Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12964 del 30/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 30/06/2020, (ud. 11/12/2019, dep. 30/06/2020), n.12964

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3717-2018 proposto da:

G.S., domiciliato in ROMA presso la Cancelleria della

Corte di Cassazione e rappresentato e difeso dall’avvocato PASQUALE

RINALDI giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

G.G., domiciliato in ROMA presso la Cancelleria della

Corte di Cassazione e rappresentato e difeso dall’avvocato GIOVANNI

QUARTICELLI giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

G.I.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2000/2017 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 30/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

11/12/2019 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO.

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con citazione notificata in data 15/12/2006, G.S., deducendo di essere titolare di una quota di 60/72, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Foggia i fratelli G.G. ed G.I. (titolari di una quota pro capite di 6/72) al fine di procedere allo scioglimento della comunione su di una palazzina sita in (OMISSIS).

Nella resistenza del solo convenuto, che sosteneva che il bene fosse comodamente divisibile, all’esito dell’istruttoria, il Tribunale con sentenza del 9 luglio 2012 dichiarava il bene non comodamente divisibile, con attribuzione all’attore quale maggiore quotista, con la condanna al versamento dell’eccedenza determinata sulla base della stima compiuta dall’ausiliario d’ufficio.

Inoltre, ravvisava nella condotta del convenuto i presupposti della soccombenza, condannandolo al rimborso delle spese in favore dell’attore.

La Corte d’Appello di Bari, con la sentenza n. 2000 del 30/11/2017, investita da un unico motivo di appello del convenuto il quale contestava la ricorrenza della soccombenza ai fini del riparto delle spese di lite, accoglieva il gravame, ritenendo che invece dovessero essere interamente compensate le spese del giudizio di primo grado, ponendo quelle di appello a carico dell’appellato.

In tal senso rilevava che all’esito del giudizio si era ritenuto che il giusto valore di mercato del bene fosse pari ad Euro 65.000,00.

A detta dell’attore, nell’atto di citazione, il reale valore del bene indicato era pari 4 circa Euro 20.000,00 avendo questo posto a sostegno della sua asserzione il prezzo che poco prima del giudizio aveva versato per acquisire la maggiore quota dell’immobile.

Ciò avrebbe portato ad una stima del valore della quota del fratello di circa Euro 1.700,00, avendo insistito per tale somma anche in sede di redazione della comparsa conclusionale. Viceversa il convenuto pretendeva per la sua quota, pari a 6/72, una somma di circa Euro 10.000,00, notevolmente superiore a quella ricavabile dalla stima del valore di mercato, sicchè, non avendo ottenuto quanto pretendeva in sede stragiudiziale, nel corso del giudizio aveva ostacolato la divisione sostenendo la tesi della comoda divisibilità del cespite.

Secondo i giudici di appello, in realtà entrambi i germani erano consapevoli di quello che sarebbe stato l’esito del giudizio quanto all’attribuzione dell’intero all’attore, ma ognuno pretendeva di trarre indebiti vantaggi, onde speculare sul l’importo dovuto a titolo di conguaglio.

Al fine di risolvere tale contrapposizione si era resa necessaria la nomina del CTU, non potendosi quindi riscontrare la soccombenza del convenuto, e giustificandosi viceversa la compensazione delle spese del giudizio di primo grado.

Avverso tale sentenza propone ricorso G.S. sulla base di due motivi.

G.G. resiste con controricorso.

L’altra intimata non ha svolto difese in questa fase.

Il primo motivo di ricorso lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., in quanto l’omessa condanna della controparte al rimborso delle spese di lite avrebbe determinato un’evidente violazione del principio di causalità.

I giudici di appello hanno omesso di esaminare con attenzione quale sia stato l’effettivo comportamento dei condividenti, esame che ove effettuato non poteva che condurre alla condanna della controparte.

Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 111 Cost., sul presupposto che la motivazione della sentenza d’appello sia meramente apparente, non essendo stati indicati gli elementi dai quali è stato tratto il convincimento.

I due motivi, che possono essere congiuntamente esaminati per la loro connessione, sono infondati.

In primo luogo, anche alla luce del principio del cd. minimo costituzionale quale sancito dalle Sezioni Unite di questa Corte a seguito della novella di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, va escluso che nella vicenda ricorra una situazione di anomalia motivazionale tale da determinare la nullità della sentenza gravata.

E ciò proprio alla luce delle argomentate considerazioni in base alle quali i giudici di appello hanno ritenuto che la protrazione del giudizio fosse parimenti ascrivibile alle pretese ingiustificate di entrambi i germani G. che miravano nella sostanza a voler ognuno portare “acqua al proprio mulino”, traendo vantaggi dalla divisione, senza minimamente confrontarsi con quello che era il reale valore di mercato del bene.

Quanto alla denuncia di cui al primo motivo, e rilevato che attesa la data di introduzione del giudizio, alla fattispecie risulta applicabile la previsione di cui all’art. 92 c.p.c., come introdotta dalla L. n. 263 del 2005, secondo cui la compensazione delle spese può essere disposta se concorrono altri giusti motivi esplicitamente indicati nella motivazione, è evidente che la stessa si risolva in un’inammissibile censura di merito.

La sentenza d’appello ha analiticamente esaminato la posizione dei due contendenti, rilevando come ognuno mirasse ad ottenere un vantaggio non equo dalla divisione, l’attore al fine di corrispondere un conguaglio inferiore a quello dovuto sulla base della stima del bene, il convenuto intendendo invece conseguire una cifra maggiore, opponendo, a seguito della mancata adesione del fratello, la natura comodamente divisibile del bene (in contrasto con quanto invece si palesava dalla conformazione stessa della massa).

Il potere di compensazione delle spese di lite, che si pone appunto come limite alla rigorosa applicazione del principio di causalità, è stato quindi discrezionalmente esercitato dal giudice di appello, il quale ha motivato il proprio convincimento in maniera intrinsecamente logica e coerente, sottraendosi pertanto alla denuncia di violazione di legge.

La critica mossa dal ricorrente si sostanzia piuttosto nella non consentita sollecitazione alla Corte di rivalutare i fatti che il giudice di appello ha invece valutato come idonei a giustificare la disposta compensazione, esito questo che non è consentito in questa sede.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Nulla per le spese per l’intimata che non ha svolto attività difensiva.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese in favore del controricorrente che liquida in complessivi Euro 1.400,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15 % sui compensi, ed accessori come per legge;

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente del contributo unificato per il ricorso a norma del cit. art. 13, art. 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA