Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12963 del 23/06/2015


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 12963 Anno 2015
Presidente: BUCCIANTE ETTORE
Relatore: BIANCHINI BRUNO

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SENTENZA
Sul ricorso iscritto al n. r.g. 22994/10 proposto da:

– S.r.l. CATiANS ( c.f. e p. IVA: 08566840156)
In persona del legale rappresentante pro tempore Battista Oscar Campana; rappresentata
e difesa dall’avv. Sergio Petrone e con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Cristiano Toschi, in Roma, viale Gorizia n.22, giusta procura a margine del ricorso.
-Ricorrente Contro

– s.n.c. MAGISTRONI di Giovanni Guido Magistroni ( c.f.: 04918410152)
In persona del legale rappresentante pro tempore Giovanni Guido Magistxoni; rappresentata e difesa dall’avv. Lorena Scotti e con domicilio eletto presso l’avv. Vittorio Riccardo Rossi in Roma, via Crescenzio n. 20 int 2, giusta procura in calce al controricorso-Controricouente

contro la sentenza n. 1870/09 della Corte di Appello di Milano; pubblicata il 29
giugno 2009; non notificata.

g

Data pubblicazione: 23/06/2015

v

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 19 maggio 2015 dal
Consigliere Dott. Bruno Bianchini;

Udito l’avv. Sergio Petrone per la parte ricorrente, che ha insistito per
raccoglimento del ricorso;

controricorrente, che ha insistito per il rigetto del ricorso;

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
Lucio Capasso, che ha cbncluso per l’inammissibilità del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Dalla lettura della sentenza 1870/2009 della Corte di Appello di Milano, il fatto può esser ricostruito come segue.
1 – La snc Magistroni & Beretta, poi trasformatasi in snc Magis troni di Giovanni Guido
Magistroni, citò innanzi al Tribunale di Vigevano, sezione distaccata di Abbiategrasso, la
srl Catrans chiedendo che fosse condannata a pagarle lire 37.323.000 oltre IVA, quale
corrispettivo di vari interventi di riparazione e revisione eseguiti nel periodo tra giugno
ed ottobre del 2000 sul motore dell’autotreno Scarna 500 nonché a risarcirle i danni cagionatile; la convenuta contestò la sussistenza del credito eccependo che i lavori non sarebbero stati eseguiti a regola d’arte: in particolare rilevò la grave difettosità del primo di
essi ( relativo alla sostituzione del cambio ed alla rettifica del motore) che i successivi
non sarebbero riusciti ad eliminare, tanto da esser stata costretta a rivolgersi a terzi, esborsando lire 26.625.727; svolse domanda riconvenzionale affinché l’attrice fosse condannata al pagamento della differenza, oltre al risarcimento dei danni per fermo tecnico,
ritardate spedizioni e recuperi forzosi.
2 — L’adito Tribunale, con sentenza del luglio 2005, accolse la domanda principale e rigettò quella riconvenzionale, ritenendo non provata la difettosa esecuzione dei lavori e
non dimostrato il nesso causale tra l’operato della società Magistroni ed il guasto ( rottura del cambio e fusione del motore) riparato da terza impresa.

2

Udito l’avv. Vittorio Riccardo Rossi, con delega dell’aVv. Lorena Scotti, per la

3 — La società Catrans impugnò tale decisione e del pari la società Magistroni propose
gravame incidentale per la riforma della disposta compensazione delle spese di lite; la
Corte di Appello di Milano, pronunciando sentenza n. 1870/2009, pubblicata il 29 giugno 2009, all’esito di un novellato esame delle emergenze di causa -da cui trasse il con-

l’impugnazione principale; ad identica conclusione pervenne per quella incidentale, sulla
base della apparente ed iniziale disputabilità dell’origine dei danni e del nesso causale
con i primi interventi; condannò infine società Catrans al pagamento delle spese del
grado.

4 — La società Catrans ha proposto ricorso per la cassazione dell’indicata sentenza, affidandolo ad un unico motivo; la società Magistroni ha risposto con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE
I — Con l’unico motivo si fa valere ( v precisazione a fol 5 del ricorso) la violazione o
falsa applicazione dell’art. 116 cpc ed il triplice vizio di motivazione, portato dall’art.
360, I comma n.5 cpc in allora vigente, là dove la Corte milanese non riconobbe
l’esistenza di un nesso causale tra le riparazioni (male) effettuate dalla contro ricorrente
ed il definitivo “grippaggio” del motore.
I.a — Il mezzo — ed il ricorso in cui lo stesso unicamente si fonda- è inammissibile per
violazione del disposto dell’art. 366 n 3 cpc, mancando ogni descrizione, sia pure sommaria, dei fatti di causa, sui quali parametrare l’adeguatezza della valutazione delle emergenze istruttorie — comunque operata dal giudice dell’impugnazione- e la non corretta
applicazione dell’art. 116 cpc — norma che in ogni caso non ha il contenuto che parte ricorrente le attribuisce ( di obbligo di valutare tutti i dati emergenti dall’istruttoria), sib4 ..
bene quello venficare che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza
probatoria, non abbia operato – in assenza di diversa indicazione normativa — contro il
suo “prudente apprezzamento”, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come,

– 3 –

vincimento della loro corretta valutazione operata in primo grado- respinse

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ad esempio, valore di prova legale), nonché, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia invece dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento : vedi ex multis: Cass. Sez lavoro lin 13960 del 2014)
I.b Si aggiunga: che la carenza descrittiva di cui s’è detto non potrebbe essere rimediata

zione dei fatti di causa e della materia controversa , stante la precisa indicazione contenutistica dell’art. 366 n.3 cpc , come interpretata da consolidata giurisprudenza della
Corte ( v Cass. 7517/1994; 19100/2006)
II — Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate secondo quanto indicato in
dispositivo.

P.Q.M.

La Corte
Dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle
spese che liquida in curo 3.200 di cui 200 per esborsi
Così deciso in Roma il 19 maggio 2015, nella camera di consiglio della 2^ Sezione Civile
della Corte di Cassazione.

dalla presenza in atti della gravata decisione, pur se contenente una sufficiente indica-

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