Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12965 del 09/06/2014


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 12965 Anno 2014
Presidente: BURSESE GAETANO ANTONIO
Relatore: ORICCHIO ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso 23870-2008 proposto da:
CURIONI

MARCO

CRNMRC59L10B300X,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VICOLO ORBITELLI 31, presso lo
studio dell’avvocato CLEMENTE MICHELE, rappresentato e
difeso dagli avvocati BRIOLA GIOVANNI, SASSI GIUSEPPE;
– ricorrente contro

2014
867

LOTHAR LUZ LZULHR37R31Z112Q, IMMOLAGO SRL in persona
del legale rappresentante pro tempore LOTHAR LUZ,
elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE PARIOLI 79,
presso

lo

studio

dell’avvocato

CORTI

PIO,

Data pubblicazione: 09/06/2014

rappresentati e difesi dall’avvocato MARCO NAPOLI;
– controricorrenti

1515/2008 della CORTE D’APPELLO

avverso la sentenza n.

di MILANO, depositata il 23/05/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
08/04/2014

dal Consigliere Dott. ANTONIO

ORICCHIO;
udito

l’Avvocato

CLEMENTE

Michele,con

delega

depositata in udienza dell’Avvocato SASSI Giuseppe,
difensore del ricorrente che ha chiesto di riportarsi
alle difese depositate;
udito

l’Avvocato

NAPOLI

Marco,

difensore

dei

resistenti che ha chiesto di riportarsi agli atti
depositati;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUCIO CAPASSO che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

udienza del

Con citazione in data 24 luglio 2001 Curioni Marco
conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Busto
Arsizio Luz Lothar.
L’attore esponeva nell’atto introduttivo del giudizio che
in data 3 luglio 2000 aveva sottoscritto con Luz Lothar
un preliminare di compravendita avente ad oggetto una
villa e relativi terreni circostanti per circa mq. 3.600 alla
frazione Lisanza in Sesto Calende, specificamente in atti
individuati e tutti di proprietà di tre enti morali.
Nell’occasione il promittente venditore si impegnava ad
acquistare la proprietà immobiliare de qua (risultata, poi,
parzialmente demaniale per mq. 938), nonché altri terreni
dei medesimi enti per ulteriori mq. 36mila.
L’attore chiedeva pronunzia che producesse gli effetti
del contratto di acquisto non ancora formalizzato e
disponesse l’esecuzione in forma coattiva del suddetto
preliminare di compravendita, previa risoluzione parziale
di quest’ultimo relativamente alla sola porzione di
terreno appartenente al demanio.
Resisteva alla domanda il Luz, asserendo che i beni tutti
erano stati more tempo acquistati dalla Società Immolago
(di cui egli era Amministratore unico), deduceva
l’inammissibilità della proposta azione ax art. 2932 c.c. e
della richiesta risoluzione parziale e, in via
riconvenzionale, la condanna dell’attore a risarcire i
danni provocati in relazione alla doppia intestazione del
compendio immobiliare e quantificati in £ 100milioni.
Con sentenza in data 29 ottobre 2003 l’adito Tribunale di
Busto Arsizio respingeva le tutte le domande formulate
dal Curioni, nonché la riconvenzionale proposta, nei
confronti di quest’ultimo, dal Luz.

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CONSIDERATO in FATTO

1. – Con il primo motivo del ricorso si censura il vizio di
“violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2932 cod. civ.
in combinato disposto con gli artt. 105 e 111 cod. proc.
Civ.”.
Si formula al riguardo il seguente testuale quesito di
diritto :
“stabilisca la Suprema Corte di Cassazione se l’art. 2932
c.c. sia suscettibile di estensione nei confronti del
successore a titolo particolare ex art. 111 c.p.c.
intervenuto volontariamente ex art. 105 c.p.c.”.
Il motivo è generico ed infondato e va rigettato.

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Avverso tale decisione del Giudice di prime cure
interponeva appello, con citazione notificata il 2 aprile
2004, il Curioni Marco, nonché — con appelli
incidentali- Luz Lothar e la Immolago S.r.l..
L’adita Corte di Appello di Milano, con sentenza n.
1515/2008, in parziale riforma dell’impugnata decisione,
condannava Curioni Marco al pagamento in favore della
Società Immolago S.r.l. delle spese di entrambi i gradi
del giudizio, compensava per un terzo le spese del grado
nel rapporto fra il Curioni ed il Luz e condannava il
primo al pagamento in favore del secondo dei residui due
terzi.
Ricorre per la cassazione della succitata decisione della
Corte di Appello territoriale Curioni Marco con atto
affidato a quattro motivi, assistiti dalla formulazione di
quesiti ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c..p
Resistono con controricorso Luz Lothar e la Immolago
S.r.l..
Hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c. il ricorrente
e le parti contro ricorrenti.
RITENUTO in DIRITTO

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La società Immolago, pure intervenuta in giudizio, non
può essere considerata, nel senso erratamente invocato
dal ricorrente, come successore a titolo particolare del
Luz.
In breve va ricordato ed evidenziato esaustivamente che
la predetta società (avente propria personalità giuridica
diversa dal Luz) ha acquistato direttamente da terzi il
compendio immobiliare per cui è causa.
Pertanto, come già correttamente evidenziato nella
decisione oggetto del gravame, la predetta società non
aveva assunto nessun obbligo nei confronti del Curioni,
né nessun contratto preliminare risulta sottoscritto fra
quest’ultimo e la medesima società : conseguentemente
la stessa società non può essere destinataria della
domanda ex art. 2932 proposta dal Curioni nei confronti
del Luz, né può ritenersi, come invocato in ricorso, che
il mero intervento nel processo della Immolago faccia
sorgere in capo alla stessa società un obbligo a contrarre.
2.- Con il secondo motivo parte ricorrente lamenta il
vizio di “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 111
c.p.c. in combinato disposto con l’art. 1401 c.c.”.
In proposito si formula il seguente testuale quesito ai
sensi dell’art. 366 bis c.p.c. :
“stabilisca la Suprema Corte di cassazione se sussiste un
contraddittorio tra il successore a titolo particolare ex art.
111 c.p.c. nominato in un contratto ex art. 1401 e segg.
c.c. ed il promissario acquirente di un contratto
preliminare sottoscritto con un precedente contraente”.
Il motivo in esame è infondato e deve essere rigettato.
Giova, al riguardo, evidenziare la ragione del tutto
assorbente del rigetto costituito da una specifica
circostanza :
il Luz, promissario venditore, come
persona fisica, in favore del Curioni, ancorchè

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amministratore della società Immolago è altro soggetto
giuridico rispetto a quest’ultima società.
Essa ha acquisito l’immobile per cui è causa direttamente
da soggetti terzi proprietari e non dal promittente
venditore.
3.- Con il terzo motivo del ricorso si denuncia il vizio di
“violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2932 c.c. in
combinato disposto con gli art. 822, 823, 1538 e 1464
cod. civ.”.
Si sottopone al vaglio di questa Corte il relativo testuale
quesito di diritto :
“stabilisca la Suprema Corte di Cassazione se nel caso
di contratto preliminare di compravendita avente ad
oggetto beni immobile che in parte risultano essere del
demanio regionale, sia legittimo chiedere una pronuncia
ex art. 2932 c.c. e contestualmente una riduzione del
prezzo, stante la parziale impossibilità della prestazione
del promissario venditore”.
Il motivo è infondato e va rigettato.
Il preliminare di vendita (di cosa altrui) per cui è causa
aveva ad oggetto — è bene qui ricordare — uno specifico
compendio immobiliare.
Il fatto che sia poi risultata una parziale demanialità di
una parte del compendio è circostanza pacificamente
acclarata successivamente e comunque non legittimante
la pretesa dell’odierno ricorrente.
Quest’ultimo, con la domanda originante il processo, ha
chiesto il trasferimento coattivo solo di una parte dei beni
facenti parte dell’originario compendio previsto in
contratto (sempre suscettibile, con idonea azione, di
riduzione del prezzo). E, tutto ciò, con la pretesa di una
riduzione del prezzo unilateralmente stabilita dall’attorericorrente.

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4.- Con il quarto motivo del ricorso si censura il vizio di
“violazione e /o falsa applicazione degli artt. 2644, 2652
n.2 c.c. in relazione all’art. 2932 c.c., erronea e/o omessa
e/o contraddittoria motivazione in ordine agli artt. 2644,
2652 n. 2 e 2932 c.c.”.
Si propone il seguente testuale quesito :
“stabilisca la Suprema Corte di Cassazione se il
promissario acquirente sia legittimato a svolgere una
domanda ex art. 2932 c.c. nei confronti del promissario
venditore, avendo il primo trascritto la predetta domanda
prima dell’alienazione del bene immobile effettuata dal
secondo a favore di terzi”.
Il motivo, quanto al denunciato vizio di “erronea e/o
omessa e/o contraddittoria motivazione”, data la sua
oggettiva perplessità non può essere accolto.
Non può, in proposito, che richiamarsi la nota
giurisprudenza di questa Corte secondo cui “la denuncia
di omessa motivazione, formulata congiuntamente con la
denunzia di motivazione insufficiente o contraddittoria, è
affetta da insanabile contrasto logico, non potendo il
primo di tali vizi coesistere con gli altri, in quanto come
desumibile dalla formulazione alternativa e non
congiuntiva delle ipotesi in questione contemplate
nell’art. 360, primo comma n. 5, c.p.c., una motivazione
mancante non può essere insufficiente o contraddittoria,
mentre l’insufficienza o la contraddittorietà
presuppongono che una motivazione, della quale appunto
ci si duole, risulti comunque formulata” ( Cass. civ.,
sez.II , 26 gennaio 2004, n. 1317).
Quanto, poi, alla parte del (duplice) motivo in esame
relativa alla questione della trascrizione deve osservarsi,
in breve, che la domanda giudiziale trascritta rende
quest’ultima opponibile, ove accolta, al terzo

rigetta il ricorso

e dichiara inammissibile il

controricorso. Nulla per le spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Seconda
Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione 1’8
aprile 2014

successivamente acquirente degli stessi beni immobili
oggetto della domanda.
Tuttavia tale fatto, comunque irrilevante ai fini
dell’odierno decidere, non comporta di per sé alcun
indizio di fondatezza della proposta domanda di
esecuzione in forma specifica dell’obbligo a contrarre già
respinta dai giudici di merito con corretta motivazione.
Il motivo del ricorso in esame deve, quindi, essere
rigettato.
5.- Alla stregua di tutto quanto innanzi affermato e
ritenuto il ricorso deve essere rigettato.
6.- Deve, infine, dichiararsi l’inammissibilità del
proposto controricorso dovendosi rilevare l’irregolarità
della procura all’uopo rilasciata in calce alla copia del
ricorso notificato.
7.- Nulla deve essere disposto quanto alle spese del
giudizio.
P.Q.M.
La Corte

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