Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12966 del 09/06/2014


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 12966 Anno 2014
Presidente: BURSESE GAETANO ANTONIO
Relatore: SCALISI ANTONINO

SENTENZA

sul ricorso 25356-2008 proposto da:
TA.CO .FOR LEGNAMI DITTA 01615039549 in persona del
titolare sig.VAGNI FIORENZO, elettivamente domiciliato
in ROMA, PIAZZA COLA DI RIENZO 92, presso lo studio
dell’avvocato NARDONE LORENZO, rappresentato e difeso
dall’avvocato LA SPINA GIUSEPPE;
– ricorrente –

2014
874

contro

MARIO RANUCCI DITTA SRL 00644410540,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA MUGGIA 6, presso lo studio
dell’avvocato SALVATORE SPADARO, rappresentato e

Data pubblicazione: 09/06/2014

difeso dall’avvocato PELLICCIA RICCARDO;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 242/2008 della CORTE D’APPELLO
di PERUGIA, depositata il 11/06/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

SCALISI;
udito l’Avvocato BENIGNI Arturo, con delega depositata
in udienza dell’Avvocato LA SPINA Giuseppe, difensore
del ricorrente che ha chiesto l’accoglimento del
ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUCIO CAPASSO che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso per quanto di ragione.

udienza del 08/04/2014 dal Consigliere Dott. ANTONINO

Svolgimento del processo
La società Ranucci Maria srl., con atto di citazione del 28 marzo 2001,
conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di Perugia, la Tacofor di Vagni
Fiorenzo, e premesso di aver venduto il 10 febbraio 2001 alla società

Iva da pagarsi, la sorte capitale, con finanziamento da parte di una banca e
restituzione a mezzo di cambiali agrarie e l’Iva alla consegna del bene da
effettuare entro 60 giorni dalla stipula del contratto, che con telegramma del
12 febbraio 2001 la Tacofor aveva manifestato formale disdetta del contratto
di acquisto senza offrire spiegazioni, che i successivi solleciti e la messa in
mora non avevano avuto alcun riscontro, conseguendone il mancato ritiro
della merce e il mancato pagamento come concordato. L’attrice evidenziava,
altresì, che il contratto di cui si dice aveva per oggetto “un’attività pertinente
allo svolgimento tipico delle iniziative imprenditoriali” caratterizzanti la
Tacofor la significazione del recesso dal contratto ex dlgs. N. 50 del 1992 di
cui l’acquirente intendeva avvalersi era da ritenere invalida ed efficace. Ciò
posto, chiedeva che venisse accertata e dichiarata la validità e l’inefficacia del
contratto di cui si dice e la convenuta condannata all’esito adempimento della
prestazione con riserva di optare all’esito dell’eventaule costituzione della
convenuta per la risoluzione del contratto per altrui inadempienza e la
condanna della controparte al risarcimento del danno.
Si costituiva in giudizio la Tacofor e preliminarmente chiedeva la nullità
dell’atto introduttivo essendo incerto l’oggetto del contendere avendo l’attrice
con lo stesso atto formulato una domanda di adempimento in forma specifica
e la risoluzione del contratto, nel merito chiedeva che venisse respinta la

_

1

convenuta una trattrice agricola con accessori al prezzo di C. 44.415,29 oltre

domanda perché infondata, essendo valido ed efficace il formulato recesso dal
contratto e sia, anche, perché la proposta dell’acquirente era stata revocata
dalla venditrice prima dell’accettazione.
Il Tribunale di Perugia assunto interrogatorio formale della titolare della

