Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12965 del 23/05/2017

Cassazione civile, sez. VI, 23/05/2017, (ud. 11/04/2017, dep.23/05/2017),  n. 12965

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – rel. Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19767/2015 proposto da:

S.D.C.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

CHIANA 35, presso lo studio dell’avvocato GIANCARLO MAZZEI,

rappresentata e difesa dall’avvocato ACHILLE SEPE;

– ricorrente –

contro

L.A. quale presidente del COMITATO LEMEDEA, LE MUSE

ECONOMICHE DELL’ARTE ONLUS, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO

D’ITALIA 19, presso lo studio dell’avvocato RUGGERO STENDARDI,

rappresentata e difesa dall’avvocato CLAUDIO PIROLA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7574/2014 del TRIBUNALE di MILANO, depositata

il 09/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata dell’11/04/2017 dal Consigliere Dott. PIETRO CAMPANILE.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

la sig.ra S.D.C.L. propone ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Milano, n. 7574 del 2014, con la quale è stata accolta la domanda proposta nei suoi confronti dal Comitato Lemedea, avente ad oggetto il pagamento della propria quota, deducendo la nullità della decisione per omessa integrazione del contraddittorio;

Resiste con controricorso la sig.ra L.A., Presidente Comitato LeMedea.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

il Collegio ha disposto, in conformità al decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata;

il ricorso è inammissibile, in quanto proposto oltre il termine di sei mesi previsto dall’art. 327 c.p.c., nella formulazione, applicabile ratione temporis, introdotta dalla L. n. 69 del 2009, trattandosi di giudizio introdotto in data 18 marzo 2011: a fronte di una decisione pubblicata in data 9 giugno 2014, il ricorso reca la data del 3 luglio 2015, che si colloca – anche tenendo conto della sospensione feriale dei termini, oltre il termine suddetto.

Le spese seguono la soccombenza.

PQM

 

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese relative al presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 1.100,00, di cui Euro 1.000,00 per compensi, oltre agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quarter, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 11 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 maggio 2017

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