Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12963 del 14/06/2011

Cassazione civile sez. III, 14/06/2011, (ud. 03/05/2011, dep. 14/06/2011), n.12963

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – rel. Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 4531/2008 proposto da:

LANDESBANK SACHSEN AKTIENGESELLESCHAFT (OMISSIS) (risultante

dalla trasformazione in società per azioni della Landesbank Sachsen

Girozentrale), in persona dei suoi legali rappresentante W.D.

I. e H.R.P., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DI

PIETRA 26, presso lo studio dell’avvocato MAGRONE Giandomenico, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato JOUVENAL LONG

DANIELA, con procura speciale del Dott. Notaio Albrecht Randelzhofer

di Lipsia, del 4/12/2007, rep. n. 2786;

– ricorrente –

contro

B.W.L. (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA MIRABELLO 18, presso lo studio dell’avvocato

JAUS Maria Luisa, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato PERONACI VITTORIO giusta delega in calce al

controricorso;

– controricorrente –

sul ricorso 4533/2008 proposto da:

LANDESBANK SACHSEN AKTIENGELLESCHAFT (risultante dalla trasformazione

in società per azioni della Landesbank Sachsen Girozentrale),

elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DI PIETRA 26, presso lo

studio dell’avvocato MAGRONE GIANDOMENICO, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato JOUVENAL LONG DANIELA con procura

speciale del Dott. Notaio Albrecht Randelzhofer di Lipsia, del

04/12/2007 rep. n. 2787;

– ricorrente –

contro

B.W.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA C.

MIRABELLO 18, presso lo studio dell’avvocato JAUS RICHIELLO MARIA

LUISA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato PERONACI

VITTORIO giusta delega in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 598/2007 del TRIBUNALE di GROSSETO, emessa il

4/07/2007, depositata il 18/08/2 007; R.G.N. 3865/2005.

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

03/05/2011 dal Consigliere Dott. CAMILLO FILADORO;

udito l’Avvocato MAGRAONE GIAMDOMENICO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SCARDACCIONE Eduardo Vittorio, che ha concluso per il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO NUOVO

Con distinti ricorsi (il primo del 21 febbraio 2005 e l’altro del 9 dicembre 2005) al tribunale di Grosseto, giudice dell’esecuzione, W.B. proponeva opposizione ex art. 615 cod. proc. civ., all’espropriazione mobiliare ed a quella immobiliare, introdotte in suo danno dalla banca Landesbank Sachsen Girozentrale in virtù di atto di precetto basato sul medesimo titolo.

Il tribunale ha accolto entrambe le opposizioni (quella relativa alla esecuzione immobiliare (OMISSIS) e quella della esecuzione mobiliare 154/2005) con due sentenze, per entrambe svolgendo le medesime argomentazioni.

Ha rilevato il tribunale che per la esazione coattiva del credito di Euro 2.540,877,15 agli atti di pignoramento del 18 febbraio e 5 dicembre 2005 la banca aveva proceduto con precetto intimato in forza di atto pubblico, ricevuto da notaio in Germania, relativo a contratto concluso dalle parti, contenente l’obbligazione dell’opponente di pagamento della somma suddetta, sul presupposto che detto titolo, reso esecutivo in Italia, ai sensi degli articoli 25 e seguenti della Convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968 ratificata in Italia con L. 21 giugno 1971, n. 804, con decreto definitivo della Corte di appello di Firenze del 23 maggio 2003, ben potesse essere azionato in procedura esecutiva nel nostro Paese con l’efficacia di cui all’art. 474 cod. proc. civ..

In entrambe le procedure l’opponente aveva contestato il diritto della banca di procedere ad esecuzione forzata assumendo che al titolo azionato non poteva essere attribuita l’efficacia esecutiva, dato che il contratto concluso in Germania nella forma solenne dell’atto pubblico costituiva mero negozio di garanzia, concessa dal debitore secondo l’istituto tipico del diritto tedesco della c.d.

Grundschuld, atto di costituzione di garanzia reale, assimilabile alla ipoteca nel nostro ordinamento.

