Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12963 del 13/05/2021

Cassazione civile sez. III, 13/05/2021, (ud. 10/03/2021, dep. 13/05/2021), n.12963

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 27151/2018 R.G. proposto da

R.T., e P.I., rappresentati e difesi dall’Avv. Angelo

Fiore Tartaglia, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma,

Viale delle Medaglie D’Oro, n. 266;

– ricorrenti –

contro

Ministero della Difesa;

– intimato –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli, n. 1801/2018

depositata il 20 aprile 2018;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 marzo 2021

dal Consigliere Dott. Emilio Iannello;

lette le conclusioni motivate del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore generale Dott. Lucio Capasso, formulate ai

sensi e con le modalità previste dal D.L. 28 ottobre 2020, n. 137,

art. 23, comma 8-bis, convertito dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176,

con le quali si chiede il rigetto del ricorso.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. R.T. ed P.I., rispettivamente madre e fratello di P.F., in proprio e quali eredi di quest’ultimo, convennero in giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli il Ministero della Difesa chiedendone la condanna al risarcimento di tutti i danni subiti in conseguenza della morte di P.F..

A sostegno della domanda esposero che:

– il loro congiunto nel corso servizio militare prestato come volontario in forma breve in (OMISSIS) era stato utilizzato in esperimenti tattici (in particolare, dopo essere stato trasportato in territorio (OMISSIS) e fornito di mappe, aveva avuto il compito di ritornare a piedi alla base dalla quale era partito, oppure quello di perlustrare a piedi i territori sui quali era stato paracadutato);

– detti territori erano stati in precedenza bombardati con proiettili all’uranio impoverito, sicchè il P. era stato direttamente esposto alle micro- e nano-particelle di metalli pesanti disperse nell’aria ed alle relative radiazioni, senza che niente al riguardo gli fosse stato comunicato e senza che fossero richieste o fornite precauzioni di sorta;

– anche nel periodo trascorso a (OMISSIS), ove il P. aveva preso servizio dal 24 maggio 2000 quale militare in forma di leva prolungata, egli si era mosso liberamente senza protezione “anche in vicinanza di depositi”;

– il congiunto, che già in (OMISSIS) aveva accusato uno strano malessere, aveva poi contratto, dopo le dimissioni avvenute nel novembre 2001, la patologia tumorale nota come “linfoma non Hodgkin”, ed era poi deceduto, a causa della stessa, in data (OMISSIS).

Si costituì il Ministero, chiedendo il rigetto della domanda.

Il Tribunale rigettò la domanda per insussistenza del nesso causale tra la missione svolta dal P. in (OMISSIS) e la dedotta esposizione all’uranio impoverito.

2. Con la sentenza in epigrafe la Corte d’Appello di Napoli ha rigettato il gravame proposto da R.T. ed P.I., ritenendo, conformemente al primo giudice, che nessun elemento univoco di prova fosse stato acquisito in ordine alla sussistenza del detto nesso causale.

Ha in particolare osservato che:

– le testimonianze erano de relato ed anche generiche e non avevano fornito alcun contributo idoneo a dimostrare la sussistenza del predetto nesso causale;

– altrettanto generici erano i riferimenti fatti al periodo trascorso a (OMISSIS);

– generici, oltre che inammissibili perchè formulati solo nella memoria ex art. 183 c.p.c., comma 5, erano i riferimenti all’eventuale incidenza causale dei “vaccini” praticati ai militari;

– il parere positivo (in ordine alla sussistenza di nesso causale tra l’attività prestata dal P. e la riscontrata patologia) rilasciato nella Delib. n. 738 del 2008 del 21/11/2008 dal Ministero delle Finanze, Comitato di verifica per le cause di servizio, era stato poi superato dai successivi pareri espressi dallo stesso Organismo in data 28/01/2009 e poi nell’aprile 2009, cui aveva fatto seguito il D.M. 4 giugno 2009, n. 4 con cui il Ministero della Difesa aveva rigettato l’istanza di R.T. di attribuzione dei benefici di cui al D.P.R. n. 243 del 2006;

– siffatta conclusione era in linea con quanto affermato nel parere del 3 dicembre 2007 del Collegio Medico Legale istituito presso il Ministero della Difesa, ove, tra l’altro, era stato evidenziato che il P. era stato nei (OMISSIS) per pochissimo tempo (da (OMISSIS)), durante il quale aveva avvertito avvisaglie della malattia letale già nell'(OMISSIS), ossia quasi subito dopo l’arrivo in zona di missione (circostanza avvalorante il fatto che il linfoma era già in incubazione da molto tempo e sino ad allora decorso in maniera asintomatica);

– inammissibili erano, infine, le richieste istruttorie già formulate in primo grado e reiterate in appello.

