Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12963 del 22/06/2016


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Cassazione civile sez. I, 22/06/2016, (ud. 30/05/2016, dep. 22/06/2016), n.12963

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente –

Dott. BERNABAI Renato – rel. Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15221-2010 proposto da:

MAY DAY S.N.C. DEI F.LLI G. E C., (P.I./C.F.

(OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUIGI CALAMATTA 16, presso

l’avvocato FEDERICO ROSSI, rappresentata e difesa dall’avvocato

PAOLO VIOZZI, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

CURATELA DEL FALLIMENTO P.G.;

– intimata –

avverso il decreto del TRIBUNALE di FERMO, depositato il 22/04/2010;

n. 119/10 R.G.;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/05/2016 dal Consigliere Dott. RENATO BERNABAI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI Anna Maria, che ha concluso per l’inammissibilità rigetto del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso notificato il 27 maggio 2010, la May Day s.n.c. dei F.lli G. e C. proponeva ricorso per cassazione, articolato in due motivi, avverso il decreto emesso il 22 aprile 2010 dal Tribunale di Fermo e comunicato il 28 aprile 2010, reiettivo della sua opposizione allo stato passivo del fallimento di P. G., con cui si era lamentata la mancata ammissione allo stato passivo, in via chirografaria, del credito del prezzo di vendita di carburante per Euro 3.910,00, sulla base di vari buoni di consegna:

rigetto motivato con l’assenza di data certa dei predetti buoni e l’inammissibilità della prova testimoniale sull’anteriorità delle forniture rispetto alla sentenza di fallimento.

Deduceva:

1. la violazione dell’art. 2704 c.c., dal momento che i documenti costituivano indizi gravi, precisi e concordanti dell’esistenza del credito e le proprie istanze istruttorie erano ammissibili;

2. la violazione di legge nella mancata applicazione dell’art. 2707 c.c., tenuto conto che i buoni di consegna erano sostitutivi delle fatture.

La curatela del fallimento P. non svolgeva attività difensiva.

All’udienza del 30 maggio 2016 il Procuratore Generale precisava le conclusioni come da verbale, in epigrafe riportate.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è infondato.

E’ incontroverso che i buoni di consegna prodotti fossero privi di data certa, ai sensi dell’art. 2704 c.c., e che fossero quindi inopponibili al curatore, quale rappresentante della massa dei creditori, che deve essere considerato terzo.

E’ inammissibile la censura riguardante la mancata ammissione dei mezzi istruttori, non solo perchè essi per definizione non possono supplire al requisito formale di cui all’art. 2704 c.c., ma anche perchè i relativi capitoli non sono neppure riportati nel motivo di censura, in violazione del principio di autosufficienza.

Tanto meno applicabile alla specie è l’art. 2707 c.c., invocato dalla ricorrente, che non introduce alcuna eccezione al requisito di data certa e che comunque prevede un’efficacia probatoria contraria, e non favorevole, all’autore delle carte e dei registri domestici:

anche a prescindere dall’assimilabilità a questi ultimi dei buoni di consegna, così come argomentato dalla parte ricorrente.

PQM

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 30 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2016

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