Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12962 del 23/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 23/05/2017, (ud. 10/03/2017, dep.23/05/2017),  n. 12962

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6963/2014 proposto da:

FALLIMENTO DELLA (OMISSIS) S.R.L. – C.F. (OMISSIS), in persona del

Curatore FALLIMENTO (OMISSIS) S.R.L. – C.F. (OMISSIS), in persona

del Curatore, elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato

ANDREA CASTELLUCCI;

– ricorrenti –

contro

(OMISSIS) S.R.L. – P.I. (OMISSIS)0, in persona del suo legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

FLAMINIA 135, presso lo studio dell’avvocato MARCO MORETTI,

rappresentata e difesa dall’avvocato MARCO CASSIANI;

– controricorrente –

e contro

N.C., M.R., GEMOS SOC.COOP.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 283/2014 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata 1’11/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/03/2017 dal Consigliere Dott. ANDREA SCALDAFERRI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, rilevato che la Curatela del fallimento della (OMISSIS) s.r.l. e del fallimento della (OMISSIS).s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione della sentenza n. 283/2014, depositata in data 11 febbraio 2014, con la quale la Corte d’appello di Firenze, in accoglimento del reclamo proposto da (OMISSIS). ai sensi della L. Fall., art. 18, ha revocato la sentenza con la quale il Tribunale di Firenze aveva dichiarato il fallimento della società di fatto ritenuta esistente tra la società reclamante e la fallita (OMISSIS);

che l’intimata (OMISSIS).s.r.l. resiste con controricorso, illustrato anche da memoria;

considerato che con unico motivo di ricorso si censura, per violazione di norme di diritto (artt. 2361 e 2384 c.c.), la ritenuta impossibilità di configurare una società irregolare partecipata da società di capitali in assenza della delibera assembleare e della specifica informativa di bilancio prescritte dall’art. 2361 c.c., comma 2;

ritenuto che la doglianza è fondata, alla luce dell’orientamento espresso più volte da questa corte di legittimità successivamente al deposito della sentenza impugnata ed alla proposizione del ricorso in esame (cfr. Cass. Sez. 1 n. 1095 del 21/01/2016; n. 10507 del 20/05/2016), secondo cui, in sintesi, la partecipazione di una società a responsabilità limitata in una società di persone, anche di fatto, costituisce atto gestorio proprio dell’organo amministrativo non soggetto alla Delib. assembleare di cui all’art. 2361 c.c. (norma dettata per la società per azioni), nè alla previa decisione autorizzativa dei soci a norma dell’art. 2479 c.c., comma 2, n. 5 (salva l’ipotesi, qui neppure dedotta, che l’assunzione della partecipazione comporti un significativo mutamento dell’oggetto sociale); sì che, accertata l’esistenza di una società di fatto insolvente della quale uno o più soci illimitatamente responsabili siano società a responsabilità limitata, il fallimento in estensione di queste ultime costituisce una conseguenza ex lege (L. Fall., art. 147, comma 1);

ritenuto pertanto che, in accoglimento del ricorso, si impone la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio della causa alla corte d’appello fiorentina che, in diversa composizione, procederà ad un nuovo esame nel rispetto dei principi di diritto sopra esposti, regolando anche le spese di questo giudizio;

che infine deve escludersi la sussistenza, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato dovuto per il ricorso.

PQM

 

cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Firenze, che in diversa composizione provvederà anche al regolamento delle spese di questo giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 maggio 2017

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