Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12961 del 22/06/2016


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Cassazione civile sez. I, 22/06/2016, (ud. 20/05/2016, dep. 22/06/2016), n.12961

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMO CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8121-2012 proposto da:

RHEINMETALL MASCHINENBAU GMBH, (p.i. (OMISSIS)), quale società

risultante dalla fusione di JAGENBERG

GRUNDSTUCKVERWALTUNGSGESELLSCHAFT MBH e JAGENBERG DIANA GMBH, in

persona dei legali rappresentanti pro tempore, e VOITH PAPER S.R.L.

(p.i. (OMISSIS)), quale società incorporante di MACCHINCARTA

S.P.A., in persona dei legali rappresentanti pro tempore,

elettivamente domiciliate in ROMA, VIA DORA 2, presso l’avvocato

GABRIELE LIUZZO, che le rappresenta e difende unitamente

all’avvocato LAMBERTO LIUZZO, giusta procura speciale per Notaio

dott. BERTOLD REINARTZ di DUSSELDORF – UR.N. 298/2012 del 20.3.2012

e procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

BOBST S.A., in persona dei legali rappresentanti pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 99, presso

l’avvocato CARMINE PUNZI, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato GUALTIERO LUCA DRAGOTTI, giusta procura speciale per

Notaio HENRI LAUFER di LOSANNA – N.5’880 del 19.4.2012 con

Apostille;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2625/2011 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 30/09/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/05/2016 dal Consigliere Dott. LOREDANA NAZZICONE;

udito, per le ricorrenti, l’avv.to FAUZAU LAMBERTO che si riporta e

chiede l’accoglimento del ricorso; uditi, per la controricorrente,

gli Avvocati DRAGOTTI GUALTIERO L. e ANTONIO D’ALESSIO, con delega,

che hanno chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 30 settembre 2011, la Corte d’appello di Milano ha confermato la decisione di primo grado del 15 novembre 2007, che ha condannato in solido la Jagenberg Diana GmbH e la Macchincarta s.p.a. al risarcimento del danno in favore della Bobst s.a. nella misura di 500.000,00, in relazione alla contraffazione del brevetto europeo EP O 610791, esteso in Italia, concernente il macchinario “Diana Pro” per lavorare la carta.

La corte territoriale ha rilevato che la sentenza parziale del Tribunale di Milano del 5 luglio 2005, la quale ha accertato la contraffazione del brevetto, è stata confermata dalla medesima corte d’appello ed è passata in giudicato.

Quindi, ha ritenuto che sussistono elementi per ritenere come la pretesa riproduzione di un unico esemplare del macchinario, a meri fini di esposizione in una fiera, sia deduzione tardiva ed indimostrata, sussistendo al contrario molteplici elementi indiziari, che fondano il convincimento di una certa diffusione del macchinari medesimi.

In mancanza della produzione delle scritture contabili, rifiutata dalla convenuta, va condivisa la liquidazione in via equitativa ex art. 1226 c.c., operata dal tribunale sulla base del criterio degli utili presumibili conseguiti dal contraffattore e tenuto conto che uno solo di detti complessi macchinari ha un valore di mercato di circa 500.000,00, anche alla luce del nuovo D.Lgs. n. 30 del 2005, art. 125.

Propongono ricorso per cassazione le soccombenti, affidato ad un motivo. Resiste l’intimata con controricorso. Le parti hanno depositato altresì la memoria di cui all’art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo, le ricorrenti deducono la violazione degli art. 1226 e 2697 c.c., artt. 116, 118 e 210 c.p.c., D.Lgs. n. 30 del 2005, artt. 121 e 125 oltre che il vizio di insufficiente e illogica motivazione, per avere la corte del merito ritenuto sussistere un danno da contraffazione, nonostante le convenute avessero negato che la macchina fosse stata immessa sul mercato, ed avendo la corte basato la decisione unicamente sull’inottemperanza all’ordine di esibizione delle scritture contabili, dalle quali desumere i profitti conseguiti dalla vendita del macchinario: tuttavia, l’art. 116 c.p.c. non può fondare la prova piena, ma unicamente un argomento di prova;

nè la dimostrazione del quantum avrebbe potuto essere tratta dall’istanza di cauzione presentata dalle ricorrenti in primo grado, la quale ipotizzava un profitto futuro e non già conseguito.

2. – Il motivo è infondato.

