Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12962 del 23/06/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 2 Num. 12962 Anno 2015
Presidente: PICCIALLI LUIGI
Relatore: PICARONI ELISA

SENTENZA

sul ricorso 26889-2010 proposto da:
LA PORTA COPPOLA FRANCESCA MARIA LPRFNC49L43L3310, LA
PORTA COPPOLA ANNA MARIA LPRNMR52C44L331Z,
elettivamente domiciliate in ROMA, VIA LUCULLO 3,
presso lo studio dell’avvocato NICOLA ADRAGNA, che le
rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANNA
2015

FIORELLA COLBERTALDO;
– ricorrenti e c/ricorrenti agli incidentali –

1359

contro

Soc.

COOP.

liquidazione,

LAVORO E SOLIDARIETA’
p.iva 04110940813,

a

r.l.

in

in persona del

Data pubblicazione: 23/06/2015

Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA CATANZARO 9, presso lo studio dell’avvocato
ALBERTO MARIA PAPADIA, rappresentata e difesa
dall’avvocato CARMELO CASTELLI;
– c/ricorrente e ricorrente incidentale –

CONDOMINIO “ALFA” di VIA 66 n. 3/5 – TRAPANI c.f.
93033860813, in persona dell’Amministratore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
CATANZARO 9, presso lo studio dell’avvocato ALBERTO
MARIA PAPADIA, rappresentato e difeso dall’avvocato
CARMELO CASTELLI;
– c/ricorrente e ricorrente incidentale contro

CONDOMINIO “BETA” di VIA 66 n. 3/5 – TRAPANI c.f.
93033870812, in persona dell’Amministratore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
CATANZARO 9, presso lo studio dell’avvocato ALBERTO
MARIA PAPADIA, rappresentato e difeso dall’avvocato
CARMELO CASTELLI;
– c/ricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 675/2010 della CORTE D’APPELLO
di PALERMO, depositata il 20/05/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 14/05/2015 dal Consigliere Dott. ELISA
PICARONI;
a.

contro

I

udito l’Avvocato NICOLA ADRAGNA, difensore delle
ricorrenti, che ha chiesto l’accoglimento delle difese
depositate;
udito l’Avvocato CARMELO CASTELLI, difensore dei
controricorrenti e ricorrenti incidentali, che ha

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. SERGIO DEL CORE che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso principale, per
l’inammissibilità del ricorso incidentale.

I

chiesto il rigetto del ricorso;

Ritenuto in fatto
1. –

impugnata la sentenza della Corte d’appello di Pa-

lermo, depositata il 20 maggio 2010, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Trapani, di rigetto della domanda di

Maria e Anna Maria La Porta Coppola – in proprio e quali eredi
di Pietro La Porta Coppola e in rappresentanza di Salvatore La
Porta Coppola – nei confronti della Soc. Coop. Lavoro e Solidarietà a r.1., del Condominio Alfa e del Condominio Seta di
via 66 n. 3/5 in Trapani.
1.1. – In assunto delle attrici, la servitù di passaggio
era sorta nel momento in cui il fondo situato in località Fontanelle di Trapani, originariamente di proprietà di Pietro e
Salvatore La Porta, era stato diviso a seguito
dell’espropriazione effettuata dal Comune di Trapani, con assegnazione della porzione espropriata alla società cooperativa
convenuta, la quale aveva realizzato due palazzine destinate
ad edilizia residenziale.
1.2. – Nel contraddittorio con i convenuti che avevano resistito eccependo la non configurabilità della servitù per destinazione del padre di famiglia in caso di procedura aspropriativa, il Tribunale aveva respinto la domanda sul rilievo
che mancava la prova dell’esistenza – sia prima sia dopo
l’espropriazione – di una strada che conducesse, dalla porzione di fondo ora in proprietà dei convenuti, al magazzino adi-

accertamento di servitù di passaggio, proposta da Francesca

bito a ricovero di mezzi meccanici che si trovava sulla proprietà La Porta.
2. – La Corte d’appello, adita in via principale dalle
sigg.re La Porta e in via incidentale condizionata dalla so-

primo grado.
2.1. – Richiamata la giurisprudenza di legittimità in tema
di costituzione di servitù per destinazione del padre di famiglia, la Corte distrettuale osservava che non erano emersi elementi dai quali inferire l’esistenza di una destinazione
specifica e durevole del terreno espropriato al passaggio degli automezzi diretti al magazzino La Porta.
3. – Per la cassazione dalla sentenza d’appello hanno proposto ricorso Francesca Maria e Anna Maria La Porta Coppola,
sulla base di un motivo.
Resistono la Soc. Coop. Lavoro e Solidarietà a r.l. in liquidazione, il Condominio Alfa e il Condominio Beta di via 66
n. 3/5 con separati atti di controricorso, e propongono ricorso incidentale condizionato al quale resistono le ricorrenti
principali con controricorso.
Le sigg.re La Porta e i Condomini Alfa e Beta hanno depositato memorie in prossimità dell’udienza.
Considerato in diritto

1. – Il ricorso principale è infondato.

cietà cooperativa e dai Condomini, confermava la decisione di

1.1. – Con l’unico, articolato motivo è dedotta violazione
o falsa applicazione degli artt. 1062, 2727 e 2729 cod. civ.,
nonché dell’ art. 1064 cod. civ., vizio di motivazione circa
fatti controversi e decisivi, omessa motivazione in ordine al-

1.2. – Si contesta che la Corte d’appello non avrebbe
tratto le dovute conseguenze dalla circostanza, pure dalla
stessa Corte ritenuta non contestata né contestabile, del progresso passaggio dei mezzi meccanici La Porta sul terreno poi
trasferito in proprietà della Cooperativa, per raggiungere
l’unico idoneo accesso al magazzino.
La situazione dei luoghi nel momento in cui il fondo era
stato frazionato con l’atto di esproprio vedeva, da un lato,
l’unico ingresso al magazzino rimasto in proprietà La Porta,
che costituiva opera visibile e permanente, destinata inequivocabilmente al transito di mezzi ingombranti, e, dall’altro
lato, il terreno sul quale i mezzi transitavano per raggiungere, dalla via pubblica, il magazzino.
Risultavano pertanto soddisfatte le condizioni richieste
dall’art. 1062 cod. civ., ed era priva di rilevanza in senso
contrario la circostanza che, all’indomani
dell’espropriazione, la Cooperativa avesse modificato lo stato
dei luoghi, asfaltato l’area a confine con la parete ovest dal
magazzino ed eliminato le tracce del passaggio dei mezzi. La
situazione dei luoghi, infatti, doveva essere accertata con
3

la mancata ammissione di prove.

~11111112P

-11111111L–

riferimento al momento della divisione del fondo, e tale accertamento poteva essere effettuato con qualunque mezzo di
prova, quindi anche per presunzioni, ovvero attraverso la prova testimoniale articolata dalle attrici, che non era stata

1.3. – In assunto delle ricorrenti, la Corte d’appello avrebbe omesso di valutare la peculiarità della situazione oggetto di esame, limitandosi ad affermare, in modo apodittico,
che la stessa non era inquadrabile nello schema normativo ricavabile dalla giurisprudenza di legittimità richiamata. In
questa prospettiva, la Corte d’appello aveva evidenziato che
mancava, nel caso di

specie,

il requisito essenziale della

possibilità di attuare in via Immediata l’esercizio dalla servitù, senza ulteriore attività a ciò finalizzata.
Il presupposto del ragionamento era però erroneo, poiché
la modifica dello stato dei luoghi, da parte della Cooperativa, era avvenuto in epoca successiva al decreto di esproprio,
1.4. – Alla luce dai rilievi evidenziati, le ricorrenti
contestano che non sarebbe individuabile la ratio decidendi
sottesa alla sentenza Impugnata.
2. – Le doglianze prospettate con l’unico articolato motivo sono infondate.
2.1. – Secondo la giurisprudenza consolidata di questa
Corte, l’accertamento dell’avvenuto acquisto della servitù per
destinazione del padre di

famiglia implica la verifica del
4

ammessa senza motivazione al riguardo.

~111111•111•11.111~

pregresso asservimento di una parte del fondo all’altra, desumibile dalla presenza di opere destinate all’esercizio della
servitù, le quali debbono esistere al momento in cui i due
fondi hanno cessato di appartenere all’unico proprietario.

rendere manifesto il carattere di stabilità dell’attività compiuta così compiuta e che, pertanto, nel caso di servitù di
passaggio, non è sufficiente l’esistenza di una strada o di un
percorso idonei allo scopo, essendo necessario che essi mostrino di essere stati posti in essere al preciso fine di dare
accesso attraverso il fondo preteso servente a quello preteso
dominante, in ciò consistendo il qu44uoluxis che dimostri la
loro specifica destinazione tall’esercizio della servitù.
Si è infine precisato che il requisito può ritenersi soddisfatto anche quando tali opere insistano sul fondo dominante
o su quello appartenente a terzi, così evidenziandosi la necessaria valorizzazione del profilo funzionale della situazione oggetto di verifica giudiziale (ex plurimis, Cass. sez. 2^,
sentenza n. 24856 del 2014, in motivazione, con richiami).
In definitiva, la situazione fattuale deve essere tale che
se i fondi fossero stati

ab origine di diversi proprietari,

sarebbe esistita una servitù.
2.2. – La sentenza oggetto dell’odierno ricorso ha ritenuto che, in considerazione della situazione dei luoghi, non po-

teva dirsi raggiunta la prova del pregresso asservimento di

5

Si è affermato, in particolare, che tali opere debbono

una parte del fondo all’altra. In particolare, non era sufficiente a tale scopo il fatto che il terreno oggetto di aspropriazione fosse utilizzato, in passato, anche per il transito
di automezzi che raggiungevano il magazzino, posto che occor-

stinata, per conformazione strutturale e funzionale, a quel
transito.
2.3. – Le ricorrenti lamentano, per contro, che la Corte
d’appello non avrebbe considerato, sotto il profilo funzionale, l’esistenza della apertura di ampiezza ragguardevole posta
nella parete ovest del magazzino. Tale apertura, che era
l’unico accesso al magazzino, costituiva il segno visibile
dell’esercizio della servitù di passaggio, che si svolgeva necessariamente sul terreno limitrofo, poi espropriato.
La questione così posta non attinge alla ratio decidendi
della sentenza impugnata, che si fonda, come già detto, sul
rilievo della mancanza di prova del pregresso asservimento di
una porzione di fondo all’altro, mentre la prospettazione del
passaggio necessitato, in quanto unico accesso alla via pubblica per il fondo asseritamente divenuto dominante, non risulta esaminata nella sentenza d’appello – peraltro non censurata sotto il profilo dell’omessa pronuncia -, e pertanto non
può formare oggetto di valutazione per la prima volta in questa sede.

6

reva che la strada fosse originariamente ed obiettivamente de-

3. – Al rigetto del ricorso principale, che assorbe i ricorsi incidentali condizionati, di identico tenore, segue la
condanna delle ricorrenti principali al pagamento delle spese
del presente giudizio, liquidate come in dispositivo.

La Corte rigetta il ricorso principale, assorbiti i ricorsi
incidentali condizionati, o condanna le ricorrenti al rimborso
delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi
euro 2.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, per ciascuna
parte resistente.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della II Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 14 maggio

PER QUESTI ma=

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA