Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12964 del 23/06/2015


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 12964 Anno 2015
Presidente: BUCCIANTE ETTORE
Relatore: BIANCHINI BRUNO

SENTENZA

duazione oggetto incarico-

Sul ricorso iscritto al n. r.g. 8503/10 proposto da:

– Arch Marco DEAN ( c.f: DNE MRC 61A14 G478P)
rappresentato e difeso dall’avv. Nicola di Mario e presso lo stesso elettivamente domiciliato in Roma, via Giosuè Carducci n.4, giusta procura a margine del ricorso
-Ricorrente –

Contro

– Maria Grazia MINESTRINI ( c.f.: MNS MGR 46P45 G478H);
– Adriano DOMINICI ( c.f.: DMN DRN 43M17 G478W)
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parti rappresentate e difese dall’avv.
, con domicilio eletto in Roma,
elp
piazza Del Parlamento n.3, giusta procura a margine del controricorso
Controricoirenii —

contro la sentenza n. 139/09 del Tribunale di Perugia -quale giudice di appellopubblicata il 10 febbraio 2009; non notificata.
*****

…g.sw.44-c-42P-4

Data pubblicazione: 23/06/2015

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 19 maggio 2015 dal
Consigliere Dott. Bruno Bianchini;

Udito l’avv. Ugo Pioletti, munito di delega dell’avv. Nicola Di Mario, per il ricorrente, che ha insistito per raccoglimento del ricorso;

il rigetto del ricorso;

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
Lucio Capasso , che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1

L’architetto Marco Dean chiese ed ottenne che il giudice di pace di Perugia ingiun-

gesse a Maria Grazia Minestrini ed al marito Adriano Dominici il pagamento di euro
2.478,00 per l’opera professionale di consulenza per la sistemazione di alcuni vani finestra sulla facciata della villa degli ingiunti; costoro proposero opposizione : il Dominici
sostenendo di non aver conferito l’incarico al professionista, la Minestrini opponendo la
cattiva realizzazione delle cornici in marmo delle finestre, imputabile al .Dean in quanto
lo stesso avrebbe prestato anche la sua opera di assistenza e vigilanza nella fase esecutiva ; l’adito Giudice di Pace revocò il decreto ingiuntivo e dichiarò altresì la carenza di
legittimazione del Dominici, compensando le spese; il Tribunale di Perugia respinse sia
l’appello del Dean sia il gravame incidentale delle altre parti avente ad oggetto la regolazione delle spese, confermando che l’analisi delle varie testimonianze assunte e la valutazione della stessa formulazione del ricorso monitorio — in cui il professionista aveva
fatto menzione anche dell’assistenza prestata nella fase esecutiva- aveva permesso di
accertare sia che l’oggetto dell’incarico professionale espressamente prestato sarebbe
stato più ampio di quello della semplice consulenza, sia che la .antiestetica riuscita
dell’opera sarebbe stata da attribuire ad una non accorta vigilanza ed a questionabili
scelte esecutive del professionista.
2. Il Dean ha proposto ricorso per la cassazione di detta decisione sulla base di un unico
z

Udito l’avv. Massimiliano Maria Sangro per i controricorrenti, che ha insistito per

motivo; i coniugi Dominici hanno risposto con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE
I — Con l’unico motivo si fa valere l’omessa e/o insufficiente motivazione sull’oggetto
effettivo del contratto : si sottopongono a critica le valutazioni delle testimonianze dei

avrebbero prestato la loro opera per il posizionamento delle stesse, al fine di contestare
la presenza attiva e propositiva del ricorrente; si denuncia siccome erronea la valutazione che il Tribunale aveva ritenuto di . esprimere — a conferma della interpretazione
dell’oggetto del contratto- in merito alla formulazione del ricorso per ingiunzione; viene
rinvenuta conferma, in merito all’oggetto dell’incarico professionale, dalla “voce” tariffaria invocata nella formazione della richiesta di liquidazione, in cui si era fatto riferimento al criterio delle vacazioni, tipico dell’opera di consulenza; si sottolinea altresì la
valenza dell’interrogatorio formale della Minestrini a conferma della limitazione
dell’incarico professionale.
La: — Il mezzo non è idoneo a far emergere alcun vizio di motivazione nel ragionamento del Tribunale che ha compiutamente esaminato le emergenze istruttorie e ne ha dato
congrua sistemazione logica nell’ambito della argomentazione a sostegno della decisione: ne deriva che parte ricorrente tenta inammissibilmente di approdare a divergenti esiti interpretativi delle risultanze istruttorie senza però riuscire ad individuare la insufficienza motivazionale che sta alla base del proprio assunto così che perviene ad una
meccanica contrapposizione della propria interpretazione a quella del Tribunale.
I.a.1 — Il mezzo in esame è altresì inammissibile per difetto di autosufficienza là dove,
nel criticare l’esito delle testimonianze e dell’interrogatorio formale della Minestrini, non
ne riporta in modo compiuto e letterale il contenuto, estraendo dal contesto narrativo i
passi più confacenti a sbstenere le proprie tesi ( dunque ponendo in essere il medesimo
vizio di impostazione che rimprovera al giudice dell’impugnazione).

3

soggetti intervenuti come fornitori delle lastre di marmo per le finestre e di quelli che

II – Va altresì sottolineato che la contrapposizione delle due tesi in merito all’oggetto
del contratto demandava al giudice dell’opposizione -e quindi a quello della impugnazione- il compito di verificare il contenuto negoziale e, dunque, compiuto tale accertamento, di valutare la fondatezza dell’eccezione di inadempimento.

dispositivo.
P.Q.M.
La Corte
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in complessivi euro 1.700,00 di cui 200,00 per esborsi
Così deciso in Roma il 19 maggio 2015, nella camera di consiglio della 2″ Sezione Civile
della Corte di Cassazione.

III — Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate secondo quanto indicato in

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