Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12962 del 26/06/2020

Cassazione civile sez. I, 26/06/2020, (ud. 25/02/2020, dep. 26/06/2020), n.12962

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria G.C. – Consigliere –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8956/2019 proposto da:

B.A., rappresentato e difeso dall’avvocato Maria Monica

Bassan del Foro di Padova, giusta procura speciale allegata al

ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di VENEZIA, depositata il

31/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/02/2020 dal cons. PARISE CLOTILDE.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con decreto n. 987/2019 depositato il 31-01-2019 e comunicato nella stessa data il Tribunale di Venezia ha respinto il ricorso di B.A., cittadino della Guinea, avente ad oggetto in via gradata il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria, all’esito del rigetto della relativa domanda da parte della locale Commissione Territoriale. Il Tribunale ha ritenuto che fosse non credibile la vicenda personale narrata dal richiedente, il quale riferiva di essere fuggito perchè accusato di aver causato un incendio, essendo ricercato dalla Polizia e minacciato da coloro che erano stati danneggiati dall’incendio. Il Tribunale ha ritenuto che non ricorressero i presupposti per il riconoscimento di alcuna forma di protezione, avuto anche riguardo alla situazione generale della Guinea, descritta nel decreto impugnato, con indicazione delle fonti di conoscenza.

2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, nei confronti del Ministero dell’Interno, che si è costituito tardivamente, al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

3. Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. e art. 380 bis 1 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente, nel lamentare la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 si duole della valutazione effettuata dal Tribunale circa la non credibilità del suo racconto, rilevando che, in sede di sua audizione, il Giudice non aveva chiesto chiarimenti sulle vicende narrate e che le contraddizioni rilevate dal Tribunale erano di importanza marginale.

2. Con il secondo motivo lamenta violazione e falsa applicazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e art. 14, lett. b) e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 27, per mancato riconoscimento della protezione sussidiaria. Deduce di aver chiaramente indicato il motivo della sua persecuzione ed il Tribunale ha omesso ogni approfondimento sulla situazione del suo Paese e sulle vicende personali narrate, sicchè, in caso di rimpatrio, correva il rischio di essere ucciso e di non potere ottenere protezione dalle autorità statali, in base a quanto risulta dalle fonti che richiama.

3. Con il terzo motivo si duole del diniego della protezione umanitaria, censurando ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’ordinanza impugnata per violazione e falsa applicazione della normativa di riferimento, che richiama diffusamente. Deduce che nel suo Paese permane una situazione di grave violazione di diritti fondamentali, con il rischio di subire trattamenti disumani e degradanti, nonchè sussistono conflitti armati. Lamenta la mancata comparazione tra la situazione di integrazione raggiunta in Italia e quella in cui si troverebbe in caso di rimpatrio, a causa dell’instabilità del suo Paese, come da fonti che richiama.

4. I primi due motivi possono essere esaminati congiuntamente in quanto le doglianze, sotto distinti ma collegati profili, involgono il giudizio di credibilità della vicenda personale narrata dal ricorrente e la valutazione della situazione del Paese di provenienza.

4.1. Quanto al giudizio di credibilità, questa Corte ha chiarito che “il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità” (Cass. ord. n. 3340/2019). Inoltre il giudice del merito, nel valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, in base ai parametri dettati dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, lett. c) deve attenersi anche a comuni canoni di ragionevolezza e a criteri generali di ordine presuntivo, non essendo di per sè solo sufficiente a fondare il giudizio di credibilità il fatto che la vicenda narrata sia circostanziata. L’art. 3 citato, infatti, obbliga il giudice a sottoporre le dichiarazioni del richiedente, ove non suffragate da prove, non soltanto ad un controllo di coerenza interna ed esterna, ma anche ad una verifica di credibilità razionale della concreta vicenda narrata a fondamento della domanda (da ultimo Cass. n. 21142/2019; Cass. n. 20580/2019). La suddetta verifica è sottratta al controllo di legittimità al di fuori dei limiti di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in quanto costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito. Una volta esclusa dal Giudice territoriale, con apprezzamento di fatto incensurabile e con motivazione adeguata, la credibilità delle vicende personali narrate, non ricorrono i presupposti per il riconoscimento del rifugio politico e della protezione sussidiaria di cui all’art. 14, lett. a) e b), D.Lgs. cit., in cui rileva, se pure in diverso grado, la personalizzazione del rischio oggetto di accertamento (cfr. Cass. n. 16275/2018). Non vi è infatti ragione di attivare i poteri di istruzione officiosa se questi sono finalizzati alla verifica di fatti o situazioni di carattere generale che, in ragione della non credibilità della narrazione del richiedente, non è possibile poi rapportare alla vicenda personale di questo (Cass. n. 16925/2018 e Cass. n. 14283/2019).