Con esso si contesta l’accertamento effettuato dalla corte d’appello circa l’avvenuta commercializzazione del macchinario, che parte ricorrente sostiene mai avvenuta, avendo realizzato solo un prototipo.

Questa Corte ha da tempo chiarito come il risarcimento del danno da contraffazione, in assenza di elementi in base ai quali poter stabilire con certezza in che misura la presenza sul mercato del prodotto contraffatto abbia cagionato una perdita effettiva di quote di fatturato in capo al titolare della privativa, può essere liquidato secondo il criterio equitativo, fondato sugli utili presumibili conseguiti dal contraffattore.

Si tratta di criterio ora espressamente previsto dal D.Lgs. n. 30 del 2005, art. 125 richiamato pure dalla sentenza impugnata, norma secondo cui è ammesso non solo il ricorso alla liquidazione equitativa ai sensi dell’art. 1226 c.c., ma anche ai criteri delle conseguenze economiche negative, compreso il mancato guadagno, del titolare del diritto leso e dei benefici realizzati dall’autore della violazione.

In particolare, laddove sia provato il danno, ma l’accertamento del suo ammontare e dunque la sua liquidazione presentino gravi difficoltà, il giudice possa procedere secondo equità esercitando il suo prudente apprezzamento discrezionale: e, nell’esercizio di tale potere, la valutazione equitativa del danno, in quanto inevitabilmente caratterizzata da un certo grado di approssimazione, è suscettibile di rilievi in sede di legittimità, sotto il profilo del vizio della motivazione ai sensi del precedente testo del’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, solo se difetti totalmente la giustificazione che quella statuizione sorregge, o macroscopicamente si discosti dai dati di comune esperienza, o sia radicalmente contraddittoria (Cass. 3 giugno 2015, n. 11464).

Ai fini della individuazione di tali parametri, il giudice, d’altro canto, ben può utilizzare anche le prove desunte dalla stessa condotta processuale della parte, ai sensi dell’art. 116 c.p.c., comma 2.

Nè coglie nel segno l’assunto, secondo cui tale condotta potrebbe solo costituire un argomento di prova, inidoneo a fondare da solo la decisione.

Al contrario, si deve ribadire che – ai sensi della norma suddetta –

il giudice può desumere argomenti di prova dalle risposte all’interrogatorio libero, dal loro rifiuto ingiustificato a consentire le ispezioni e, in generale, dal contegno delle parti nel processo: contegno che, alla stregua del prudente apprezzamento del giudice, ben può costituire anche unica fonte di prova.

In tal senso, è stato così chiarito che la natura giuridica non confessoria dell’interrogatorio libero non esclude che da quelle dichiarazioni il giudice tragga il proprio convincimento quale unica fonte di prova (Cass. 1 ottobre 2014, n. 20736); che la confessione stragiudiziale a terzi, quale dichiarazione contenente l’enunciazione di fatti obiettivi a sè sfavorevoli, è liberamente valutabile dal giudice, in relazione agli altri elementi acquisiti nel corso della causa oppure quale unica fonte di prova (Cass. 1 aprile 2014, n. 7529); che la dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, secondo cui la società dispone della competenza ed esperienza richieste in materia di operazioni in valori mobiliari costituisce argomento di prova che il giudice può porre a base della propria decisione, anche come unica e sufficiente fonte di prova in difetto di ulteriori riscontri, per quanto riguarda la sussistenza in capo al soggetto che richieda di compiere operazioni nel settore dei valori mobiliari dei presupposti per il riconoscimento della sua natura di operatore qualificato (Cass. 26 maggio 2009, n. 12138); che nel giudizio di accertamento della paternità naturale il rifiuto di sottoporsi ad indagini ematologiche è comportamento valutabile anche da solo (Cass. 25 marzo 2015, n. 6025); che al contegno della parte, insomma, si può attribuire anche il valore di unica fonte di prova (sin da Cass. 25 giugno 1985, n. 3800).

Nella specie, la sentenza impugnata ha fornito ampia ed adeguata motivazione, del tutto sufficiente sotto il profilo della coerenza e delle argomentazioni e della valutazione degli elementi probatori acquisiti in giudizio: la motivazione appare, in particolare basata sulle stesse dichiarazioni rese dalla parte, oltre che sul mancato adempimento dell’ordine di esibizione, dal quale la corte d’appello ha desunto convincenti elementi di valutazione.

Il ricorso non merita quindi accoglimento.

3. – Le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti in solido al rimborso delle spese di lite, nella misura di Euro 8.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre agli accessori, come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2016

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