Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12962 del 13/05/2021

Cassazione civile sez. III, 13/05/2021, (ud. 10/03/2021, dep. 13/05/2021), n.12962

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16059-2019 proposto da:

N.D., rappresentato e difeso dall’avv. COSIMO PIO DI

BENEDETTO, presso il quale è elettivamente domiciliato;

– ricorrente –

contro

HDI ASSICURAZIONI SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARLO

POMA 4, presso lo studio dell’avvocato PAOLO GELLI, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

P.R., e P.E.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1145/2018 del TRIBUNALE di SALERNO, depositata

il 09/04/2018;

udita la relazione della causa svolta il 10/03/2021 dal Consigliere

Dott. CHIARA GRAZIOSI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con atto di citazione del 4 novembre 2005 N.D. conveniva davanti al Giudice di pace di Salerno P.R., P.E. e HDI Assicurazioni S.p.A. per ottenerne il risarcimento dei danni patrimoniali che gli sarebbero derivati da un sinistro stradale in cui P.R., conducente di un’automobile, si era scontrata con la motocicletta del N.. Si costituiva la compagnia assicuratrice, gli altri convenuti rimanendo contumaci.

Con sentenza del 27 febbraio 2007 il Giudice di pace rigettava la domanda per difetto di prova.

Il N. proponeva appello, cui resisteva solo la compagnia assicuratrice e che il Tribunale di Salerno rigettava con sentenza del 30 aprile 2018, motivando che dalla istruttoria “apparirebbe evidente” un concorso di colpa tra i due conducenti nella causazione dell’evento, ma che l’appellante aveva chiesto di dichiarare la totale responsabilità di controparte senza avere “tempestivamente formulato alcuno specifico motivo” sul concorso di colpa, essendo tardiva “la richiesta subordinata… in comparsa conclusionale”, e il Tribunale non avrebbe potuto dichiarare d’ufficio il concorso di colpa, come avrebbe insegnato Cass. 22811/2017.

2. Ha presentato ricorso il N.; si è difesa con controricorso la compagnia assicuratrice.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

3. Il ricorso è articolato in due motivi.

3.1 Il primo motivo denuncia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, errato e/o omesso esame di fatto discusso e decisivo per mancata valutazione della consulenza tecnica d’ufficio di ricostruzione dinamica del sinistro, dalla cui “semplice lettura” risulterebbe che l’automobile sarebbe stata l’unica responsabile tra i due veicoli.

3.2 Il secondo motivo denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione dell’art. 112 c.p.c. per errata valutazione della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del “principio” dell’ultrapetizione.

L’accertamento della colpa esclusiva e/o concorrenziale potrebbe risultare anche indirettamente tramite l’accertamento del nesso eziologico esclusivo dell’evento dannoso con il comportamento dell’ulteriore conducente (Cass. sez. 3, 31 luglio 2013 n. 18340) e, qualora si accerti colpa grave di uno dei due conducenti, il giudice di merito dovrebbe comunque accertare l’eventuale responsabilità concorrente dell’altro.

La corresponsabilità è quindi domanda implicita inclusa nella domanda principale: non sarebbe violato il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato qualora si riconosca un minus rispetto a quanto domandato.

Il giudice, poi, dovrebbe tenere in conto il contenuto sostanziale della domanda, non vincolandosi alla lettera. D’altronde, per la domanda di risarcimento di danni, l’attore potrebbe anche aumentare il quantum richiesto all’udienza di precisazione delle conclusioni se ciò non comporta l’introduzione di fatti nuovi (Cass. 1083/2011). L’arresto invocato dal Tribunale – Cass. 22811/2017 – sarebbe comunque non pertinente alla tematica.

4.1 Il primo motivo risulta manifestamente inammissibile perchè di contenuto direttamente fattuale e, a monte, per difetto di autosufficienza in quanto indica soltanto la pag.6 della consulenza tecnica d’ufficio. Peraltro.

4.2 Il secondo motivo, invece, risulta ictu oculi pienamente fondato: il più contiene sempre il meno; l’arresto citato dal Tribunale – Cass. sez. 3, ord. 29 settembre 2017 n. 22811, non massimata – è davvero del tutto privo di pertinenza (in un caso di sinistro stradale mortale per scontro tra auto e motociclo in cui era morto il motociclista, il primo giudice aveva ritenuto esclusiva la responsabilità dell’automobilista, che non era assicurato; l’appello fu proposto dalla compagnia designata dal FGVS per chiedere di contenere il quantum risarcitorio entro il massimale e la Corte d’appello decise sull’an della responsabilità, ritenendo non superabile la presunzione di pari responsabilità ex art. 2054 c.c., comma 2, così compiendo una evidente ultrapetizione, ragione per cui fu accolto il ricorso per cassazione).

5. Il ricorso pertanto deve essere accolto nel secondo motivo, con conseguente cassazione in relazione della sentenza impugnata e rinvio, anche per le spese processuali, al Tribunale di Salerno in persona di diverso giudice monocratico.

PQM

Accoglie il secondo motivo del ricorso, dichiarato inammissibile il primo, cassa in relazione e rinvia, anche per le spese processuali, al Tribunale di Salerno.

Così deciso in Roma, il 10 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2021

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