4.2. Nel caso di specie, il ricorrente deduce genericamente la violazione di norme di legge, attraverso il richiamo alle disposizioni che assume disattese e tramite una ricostruzione della fattispecie concreta, quanto al giudizio di non credibilità, difforme, inammissibilmente, da quella accertata nel giudizio di merito. Il Tribunale, dopo aver proceduto all’audizione del richiedente, ha ritenuto inattendibile, facendo applicazione dei criteri stabiliti dal D.Lgs. n. 2511 del 2007, art. 3, comma 5, la vicenda narrata, indicando, in dettaglio, le contraddizioni rilevate (pag. n. 6 e n. 7 del decreto impugnato). Non vi era, di conseguenza, ragione di attivare i poteri di istruzione ufficiosa sulla credibilità del racconto, nel senso che si è precisato.

4.3. Quanto alla domanda di protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), l’accertamento della situazione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, che sia causa per il richiedente di una sua personale e diretta esposizione al rischio di un danno grave, quale individuato dalla medesima disposizione, implica un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, non censurabile in sede di legittimità al di fuori dei limiti di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass. n. 32064 del 2018 e Cass. n. 30105 del 2018).

Nel caso di specie il Giudice territoriale, con motivazione adeguata e con indicazione delle fonti di conoscenza, ha analizzato la situazione politica del Paese ed ha escluso l’esistenza di una situazione di conflitto armato o di violenza generalizzata nella zona di origine del ricorrente. Le doglianze si sostanziano, per contro, in generiche deduzioni circa il regime giuridico della forma di protezione in esame, nonchè nell’allegazione di circostanze fattuali e di valutazioni di merito.

5. Anche l’ultimo motivo è inammissibile.

5.1. Occorre premettere che la domanda di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari presentata, come nella specie, prima dell’entrata in vigore (5/10/2018) della normativa introdotta con il D.L. n. 113 del 2018, convertito nella L. n. 132 del 2018, deve essere scrutinata sulla base della normativa esistente al momento della sua presentazione (Cass. S.U. n. 29459/2019).

5.2. Il ricorrente si limita a richiamare diffusamente pronunce di merito e di legittimità, nonchè la normativa di riferimento, mediante generiche deduzioni sulla situazione generale del Paese e sulle condizioni di vita precarie ivi esistenti, senza indicare alcun elemento individualizzante di rilevanza o fatti specifici che possano rivestire decisività, nel senso precisato da questa Corte e chiarito con la recente pronuncia delle Sezioni Unite già citata (tra le tante Cass. n. 9304/2019 e Cass. S.U. n. 29459/2019).

E’ inammissibile per difetto di autosufficienza la deduzione, svolta in ricorso (pag. n. 15), di vulnerabilità dipendente da condizioni di salute (disturbo depressivo), dato che non ve ne è menzione nel decreto impugnato, in cui, anzi, si legge che non sono emerse fragilità del richiedente per traumi subiti in Libia e che non è stata allegata alcuna specifica ragione di vulnerabilità. Il ricorrente non specifica chiaramente nel ricorso se e come quell’allegazione sia stata effettuata in primo grado, anche con riferimento al carattere ostativo al rimpatrio della patologia riferita, onde valutarne la decisività. A ciò si aggiunga che la censura è limitata al vizio di violazione di legge, e non a quello di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti. Ad ogni buon conto, il ricorrente richiama un certificato medico del 9-11-2018 di cui non riporta il contenuto nel ricorso ed un altro, di data 12-4-2018, in cui è, tuttavia, attestata, per il disturbo depressivo diagnosticato, una prognosi di sei mesi, e, quindi, una durata temporanea.

Infine, il fattore di integrazione lavorativa e sociale in Italia non può essere isolatamente considerato, diventando recessivo se difetta la vulnerabilità, come nella specie, ed inoltre la situazione del Paese di origine, in termini generali ed astratti, è di per sè inidonea al riconoscimento della protezione umanitaria (Cass. S.U. n. 29459/2019 citata, in conformità a Cass. n. 4455/2018).

6. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, nulla dovendo disporsi circa le spese del presente giudizio, stante la tardiva costituzione del Ministero.

7. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis ove dovuto (Cass. n. 23535/2019).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2020

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