Deduceva, in particolare, W.B. che dal 1996 egli aveva concluso con la Banca diversi contratti di finanziamento per l’acquisto di case economiche da dare in locazione a lavoratori; che la Banca, a garanzia delle somme accordate, aveva annotato vincolo fondiario sugli immobili; che l’ente mutuante non aveva accettato di rinegoziare le condizioni per la restituzione dei mutui, al cui pagamento esso mutuatario non era stato più in grado di far fronte a seguito, dopo il 1996, della sopravvenuta crisi economica in Germania, in conseguenza della quale le abitazioni erano state rilasciate dagli inquilini rimasti privi di lavoro, i proventi delle locazioni erano, perciò, venuti a mancare e gli stessi valori fondiari degli immobili assoggettati a garanzia erano diminuiti.

Precisava, quindi, l’opponente che il contratto concluso innanzi al notaio tedesco con l’atto pubblico del 28 agosto 1996, dichiarato esecutivo in Italia dalla Corte di appello con decreto del 23 maggio 2003, contemplava la sola concessione della Grundschuld su immobili in Germania, nei limiti di 2.200.000,00 DM oltre interessi al 15%, onde invocava, malgrado non fosse stata proposta la relativa opposizione, la inefficacia esecutiva del provvedimento reso dalla Corte di appello, atteso che l’exequatur, non avendo avuto ad oggetto alcuna obbligazione a suo carico di pagamento della suddetta somma di danaro, non era riferibile ad un titolo esecutivo valido in Germania e realizzabile con espropriazione forzata anche in Italia, allo stesso modo di quanto il nostro ordinamento riconosce ai sensi dell’art. 474 cod. proc. civ., n. 3 “relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in essi contenute”.

Nel caso di specie – osservava conclusivamente l’opponente – poichè l’atto pubblico in questione non attestava la consegna della somma mutuata, mancava la previsione di un suo obbligo di restituzione (del quale, peraltro, non erano neppure indicati i termini di scadenza e le altre modalità dell’adempimento), sicchè solo in Germania sarebbe stato possibile, in base al suddetto atto pubblico notarile, escutere la concessa garanzia della Grundschuld.

La Banca opposta, costituendosi in giudizio, deduceva che W. B. era debitore, alla data del 20 dicembre 2005, della somma di Euro 11.518.783,28 destinata ad aumentare per effetto della maturazione degli interessi convenzionali; che il debitore aveva già ottenuto dilazioni di pagamento ed aveva pure subito la iscrizione di ipoteca su un immobile in Italia.

Affermava la idoneità del contratto rogato dal notaio, di cui al decreto della Corte di appello, a costituire titolo esecutivo, contenendo esso il riconoscimento di un debito nella misura di DM 2,200.000, oltre accessori ed interessi, nonchè consenso alla costituzione della Grundschuld a garanzia del pagamento del dovuto.

Aggiungeva, infine, che il titolo doveva considerarsi di formazione giudiziale a seguito del concesso exequatur, per cui era preclusa all’opponente l’utile formulazione di opposizione allegando fatti anteriori alla formazione del titolo stesso.

Con le sentenze quivi denunciate il tribunale, in accoglimento delle due opposizione ex art. 615 cod. proc. civ., dichiarava la inefficacia dei pignoramenti per l’inesistenza del titolo esecutivo fatto valere dal creditore procedente.

Il tribunale richiamava la giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale – in tema di esecuzione forzata – il riconoscimento della qualità di titolo esecutivo all’atto ricevuto dal notaio, relativamente alla obbligazione di somme di denaro generate dal negozio nello stesso documentato, presuppone che esso contenga la indicazione degli elementi strutturali essenziali della obbligazione, indispensabili per la funzione esecutiva, e non dipende dalla particolare efficacia probatoria dell’atto, ma dalla pubblica fede che il notaio vi attribuisce, con la conseguenza che tale qualità non può essere riconosciuta alla scrittura privata autenticata, nonostante la efficacia probatoria di cui essa è dotata, in ragione della autenticazione da parte del notaio.

Per la cassazione delle due sentenze la Banca ha proposto distinti ricorsi sulla scorta, entrambi, di tre analoghi motivi, illustrati anche con memoria, e, in via preliminare, ha richiesto la riunione delle impugnazioni.

Ha resistito con separati controricorsi W.B..

All’esito dell’odierna udienza il difensore della banca ricorrente ha depositato, ai sensi dell’art. 379 cod. proc. civ., u.c., brevi osservazioni per iscritto sulle conclusioni del Procuratore Generale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Deve innanzi tutto disporsi la riunione dei due ricorsi, aventi ad oggetto le medesime questioni.

Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione della L. 21 giugno 1971, n. 804, artt. 36 e 50, in relazione all’art. 615 cod. proc. civ. e art. 2909 cod. civ. (art. 360 cod. proc. civ., n. 3) e sostiene che la definitività dell’exequatur, derivante dalla mancata opposizione al decreto della Corte d’appello di Firenze, avrebbe reso ormai incontestabile, in applicazione della disciplina propria del giudicato, la natura di titolo esecutivo dell’atto notarile tedesco posto a base dell’introdotta esecuzione.

Il quesito di diritto formulato a conclusione dell’illustrazione del motivo è il seguente:

“Se il giudice dell’opposizione alla esecuzione promossa sulla base di decreto, passato in giudicato, della Corte d’appello, che dichiara esecutivo in Italia un atto autentico ricevuto ed avente efficacia esecutiva in altro Stato della Unione europea, può conoscere motivi di opposizione alla dichiarazione di esecutività che avrebbero dovuto essere proposti in sede di opposizione avverso il decreto che ha concesso l’ exequatux”.

Il motivo non può essere accolto per le ragioni di seguito indicate.

Premesso che in applicazione delle disposizioni della Convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968, ratificata con L. 21 giugno 1971, n. 804, e della disciplina di cui alla L. 31 maggio 1995, n. 212, artt. 64 e 67, la Corte di appello di Firenze, con decreto 23-26 maggio 2003, ha riconosciuto efficacia e dichiarato esecutivo in Italia il contratto concluso Germania con atto pubblico notarile in data 28 agosto 1996, munito di formula esecutiva il 10 settembre 1996, osserva, anzitutto questa Corte che le disposizioni del regolamento 44 CE del 22 dicembre 2000 – pure richiamate nel decreto – non sono applicabili ratione temporis al caso di specie, regolato interamente dalle disposizioni precedenti (art. 66 reg. 44/2001).

Deve anche escludersi l’applicabilità della L. n. 218 del 1995, art. 68, di riforma del diritto internazionale privato, relativa alla “attuazione e alla esecuzione forzata in Italia di atti ricevuti in uno Stato estero e ivi muniti di forza esecutiva”. Infatti, tale disciplina trova applicazione esclusivamente in mancanza di apposita convenzione internazionale, nel caso di specie, invece, presente.

La norma applicabile alla fattispecie in oggetto è, invece, l’art. 50 della Convenzione di Bruxelles, la quale stabilisce che: “Gli atti autentici ricevuti ed aventi efficacia esecutiva in uno Stato contraente sono, su istanza di parte, muniti della formula esecutiva in un altro Stato contraente, conformemente alla procedura contemplata dagli articoli 31 e seguenti. L’istanza può essere rigettata solo se l’esecuzione dell’atto autentico è contraria all’ordine pubblico dello Stato richiesto.

L’atto prodotto deve rispondere ai requisiti richiesti per la sua autenticità dalla legge dello Stato di origine. Le disposizioni della sezione 3 del titolo 3^ sono, per quanto occorra, applicabili”.

Tanto premesso, occorre rilevare che, se l’unico limite al riconoscimento in uno Stato degli atti autentici aventi efficacia in altro Stato contraente è costituito dalla contrarietà all’ordine pubblico degli effetti che deriverebbero dalla loro esecuzione, nella specie dalla definitività dell’exequatur per effetto del non opposto decreto della Corte d’appello fiorentina deve dedursi soltanto che all’esecuzione in Italia dell’atto negoziale stipulato in Germania non è opponibile più la contrarietà all’ordine pubblico italiano, stante il positivo accertamento di conformità.

Al riguardo, del resto, debbono senz’altro essere condivise le osservazioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in ordine all’impossibilità di proporre opposizione alla esecuzione basata sul motivo (contrarietà all’ordine pubblico interno) che la parte avrebbe potuto dedurre nell’ambito della opposizione all’exequatur.

Ciò, tuttavia, non significa anche che all’accordato exequatur debba anche annettersi irrevocabilmente l’ulteriore effetto di un definitivo accertamento della valenza di titolo esecutivo quanto al negozio stipulato in Germania con atto pubblico notarile.

La Convenzione si limita, invero, a disciplinare il procedimento di exequatur, ma non si occupa, poi, dell’esecuzione propriamente detta.