dell’attrice per la domanda di risoluzione del contratto e di risarcimento del
danno per mancato adempimento, con sentenza del 2005, dichiarava la
risoluzione del contratto per inadempimento della convenuta, respingeva la
domanda di risarcimento del danno, dichiarava compensate le spese.
Avverso questa sentenza proponeva appello la Ranucci chiedendo che venisse
accolta al domanda di risarcimento del danno che quantificava nella misura di
€. 6.198,48 con la condanna alla refusione per l’intero delle spese di lite.
Si costituiva la Tacofor che chiedeva il rigetto del gravame e mediante appello
incidentale chiedeva che venisse disposta la totale compensazione delle spese
di lite.
La Corte di Appello di Perugia con sentenza n. 242 del 2008 accoglieva
l’appello e in parziale riforma della sentenza di primo grado condannava la
Tacofor di Vagni Florenzo al pagamento della somma di E 6.197,48 a titolo di
risarcimento del danno condannava l’appellata alla refusione delle spese di
lite del grado. Secondo la Corte perugina l’agire della Ranucci, cioè, l’aver
effettuato l’ordinazione del bene compravenduto, ben dieci giorni dopo aver
ricevuto il telegramma della convenuta contenente la disdetta, non era
sussumibile in alcuna delle fattispecie incriminatrici descritte dall’art. 1227
cc. dovendo ritenere che la stessa abbia agito diligentemente con la
convinzione dell’invalidità ed inefficacia del recesso
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convenuta, nonché la deposizione testimoniale, preso atto dell’opzione

La cassazione di questa sentenza è stata chiesta dalla ditta TA.CO .FOR
Legnami con ricorso affidato ad un unico motivo. Ranucci Mario ha resistito
con controricorso.
Motivi della decisione

violazione degli artt., 1175, 1375, 1223, 1227, 1218, 1453, 1460, 2909, cc.,
88, 112, 116, 342, 346 cpc. in relazione all’art. 360 nn. 3), 4), 5) cpc.
a)Secondo la ricorrente la Corte perugina avrebbe errato nell’aver ritenuto che
la ditta Ranucci non aveva violate le regole della correttezza e della buona
fede perché di fronte alla manifestata volontà della Tacnofer di non procedere
all’acquisto
contratto
_

comunicata dalla stessa due giorni dopo la sottoscrizione del

sarebbe stato logico e corretto

che la Ranucci si fosse astenuta

dall’acquisto del mezzo per metterlo a disposizione della compratrice per
l’assorbente ragione che comunque avrebbe potuto giovarsi del principio di
autotutela “inadempienti non est adimplendum” (art. 1460 cc)
b) Se poi Ranucci fosse stato in buona fede avrebbe dovuto procedere nei
modi e nei termini di cui all’art. 1515 cc. ma quel procedimento non è stato
esperito perché Ranucci al momento della citazione non aveva ancora
acquistato la trottatrice dalla casa madre Lamborghini. Dato che come risulta
dalla documentazione depositata dalla stessa Ranucci l’acquisto dalla casa
madre era avvenuto solo il 29 maggio 2001

e perciò dopo la citazione in

giudizio.
La Tacofor aveva contestato tali emergenze di fatto, epperò la Corte di
Appello in ordine a tale eccezione aveva omesso ogni pronuncia con la
conseguenza che la sentenza era da ritenersi nulla per violazione degli artt.
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1.= Con l’unico motivo di ricorso la ditta TA.CO .FOR Legnami lamenta la

112 e 346 cpc., L’eccezione, in vero, era decisiva e tale da condurre se
esaminata ed accolta ad una diversa statuizione, per quanto la Corte di merito
si sarebbe accorta: a) che l’attrice non affermava la verità e non era leale
laddove intendeva mediante documentazione riferibile ad altro cliente

che non aveva potuto patire non avendo avuto luogo alcun acquisto da parte
sua. B) che l’attrice non aveva posto a disposizione della Tacofor la trattrice
indicata nella documentazione prodotta il 6 aprile 2005 relativa però ad altra
trattrice; c) che la trattrice poiché consegnata il 29 maggio 2001n e venduta ad
altri non costituiva fonte di alcun danno per la Ranucci.

