Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12964 del 23/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 23/05/2017, (ud. 11/04/2017, dep.23/05/2017),  n. 12964

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – rel. Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13470/2015 proposto da:

C.N., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CAIO MARIO 8,

presso lo studio dell’avvocato LUIGI SALVATI, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI ROMA;

– intimata –

avverso il provvedimento del GIUDICE DI PACE di ROMA, depositato il

16/03/2015, emesso sul procedimento iscritto al n. R.G. 79670/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/04/2017 dal Consigliere Dott. PIETRO CAMPANILE.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che:

il Giudice di pace di Roma ha rigettato il ricorso proposto da C.N. avverso il decreto di espulsione emesso nei suoi confronti dal prefetto di Roma in data 14 novembre 2014, rilevando che le censure non attenevano al profilo contestato, fondato sulla omessa presentazione della dichiarazione di presenza di cui alla L. n. 68 del 2007, art. 1, comma 2, nonchè sulla violazione del comma 3 della medesima disposizione;

C.N. propone ricorso per cassazione, deducendo che non risultava provato che egli fosse entrato in Italia il (OMISSIS) attraverso il valico di (OMISSIS), non risultando in proposito alcun timbro sul proprio passaporto;

La parte intimata non svolge attività difensiva;

Considerato che:

il Collegio ha disposto, in conformità al decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata;

il ricorso è inammissibile, non essendosi censurata la fondamentale ratio decidendi del provvedimento impugnato, incentrata sull’omessa dichiarazione di presenza di cui alla L. n. 68 del 2007, art. 1, comma 2, che assume autonoma rilevanza a prescindere dalla prova dell’ingresso in Italia attraverso la frontiera di (OMISSIS), atteso che non risulta che il ricorrente sia in possesso di passaporto biometrico e di potere conseguentemente entrare in area Schengen ancorchè privo di visto d’ingresso (cfr. Cass., n. 5639 del 2016), nè viene contestato il rilievo, di decisiva rilevanza, in merito all’omessa indicazione della data in cui il ricorrente si era recato per l’ultima volta in Italia.

Non si provvede in merito al regolamento delle spese, in assenza di attività difensiva della parte intimata.

PQM

 

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 11 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 maggio 2017

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