La quale resta, logicamente, disciplinata dall’ordinamento nazionale dello Stato in cui si chiede l’attuazione dell’atto negoziale stipulato all’estero per tutto quanto concerne i mezzi oppositivi sostanziali e formali (artt. 615 e 617 cod. proc. civ.), tra essi precipuamente quello che coinvolge l’accertamento circa la sussistenza o meno del titolo esecutivo idoneo ad introdurre la espropriazione forzata dei beni siti nel suddetto Stato che abbia dato l’exequatur.

In sostanza, con riferimento al caso all’esame, deve escludersi che l’exequatur possa avere anche gli effetti che ad esso la parte ricorrente intenderebbe attribuire.

Devesi al contrario ritenere che, legittima essendo la facoltà del debitore precettato di adire il giudice italiano con l’opposizione ex art. 615 cod. proc. civ. (siccome, fra l’altro, ammette Corte di Giustizia (quinta civile) 2 luglio 1985, C.148/84 Deutsche Genossenschaftsbank c. s.a. Brasserie du Pecheur), la verifica della sussistenza di valido titolo esecutivo azionabile nel nostro Paese spetta al giudice italiano, il quale detta verifica deve compiere in conformità alle norme dell’ordinamento nel quale il titolo negoziale è venuto ad esistenza.

Esclusi, pertanto, con il rigetto del primo mezzo di doglianza, gli effetti che la parte ricorrente vorrebbe ulteriormente far derivare dalla definitività dell’exequatur, il thema decidendum complessivo resta quello di stabilire se il contratto concluso in Germania innanzi al notaio contenga soltanto la concessione di garanzia (la c.d. Grundschuld); se la suddetta convenzione abbia anche previsto a carico di W.B. l’obbligazione di pagamento a favore della banca mutuante della somma precettata; se, per il caso di ritenuta sussistenza della suddetta obbligazione, all’atto notarile debba nell’ordinamento tedesco attribuirsi la valenza di titolo esecutivo, di cui sia consentita di conseguenza l’attuazione in Italia a seguito dell’exequatur.

W.B. ritiene che alla seconda ed alla terza questione debba essere data risposta negativa ed a tal fine richiama la giurisprudenza questa Corte (Cass. 19 luglio 2005 n. 15219) secondo cui il riconoscimento della qualità di titolo esecutivo all’atto ricevuto da notaio, relativamente all’obbligazione di somma di denaro generata dal negozio nello stesso documentato, presuppone che esso contenga l’indicazione degli elementi strutturali essenziali dell’obbligazione, indispensabili per la funzione esecutiva, e non dipende dalla particolare efficacia probatoria dell’atto, ma dalla pubblica fede che il notaio vi attribuisce, con la conseguenza che tale qualità non può essere riconosciuta alla scrittura privata autenticata, nonostante l’efficacia probatoria di cui essa è dotata, in ragione dell’autenticazione da parte del notaio.

Allo stesso principio enunciato da questo giudice di legittimità si è sostanzialmente riportata anche la medesima sentenza quivi denunciata a sostegno dell’accoglimento delle opposizioni alla esecuzione mobiliare ed immobiliare.

Ma la suddetta ratio decidendi non coglie nel segno, dato che al tribunale era demandato il diverso accertamento circa la sussistenza dell’obbligo di pagamento di somma e circa la qualificazione nell’ordinamento tedesco di detta obbligazione quale titolo esecutivo.

E proprio di ciò si duole la banca ricorrente con le censure di cui ai successivi motivi di impugnazione.

Con il secondo motivo, infatti, deduce la violazione e la falsa applicazione dell’art. 50 della Convenzione di Bruxelles, della L. n. 218 del 1995, art. 15 e della normativa tedesca che ritiene applicabile al caso di specie con riferimento alla disciplina sostanziale e processuale nella materia (articoli 780 e 781 del BGB e 794, par. 1 n. 5, del ZPO).

Assume che il consulente tecnico nominato d’ufficio da tribunale, professore di diritto internazionale presso Facoltà di Giurisprudenza della Università degli Studi di Siena, nonchè il consulente di parte, docente della Università di Lipsia, avevano posto in evidenza che, in base alle norme della legge tedesca, l’atto negoziale reso esecutive in Italia costituiva indubbiamente un atto autentico avente efficacia esecutiva in Germania, rientrando esso a pieno titolo nell’ambito di applicazione dell’art. 50 della Convenzione di Bruxelles 1968.

Denuncia che il tribunale si era discostato, senza motivazione, da tali argomentate conclusioni, richiamando un principio non applicabile al caso di specie.

Formulava, a conclusione della censura, i seguenti quesiti di diritto:

a) se, ai sensi dell’art. 50 della Convenzione di Bruxelles, la natura dell’atto autentico e la sua efficacia esecutiva vadano accertati in base alla legge dello Stato di origine, piuttosto che dall’art. 474 cod. proc. civ.;

b) se il giudice italiano per accertare la natura dell’atto autentico e la sua efficacia esecutiva possa conoscere e debba applicare la legge straniera;

e) se un atto notarile formato in Germania dinanzi ad un notaio, ai sensi degli articoli 780 e 781 BGB, nonchè dell’art. 794 ZPO, dotato, quindi, nell’ordinamento tedesco di forza esecutiva in quanto contenente una promessa unilaterale di pagamento, sia idoneo ad essere dichiarato esecutivo in Italia, in forza dell’art. 50 della Convenzione di Bruxelles.

Con il terzo motivo la banca ricorrente denuncia, in via ancor più subordinata, motivazione omessa ed insufficiente circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

Specifica che sin dalla comparsa di risposta del 1 marzo 2006 (ric. 4531 del 2008) aveva sostenuto e spiegato come il documento posto a base dell’istanza di exequatur accolta dalla Corte fiorentina avesse tutte le caratteristiche formali e sostanziali richieste dall’art. 50 della Convenzione; all’uopo aveva esibito il parere prò veritate del suo consulente privato, docente nell’Università di Leipzig; aveva, inoltre, sollecitato la nomina di un consulente tecnico di ufficio, che, designato dal tribunale in un professore dell’Ateneo senese, aveva adempiuto all’incarico, depositando la relazione che il giudice dell’opposizione avrebbe disatteso senza adeguata motivazione.

Ritiene il Collegio che i due motivi, da esaminare congiuntamente in quanto connessi, sono fondati.

La decisione impugnata ha concluso per l’inesistenza del titolo esecutivo fatto valere dal creditore pignorante, escludendo che l’atto posto alla base del pignoramento possa configurarsi come titolo esecutivo stragiudiziale non ricorrendone i presupposti stabiliti dalla norma dell’art. 474 del nostro codice di rito.

Ha osservato sul punto il tribunale che: “non è ravvisabile nel testo dell’atto stesso un negozio giuridico generatore di obbligazione di pagamento a carico dell’odierno opponente, atteso che non vi sono indicati gli elementi strutturali del contratto da cui è scaturita la dedotta obbligazione di pagamento di una somma di denaro, sussistendo la natura meramente ricognitiva del testo ivi rinvenibile alla clausola n. 4 dell’atto, in cui si legge:

“Il proprietario ed il coobbligato, sig. W.B., assumono come debitori solidali la responsabilità personale per il pagamento della somma corrispondente alla somma odierna del capitale della garanzia reale, comprensivo della prestazione accessoria s degli interessi. Per questi obblighi di pagamento, sulla base del presente titolo, si sottopongono con tutto il loro patrimonio, all’immediata esecuzione forzata. La Sachsen LB è autorizzata già prima della iscrizione della garanzia reale oppure della esecuzione forzata sull’immobile ad escutere (il loro patrimonio) a causa della loro responsabilità personale”.

Reputa questa Corte che la sentenza impugnata non ha fatto corretta applicazione della legge regolante la disciplina del titolo esecutivo avendo richiamato al riguardo la norma dell’ordinamento italiano in luogo della disciplina prevista dall’ordinamento tedesco.

La giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere che:

“L’obbligo del giudice di ricercare le fonti del diritto deve intendersi posto anche con riferimento alle norme giuridiche dell’ordinamento straniero e, in virtù della L. 31 maggio 1995, n. 218, art. 14, di riforma del diritto internazionale privato, applicabile ratione temporis nella specie, egli, ai fini della conoscenza della legge straniera (in funzione dell’applicabilità dell’art. 16 preleggi), può avvalersi, oltre che degli strumenti indicati nelle convenzioni internazionali e delle informazioni acquisite per il tramite del Ministero della giustizia, anche di quelle assunte mediante esperti o istituzioni specializzate, potendo ricorrere, onde garantire effettività al diritto straniero applicabile, a qualsiasi mezzo, anche informale, valorizzando il ruolo attivo delle parti come strumento utile per la relativa acquisizione” (Cass. 24 giugno 2009, n. 14777).

Sulla base di tale disposizione, il tribunale ha ritenuto di avvalersi di un consulente tecnico di ufficio, nominato nella persona del docente universitario innanzi indicato, la cui ampia relazione risulta richiamata.

Il consulente nominato dall’ufficio è giunto alle medesime conclusioni del parere pro veritate del consulente privato della banca ricorrente.

L’opponente B. aveva dedotto, sin dal primo atto, che il contratto richiamato non poteva assumere valore di titolo esecutivo, per effetto della sua integrazione con le quietanze dei versamenti fatti al mutuatario e degli estratti dei libri contabili dell’istituto mutuante, e di periodica rendicontazione proveniente dallo stesso, trattandosi, a ben vedere, di atti non formalmente omogenei con esso, mancando il ricevimento da parte di notaio della dichiarazione negoziale costitutiva di debiti pecuniari.

Premesso, come già rilevato, che le norme da interpretare direttamente sono quelle di diritto tedesco e non quella di cui all’art. 474 c.p.c. italiano, comma 2, n. 3 e che la L. n. 218 del 1995, art. 15 stabilisce che “la legge straniera è applicata secondo i propri criteri di interpretazione e di applicazione nel tempo”, rileva questa Corte che la consulenza tecnica d’ufficio ha posto in evidenza che il contratto reso esecutivo in Italia conteneva due negozi giuridici discinti:

a) l’uno relativo alla convenzione circa la costituzione della Grundschuld su un immobile posto in territorio tedesco, negozio questo sicuramente non integrante un titolo esecutivo, trattandosi di costituzione di una tipica forma di garanzia reale dell’ordinamento tedesco;

b) l’altro – certamente idoneo ad integrare il titolo esecutivo nell’ordinamento di provenienza-costituito dalla promessa o riconoscimento di debito, per un ammontare equivalente al valore complessivo della Grundschuld, integrante titolo esecutivo autonomo, ai sensi dell’art. 794, par. 1 n. 5 ZPO (nel testo precedente alla riforma del 1999), poichè con esso il promittente esprimeva la volontà di sottoporre l’intero patrimonio, dunque anche i beni posseduti all’estero, alla immediata esecuzione forzata.

Perchè un atto rientri nella definizione considerata dall’art. 50 non è sufficiente che lo stesso abbia forza esecutiva nello Stato di formazione, ma è indispensabile che esso sia perfezionato con l’intervento della pubblica autorità, chiamata appunto ad autenticare l’atto, nel senso di conferire ad esso i caratteri di certezza ed autenticità, non solo con riguardo ai suoi requisiti estrinseci, come la data o la trascrizione, ma anche con riferimento a quelli relativi al contenuto dell’atto stesso.

Nel caso di specie, ha sottolineato il consulente tecnico d’ufficio, erano sussistenti tutti i requisiti previsti dall’art. 5 sopra indicati: infatti, l’atto anche se predisposto su modulo della banca – era stato ricevuto da notaio, che aveva autenticato la firma ivi apposta, ed era stato letto integralmente alle parti e sottoscritto dal B., che aveva dato il proprio consenso (come richiesto dalla Corte di Giustizia della Comunità europea: causa C-26097 Unibank A/S, 17 giugno 1999).

I ricorsi, quindi, sussistendo la denunciata violazione di legge ed il rilevato vizio di motivazione, sono accolti e le sentenze impugnate sono cassate.

In presenza dell’inequivoco accertamento – che ha evidenziato come nell’ordinamento tedesco la dichiarazione di debito di una somma determinata, ricevuta in Germania da notaio e finalizzata anche a sottoporre il patrimonio del dichiarante all’immediata esecuzione forzata, costituisce per detto ordinamento titolo esecutivo – non occorrendo compiere altre indagini (non vi è contestazione in ordine all’esistenza ed all’entità del debito di W.B.) può anche questa Corte, pronunciando nel merito, rigettare le riunite opposizioni all’esecuzione, volta che l’espropriazione forzata è stata dalla banca ricorrente introdotta in virtù di idoneo titolo.

Sussistono giusti motivi, in relazione alle questioni trattate, per disporre la compensazione integrale delle spese dei giudizi.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi nn. 4531 e 4533 del 2008. Cassa le sentenze impugnate e, decidendo nel merito, rigetta le opposizioni proposte dal B..

Compensa in toto tra le parti le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2011

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