,

c) Vero è che l’art. 1453 cc. prevede in ogni caso il risarcimento del danno a
carico della parte inadempiente, ma è altrettanto vero che a carico della parte
che invoca il danno, incombe l’onere di provare il danno subito in tutte le sue
componenti sia nell’an che nel quantum cosa che nel caso in esame non
sembra sia stato provato.
d) La Corte di appello avrebbe errato sempre secondo la ricorrente nell’aver
ritenuta illogica l’applicazione di cui all’art. 1227 cc. da parte del giudice di
primo grado, perché non avrebbe, comunque tenuto conto che l’applicazione
dell’art. 1227 cc, quand’anche non corretta non è stata fatta oggetto di alcuna
censura da parte della Ranucci che nel gravame si è limitata a contestare
l’operatività dell’art. 1227 cc., sul rilievo che la statuizione del giudice di
primo grado fosse da ritenere illogica. Difettando, quindi, la corrispondente
censura la corte di merito avrebbe violato anche sotto tale profilo l’art. 112
cpc. e l’art. 346 cpc., sconfinando in area di ultrapetizione o di extrapetizione.
Dato che, quand’anche l’eccezione di cui all’art. 1227
4

fosse stata ritenuta

fuorviare il giudice a dimostrare che essa aveva subito un esborso di denaro

operante di ufficio

per l’effetto, costituiva

questione ormai coperta dal

giudicato.
e) Il danno inoltre risulterebbe essere stato quantificato in maniera
• giuridicamente impropria, erronea ed illogica: a) La Ranucci non avrebbe

di vendita della trattrice ; b) perché la somma attribuita a titolo di danno (E.
6.197,48 riconosciuta a titolo di danno è individuata nella differenza tra il
prezzo di acquisto C 47.100,87 da parte di Ranucci dalla casa madre e il
prezzo di vendita dalla stessa pattuito con la Tacofor comprensivo di Iva,
epperò, l’Iva essendo una partita di giro non costituisce mai un costo per il
venditore.
Pertanto conclude la ricorrente, dica la Corte Suprema: a) se di fronte alla
comunicazione di disdetta del contratto e quindi, alla manifestazione della
_

volontà di non procedere all’acquisto da parte di Tacofor fosse conforme a
correttezza e buona fede (art. 1175 e 1375 cc) non procurarsi l’acquisto della
trattrice e fosse quindi legittimo per Ranucci astenersi da tale acquisto in
ragione del principio di autotutela di cui all’art. 1460 cc.,
b) se è da ritenere contrario al principio della correttezza della buna fede e
della lealtà (art. 1175, 1375 cc e 88 cpc) il comportamento del venditore, il
quale, al fine di dimostrare a titolo di danno un esborso non patito e non
riferibile al contratto per cui è causa, affermi contro il vero di avere messo a
disposizione dell’acquirente un mezzo di cui non aveva, alla data dell’atto di
citazione /28/3/2001) la disponibilità avendone la casa madre Lamborghini
fatta consegna solo il 29 maggio 2001, come dimostrato in causa dagli stessi
documenti prodotti dalla Ranucci;
5

potuto percepire a titolo did anno ciò che essa aveva percepito da terzi in sede

c) se il comportamento è sanzionabile ai sensi dell’art. 1227 cc.
d) se incorre nella violazione dell’art. 112 cpc., il giudice che omette di
pronunciarsi su eccezioni della parte ritualmente proposte in primo grado e
reiterate in sede di costituzione nel giudizio di appello quale quella proposta

all’udienza di precisazione delle conclusioni con al finalità di provare
l’effettuato acquisto, prova esattamente il contrario, il mezzo consegnato alla
ditta Ranucci Mario dalla casa costruttrice non si riferisce

certamente al

presunto ordine di acquisto del macchinario per cui è causa (…)”
e) se incorre nel vizio di ultrapetizione e/o extrapetizione il giudice di appello
che si pronunci al di là dell’area investita dai motivi di gravame nella specie
con riguardo alla questione della praticabilità ritenuta d’ufficio da parte del
giudice di primo grado dall’art. 1227 cc sulla quale stante il difetto di
_

specifica censura da parte dell’appellante doveva ritenersi costituito il
giudicato.
0 se possa ritenersi assolto l’onere della prova in capo a colui che richiede il
risarcimento del danno quando tale parte produca a fondamento del preteso
danno una documentazione estranea al contratto di compravendita, che ritiene
inadempiuto, così come eccepito dall’appellata, ora ricorrente, anche in sede
di appello nella comparsa di costituzione e risposta del 13 ottobre 2006
g) se il danno risarcibile ai sensi dell’art. 1223 cc in comb disp. con l’art. 1516
cc, debba in ipotesi essere parametrato alla differenza tra il prezzo di acquisto
e il prezzo di vendita o se, viceversa debba essere determinato tenendo conto
del ricavato della vendita a terzi del bene e di quello che, invece, avrebbe il
venditore

incamerato

se

il

bene

fosse
6

stato

ceduto

all’acquirente

da Tacofor nei termini che seguono ” ..la documentazione prodotta solo

_

inadempiente, e se, inteso in questi termini, il danno sia stato provato
dall’appellante Ranucci su cui incombeva il relativo onere
h) se a titolo di danno da mancato godimento possa essere riconosciuto anche
il danno riferibile alle somme dovute per imposta di Iva quando , trattandosi
di compravendita tra imprenditori, l’Iva costituisce una partita di giro e,

quindi, non un costo e, per conseguenza non un danno.
1.1.= Il motivo è inammissibile perché i quesiti di diritto, imposti dall’art. 366
bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6, comma 1, sono
stati prospettati in modo inconferente e generico rispetto alla ratio decidendi
della sentenza impugnata. Pur tralasciando il fatto che il motivo nella sua
interezza si risolve nella richiesta di una nuova e diversa valutazione dei fatti
di causa (se la venditrice ha mantenuto il comportamento che ha dichiarato di
aver mantenuto, se il comportamento della venditrice rispondesse ai requisiti
,

di lealtà e di correttezza), le risposte, come emerge anche dalle soluzioni che
la stessa ricorrente si auspica siano affermate da questa Corte, anche se
positive per l’istante, risulterebbero, comunque, prive di rilevanza nella
fattispecie, in quanto inidonee a risolvere la questione decisa con la sentenza
impugnata.
Intanto, è appena il caso di osservare che,

nell’elaborazione dei canoni di

redazione del quesito di diritto, la giurisprudenza di questa Suprema Corte è
ormai chiaramente orientata a ritenere che ognuno dei quesiti formulati per
ciascun motivo di ricorso deve consentire l’individuazione del principio di
diritto che è alla base del provvedimento impugnato e, correlativamente, del
diverso principio la cui auspicata applicazione ad opera della Corte di
Cassazione possa condurre ad una decisione di segno diverso: ove tale
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articolazione logico – giuridica mancasse, il quesito si risolverebbe in un’
astratta petizione di principio, inidonea sia ad evidenziare il nesso tra la
fattispecie ed il principio di diritto che si chiede venga affermato, sia ad
agevolare la successiva enunciazione di tale principio ad opera della Corte, in

richiesta di accoglimento del motivo o nell’interpello della Corte in ordine alla
fondatezza della censura, così come illustrata nello svolgimento dello stesso
motivo, ma deve costituire la chiave di lettura delle ragioni esposte e porre la
medesima Corte in condizione di rispondere ad esso con l’enunciazione di una
regula iuris che sia, in quanto tale, suscettibile di ricevere applicazione in casi
ulteriori rispetto a quello sottoposto all’esame del giudice che ha pronunciato
la sentenza impugnata. Ciò, vale a dire, che la Corte di legittimità deve poter
:
:

comprendere dalla lettura del solo quesito, inteso come sintesi logico giuridica
della questione, l’errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice e quale
sia, secondo la prospettazione del ricorrente, la regola da applicare.
Ora, nel caso in esame, dalla sola lettura dei quesiti prospettati emerge con
evidenza: a) che il ricorrente ha cumulato nello stesso quesito più vizi
sanzionati nei nn. 3, 4 e 5 del’ art. 360 cpc. b) ed in particolare, e/o soprattutto,
che i quesiti proposti si risolvono in una affermazione tautologica di principi
di diritto, in astratto corretti, ma non riferibili alla concreta ratio decidendi
della sentenza impugnata, né alla questione (an e quantum del danno dovuto
dalla Tacofor alla società Ranucci) delibata dalla Corte perugina.
1.1.a.= Tuttavia, e comunque, la ricorrente non ha tenuto conto:
1.= che la Corte di Perugia: a) ha escluso che potesse essere imputata “alla
Ranucci

