proprietario del fondo dominante che, secondo la prospettazione della ricorrente, sarebbe anche comproprietario –
unitamente a Si.Cr., Si.El. e Si.
D. – del terreno di cui ai mappali 354 e 66 sul quale è stata trasferita la servitù di passaggio;
– va integrato il contraddittorio nei confronti di Si.
R., venendosi in una ipotesi di litisconsorzio necessario;
Ritenuto che il ricorso può essere avviato alla trattazione camerale, perchè sia disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti di Si.Re.”;
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
– il Collegio condivide la proposta di definizione contenuta nella relazione ex art. 380-bis c.p.c., alla quale non sono stati mossi rilievi critici da parte della ricorrente, la quale, anzi, ha aderito alle conclusioni del Relatore.
PQM
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti Si.
R., con termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza, e rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, il 10 maggio 2016.
Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2016