3. Avverso detta sentenza R.T. e P.I. propongono ricorso per Cassazione, affidato ad un unico motivo.

Il Ministero non svolge difese nella presente sede.

Con ordinanza interlocutoria n. 14606 del 09/07/2020 la causa è stata rinviata a nuovo ruolo per l’acquisizione del fascicolo d’ufficio.

In vista dell’odierna udienza, fissata per la trattazione, il P.M. ha depositato conclusioni scritte ai sensi del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8-bis, convertito dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Si dà preliminarmente atto che per la decisione del presente ricorso, fissato per la trattazione in pubblica udienza, questa Corte ha proceduto in camera di consiglio, senza l’intervento del procuratore generale e dei difensori delle parti, ai sensi del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8-bis, convertito dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, non avendo alcuna delle parti nè il Procuratore Generale fatto richiesta di trattazione orale.

2. Con l’unico motivo i ricorrenti, denunziando – con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, – omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, si dolgono che la Corte territoriale abbia omesso di considerare taluni elementi di giudizio, quali: il fatto che i territori teatro della missione di pace in (OMISSIS) nell'(OMISSIS) erano stati massicciamente bombardati con munizionamento all’uranio impoverito nonchè il fatto che il P. aveva operato sprovvisto di qualsiasi misura di protezione individuale e senza ricevere alcuna informazione circa i possibili pericoli derivanti dall’esposizione, tra l’altro, ad uranio depleto.

Deducono inoltre che, diversamente da quanto affermato in sentenza, il parere del Comitato di Verifica del 21/11/2008 pos. 31463/08 (al quale gli istanti in primo grado avevano attribuito valenza confessoria in ordine al nesso di causalità), non era stato nè annullato nè “superato” dagli ulteriori successivi pareri di segno contrario, ciò essendo comprovato dal Decreto n. 1550 (pos. 648705/A) dell’8/6/2009 con il quale il Ministero della Difesa, attraverso la competente Direzione Generale, aveva conferito agli odierni ricorrenti “l’equo indennizzo”, provvedimento mai annullato.

Altra cosa – soggiungono – è la vicenda procedimentale del proprio congiunto, al cui esito egli era stato riconosciuto soggetto equiparato a Vittima del dovere od esposto a particolari fattori di rischio L. n. 266 del 2005, ex art. 1, comma 564 e D.P.R. n. 243 del 2006, artt. 1 e 6 nonchè D.Lgs. n. 66 del 2010, artt. 603 e 1907 (Codice dell’Ordinamento Militare) e D.P.R. n. 90 del 2010, art. 1709 e segg. (Regolamento di Attuazione del predetto Codice).

Precisato inoltre che il decreto del Ministero della Difesa era stato emesso il 4 giugno 2012 e non già nel 2009 e che detto provvedimento era stato annullato dal medesimo Dicastero con i decreti Posizione 18371 num. 118 in data 27 giugno 2012 (concernente l’erogazione della speciale elargizione di Euro 220.221,70) e num. 121 in data 7 giugno 2012 (relativo all’erogazione degli assegni vitalizi), evidenziano che detti provvedimenti erano stati adottati sulla scorta del parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio Posizione n. 6166/2012, espresso nell’adunanza n. 116/2012 del 20 marzo 2012, con il quale il Comitato, rivalutato il caso, aveva espresso parere di “SI dipendenza” da causa di servizio della patologia che aveva determinato il decesso del militare.

Affermano che tali circostanze erano state debitamente documentate e che, tuttavia, la corte d’appello non le aveva tenute in alcuna considerazione “nonostante, ad esempio, nell’atto (foglio) di precisazione delle conclusioni, fosse stato esplicitamente e testualmente allegato e riportato” (così, in ricorso, a pagina 16).