di aver concorso a cagionare il danno” dovendosi disconoscere
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funzione nomofilattica. Il quesito non può, pertanto, consistere in una mera

un’efficienza causale ad un’attività (commessa della trattrice in questione alla
ditta produttrice) mirata all’adempimento della pattuita prestazione b) ha
ritenuto che la Ranucci risultava di aver agito nel convincimento
dell’invalidità ed inefficacia del recesso operato della Tacofor; c) ha accertato

assai limitati e, comunque, era conforme all’ordinaria diligenza. Pertanto, le
considerazioni della ricorrente, che la parte venditrice avrebbe dovuto
astenersi dal procurarsi l’acquisto

della trattrice dalla casa madre

Lamborghini, e/o che la stessa non aveva agito con correttezza e lealtà,
integrano gli estremi di una valutazione soggettiva della cui maggiore o
minore attendibilità rispetto a quella compiuta dal giudice del merito non è
certo consentito discutere in questa sede di legittimità.
2.= che i rilievi riportati dai nn. 5, 6, 7, 8 del ricorso, secondo cui alla data
dell’atto di citazione la trattrice, in verità, non era stata acquistata dalla
Ranucci né messa a disposizione della Tacofor non sono rilevanti in merito
all’an e al quantum del danno, l’unico oggetto del giudizio di appello, dato
che avrebbero potuto rilevare in merito all’esatto adempimento della Ranucci
ormai coperto dal giudicato.
3.= che la Corte di Perugia ha, comunque, escluso, (pag. 6 della sentenza
impugnata) che nel caso in esame l’agire della Ranucci fosse sussumibile in
alcuna delle due fattispecie discriminatrici descritte nell’art. 1227 cc. (sia
perché era rimasto del tutto inevaso l’onere probatorio incombente sul
debitore danneggiante e sia perché la relativa questio non era stata proposta tra
le doglianze di appello),

atteso che la Ranucci, come la stessa ricorrente

indica, con l’atto di appello aveva eccepito, censurando la sentenza di primo
9

che l’agire della Ranucci non era affrettato, considerati gli spazi temporali

grado, la violazione e falsa applicazione dell’art. 1227 cc.
4.= che la Corte di Perugia si è conformata all’ orientamento pacifico nella
giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 3598 del 15/04/1994)

quello

secondo cui ai sensi dell’art. 1453 cod. civ., la domanda proposta per la

controparte, non preclude alla parte non inadempiente il diritto ad ottenere il
risarcimento dei danni, commisurato, ex art. 1223 cod. civ., all’incremento
patrimoniale netto che avrebbe conseguito mediante la realizzazione del
contratto, escluso il pregiudizio che lo stesso danneggiato avrebbe potuto
evitare con l’ordinaria diligenza.
5.= che l’IVA quale che fosse la sorte contabile di questa imposta, comunque,
nel caso in esame rappresentava una parte del prezzo della vendita avente ad

_

oggetto la trattrice, così come il costo considerato dalla Corte perugina per
l’acquisto da parte della Ranucci era considerato comprensivo di Iva e anche
questo, unitariamente quale prezzo. In altri termini, la Corte di merito ha
effettuato una comparazione figurativa tra valori omogenei per determinare la
lesione patrimoniale prescindendo da ogni altra valutazione di carattere
fiscale.
In definitiva, il ricorso va rigettato e la ricorrente in ragione del principio di
soccombenza ex art. 91 cpc. condannata al pagamento delle spese del presente
giudizio di cassazione che verranno liquidate con il dispositivo.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
del presente giudizio di cassazione che liquida inE. 1.700,00 di cui E. 200,00
per esborsi oltre spese generali ed accessori come pedegge.
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risoluzione di un rapporto contrattuale, in relazione all’inadempimento della

Così deciso nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della
Corte Suprema di Cassazione 1’8 aprile 2014

Il Consigliere relatore

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