Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12961 del 23/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 23/05/2017, (ud. 27/04/2017, dep.23/05/2017),  n. 12961

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14907/2016 proposto da:

G.P.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI

SCIPIONI 268-A, presso o studio dell’avvocato ALESSIO PETRETTI, che

la rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente agli avvocati

PAOLO BONOMI e PAOLO GIUDICI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende cupe legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5264/42/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 03/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 27/04/2017 dal Consigliere Dott. GIULIA IOFRIDA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

G.P.S. propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate (che resiste con controricorso), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 5264/42/2015, depositata in data 3/12/2015, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione di una cartella di pagamento emessa per IRPEF dovuta in relazione all’anno d’imposta 2008 – è stata confermata la decisione di primo grado, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo della contribuente.

In particolare, i giudici d’appello, nel respingere il gravame della contribuente, hanno sostenuto che la sentenza di primo grado andava confermata in quanto “il ricorso avverso la cartella esattoriale” non conteneva “nessun motivo specifico e neppure generico avverso il provvedimento impugnato”, essendosi la ricorrente limitata ad affermare che “l’omissione” era dovuta ad una personale “transitoria difficoltà economica” ed a “chiedere una sorta di moratorià.

A seguito di deposito di proposta ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in Camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti; il Collegio ha disposto la redazione della ordinanza con motivazione semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La ricorrente lamenta, con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, avendo la C.T.R. dichiarato inammissibile l’appello, pur contenente motivi specifici di impugnazione. Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta poi un vizio di “insufficiente motivazione”, in violazione dell’art. 111 Cost. e art. 132 c.p.c..

2. La prima censura è inammissibile, in quanto non coglie la ratio della decisione impugnata, con la quale non è stato dichiarato inammissibile il gravarne D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 53, ma è stata confermata la statuizione dei giudici di primo grado di inammissibilità del ricorso introduttivo per difetto di motivi specifici di impugnazione della cartella di pagamento.

3. Anche la seconda censura è inammissibile.

Come rilevato da questa Corte (Cass. 21257/2014), “dopo la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134, l’omessa pronunzia continua a sostanziarsi nella totale carenza di considerazione della domanda e dell’eccezione sottoposta all’esame del giudicante, il quale manchi completamente perfino di adottare un qualsiasi provvedimento, quand’anche solo implicite, di accoglimento o di rigetto, invece indispensabile alla soluzione del caso concreto; al contrario, il vizio motivazionale previsto dell’art. 360 c.p.c., n. 5), presuppone che un esame della questione oggetto di doglianza vi sia pur sempre stato da parte del giudice di merito, ma che esso sia affetto dalla totale pretermissione di uno specifico fatto storico, oppure che si sia tradotto nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettiva mente incomprensibile”, esclusa, invece, qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione”.

Nella specie, non ricorre un vizio di motivazione apparente, avendo i giudici della C.T.R. esposto le ragioni di reiezione dell’appello e di conferma della decisione di primo grado.

3. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

 

La Corte respinge il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese processuali nel presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 3.500,00, a titolo di compensi, oltre eventuali spese prenotate a debito.

Ai sensi dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 27 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 maggio 2017

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