3. Il motivo è fondato, nei termini appresso precisati.

Dall’acquisito fascicolo d’ufficio del giudizio di secondo grado si trae piena conferma del fatto (dedotto dai ricorrenti nei termini testè riferiti, con piena osservanza dell’onere di autosufficienza, ex art. 366 c.p.c., n. 6) che nel corso del giudizio di appello – e precisamente già nell’udienza del 9 novembre 2012 e poi in quella di precisazione delle conclusioni del 12 gennaio 2018 – gli appellanti avevano documentato la sopravvenienza (nel corso del medesimo giudizio di appello) di provvedimenti del Ministero della Difesa che, sulla scorta di nuove determinazioni in autotutela del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, erano giunti a conclusioni opposte a quelle inizialmente adottate, con i provvedimenti menzionati in sentenza che avevano indotto i giudici a quibus a negare l’esistenza di prova del nesso causale tra l’esposizione ad uranio impoverito e la morte del militare.

Si tratta in particolare:

a) della Delib. (posizione n. 6166/2012) del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, adottata nell’adunanza n. 116 del 2012 del 20 marzo 2012, espressa in questi testuali termini: “… il Comitato, attentamente rivalutato il caso, osserva che dai rapporti informativi risulta un’attività di servizio svolta in teatro operativo che può inquadrarsi nella previsione normativa delineata dal D.P.R. n. 243 del 2006 e dalla nuova L. n. 9 del 2011 (ex D.P.R. n. 37 del 2009) e, pertanto revoca, in autotutela, le precedenti pronunce negative di cui alle Delib. n. 41331 del 2008 del 28/01/2009, Delib. n. 351 del 2009 del 01/04/2009 (pareri questi citati dalla Corte partenopea a fondamento della propria decisione, n.d.r.), Delib. n. 20600 del 2010 del 01/07/2011 e Delib. n. 37067 del 2011 del 16/11/2011 ed esprime parere di “SI dipendenza” da causa di servizio della patologia “Linfoma non Hodgkin, linfoblastico cellule T, determinante il decesso” ai sensi della sopracitata normativa”;

b) del decreto n. 121 in data 7 giugno 2012 (Posizione n. 18371/20″) con cui il Ministero della Difesa, Direzione generale della previdenza militare, della leva e del collocamento al lavoro dei volontari congedati, I Reparto, 6^ Divisione, Area – Servizio Speciali Benefici assistenziali, proprio sulla scorta del nuovo parere in autotutela del suddetto comitato ha concesso a R.T., madre del militare deceduto, le provvidenze di cui al D.P.R. 7 luglio 2006, n. 243 (Regolamento concernente termini e modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, a norma della L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 565) e, segnatamente, dell'”assegno vitalizio” mensile non reversibile di Euro 258,23 e dello “speciale assegno vitalizio” mensile non reversibile di Euro 1.033,00 e ciò previo espresso annullamento del D.M. 4 giugno 2009, n. 4 che tali benefici aveva negato;

c) del decreto n. 118 in data 27 giugno 2012 (Posizione n. 18371/20″) con cui la medesima P.A., sulla base delle stesse premesse e richiamato il decreto n. 121 del 7 giugno 2012, concede a R.T., quale madre del defunto soldato P.F. la “speciale elargizione” di Euro 220.221,70 (ex legibus n. 222 e n. 244 del 2007).

Non può dubitarsi della rilevanza e potenziale decisività di tali evenienze rispetto all’accertamento del nesso causale tra l’esposizione ad amianto impoverito e la morte del militare (cfr. Cass. n. 31007 del 30/11/2018; n. 24180 del 04/10/2018): accertamento che certamente costituisce tipica questione fattuale, come tale riservata al giudice del merito, ma che nella specie risulta viziato dalla mancata considerazione dei fatti suindicati ed è, pertanto, pertinentemente e fondatamente denunciato in ricorso, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Ciò considerato anche il peso preminente che, nella valutazione dei giudici a quibus, assume proprio la considerazione delle precedenti valutazioni del Comitato di verifica per le cause di servizio e delle conseguenti determinazioni ministeriali, diametralmente opposte, e per questo annullate in autotutela, rispetto a quelle la cui obliterazione viene qui fondatamente dedotta.

4. In accoglimento del ricorso la sentenza impugnata va pertanto cassata e la causa, conseguentemente, rinviata al giudice a quo, al quale va anche demandato il regolamento delle spese del presente giudizio.

PQM

accoglie il ricorso, nei termini di cui in motivazione; cassa la sentenza in relazione; rinvia alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 10 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA