Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12961 del 09/06/2014


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 12961 Anno 2014
Presidente: ODDO MASSIMO
Relatore: ABETE LUIGI

SENTENZA
sul ricorso 26440 — 2008 R.G. proposto da:
GRAZIAN GIULIANO — c.f. GRZGLN47C08B511D — rappresentato e difeso
congiuntamente e disgiuntamente in virtù di procura speciale a margine del ricorso dagli
avvocati Francesca Messina e Ardo Arzeni ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via
Pompeo Magno, n. 3, presso lo studio dell’avvocato Sandro Fiorentini.
RICORRENTE
contro
CANTIERI BALSAMO s.r.l. in liquidazione — p.i.v.a. 00087380747 — in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in virtù di procura speciale in calce al
controricorso dagli avvocati Antonio Bolognese e Mario Chirico ed elettivamente domiciliata
in Roma, alla via G. Porro, n. 18, presso lo studio dell’avvocato G. Vivaldi.
CONTRORICORRENTE
Avverso la sentenza n. 548 dei 21.6/7.9.2007 della corte d’appello di Lecce,

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Data pubblicazione: 09/06/2014

Udita la relazione della causa svolta all’udienza pubblica del 2 aprile 2014 dal consigliere
dott. Luigi Abete,
Udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale dott. Vincenzo
Gambardella, che ha concluso per il rigetto del ricorso,
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Brindisi la “Cantieri Balsamo” s.r.1..
Esponeva che giusta lettera in data 29.1.1992 aveva ricevuto incarico dalla s.r.l. convenuta
perché curasse ed istruisse 1′ iter per l’erogazione alla medesima società di un mutuo a tasso
agevolato e di un finanziamento a fondo perduto ex lege n. 64/1986; che la convenuta si era
obbligata a corrispondergli un compenso pari al 3% della complessiva erogazione; che,
all’esito del suo intervento, la “Centro Banca di Milano” aveva deliberato il finanziamento in
misura pari a lire 564.000.000; che tuttavia il finanziamento non era stato erogato, giacché la
s.r.l. non aveva prestato la fideiussione richiesta.
Chiedeva che la “Cantieri Balsamo” fosse condannata a corrispondergli la somma di lire
5.076.000, pari all’ultima tranche del compenso ad egli spettante.
Costituitasi, la convenuta s.r.l. deduceva la nullità della pattuizione siglata con l’attore,
giacché postulante, per sua natura, l’iscrizione del Grazian nell’albo degli intermediari
finanziari.
Chiedeva il rigetto dell’avversa domanda ed, in via riconvenzionale, la condanna
dell’attore alla restituzione del corrispettivo già percepito.
Con sentenza n. 1048/2005 il tribunale di Brindisi accoglieva la domanda dell’attore.
Interponeva appello la “Cantieri Balsamo” s.r.1..
Si costituiva e resisteva Giuliano Grazian.

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Con atto in data 28.4.1995 Giuliano Grazian citava a comparire innanzi al tribunale di

Con sentenza n. 548 dei 21.6/7.9.2007 la corte d’appello di Lecce accoglieva il gravame e,
per l’effetto, rigettava la domanda spiegata da Giuliano Grazian, accoglieva la domanda
riconvenzionale esperita dalla “Cantieri Balsamo” e, conseguentemente, condannava
l’appellato a restituire alla s.r.l. appellante la somma di euro 6.116,91, oltre interessi dalla
domanda al saldo, compensava integralmente le spese del doppio grado.

29.1.1992 risultava che l’appellato era stato incaricato “della cura e trattazione della domanda
durante l’intero iter sino alla erogazione del finanziamento” (così sentenza d’appello, pag. 4);
che, dunque, “l’incarico.., comprendeva anche il rapporto con il soggetto che avrebbe dovuto
erogare il finanziamento, sino all’ottenimento dei benefici” (così sentenza d’appello, pag. 4),
sicché l’opera professionale espletata rientrava “nell’ambito della attività di intermediazione
per i contratti di finanziamento, come tale richiedente l’iscrizione nell’apposito albo” (così

sentenza d’appello, pag. 5); che, al contempo, dalla documentazione allegata non era dato
desumere l’iscrizione dell’appellato nella residuale “quarta sezione del ruolo dei mediatori….
nella quale vengono iscritti.., tutti gli altri agenti che non trovano collocazione in una delle
altre tre sezioni precedenti,… in particolare i soggetti che svolgono attività di intermediazione
per i contratti di finanziamento (per i quali è stata successivamente prevista dalla 1. n. 108 del
1996 l’istituzione di un apposito albo)…” (così sentenza d’appello, pagg. 5 – 6); che,
conseguentemente, il Grazian non solo non aveva diritto ad alcun compenso, ma era tenuto a
restituire la somma di euro 6.116.91 già percepita.
Ha proposto ricorso avverso tale sentenza Giuliano Grazian, chiedendone, sulla scorta di
tre motivi, la cassazione; con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese di lite.
La “Cantieri Balsamo” ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile e
comunque rigettarsi l’avverso ricorso, con il favore delle spese del giudizio di legittimità.

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Evidenziava, tra l’altro, la corte leccese che dall’esame della lettera d’incarico in data

Con comparsa in data 26.3.2013, con procura speciale a margine conferita all’avvocato
Antonio Bolognese, si è costituito il curatore del fallimento — dichiarato dal tribunale di
Brindisi con sentenza in data 8.2.2011 – della “Cantieri Balsamo” s.r.1., che ha reiterato le
conclusioni tutte in precedenza formulate dalla società in bonis.
MOTIVI DELLA DECISIONE

fallimento della “Cantieri Balsamo” s.r.1..
E’ sufficiente il riferimento all’insegnamento a sezioni unite di questa Corte, secondo cui
nel giudizio di cassazione la procura speciale non può essere rilasciata a margine o in calce ad
atti diversi dal ricorso o dal controricorso, stante il tassativo disposto dell’art. 83, 3° co.,
c.p.c., che implica la necessaria esclusione dell’utilizzabilità di atti diversi da quelli suindicati;
pertanto, se la procura non è rilasciata contestualmente a tali atti, è necessario il suo
conferimento nella forma prevista dal 2° co. dello stesso articolo, cioè con atto pubblico o con
scrittura privata autenticata, facenti riferimento agli elementi essenziali del giudizio, quali
l’indicazione delle parti e della sentenza impugnata (in tal senso Cass. sez. un. 12.6.2006, n.

13537, ove si soggiunge che né ad una conclusione diversa può pervenirsi nel caso in cui
debba sostituirsi il difensore nominato con il ricorso, deceduto nelle more del giudizio, non
rispondendo alla disciplina del giudizio di cassazione il deposito di atti redatti dal nuovo
difensore su cui possa essere apposta la procura speciale).
Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione degli artt. 1754 e ss. c.c..
Adduce che “nel caso di specie esisteva.., uno specifico rapporto di mandato che legava il
Grazian alla Cantieri Balsamo in nome e per conto della quale egli agiva ai fini della
predisposizione e dell’istruzione della pratica di finanziamento” (così ricorso, pag. 13), il che,
contrariamente a quanto assunto dalla corte leccese, “rende incompatibile ed illegittima la

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Va previamente dichiarata invalida e tamquam non esset la costituzione del curatore del

riconduzione dell’attività svolta dal sig. Grazian in favore della Cantieri Balsamo alla figura
della mediazione” (così ricorso, pag. 13).
Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione degli artt. 1754 e ss. c.c.; in
relazione all’art. 360, 1° co., n. 5), c.p.c. il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria
motivazione circa un fatto decisivo e controverso per il giudizio.

già quella della mediazione; che l’obbligo “era quello di predispone la documentazione
idonea a provare la validità tecnica, finanziaria ed economica dell’iniziativa … ed ad integrare
la relativa documentazione se richiesto dall’Istituto preposto all’istruzione della pratica” (così

ricorso, pag. 15); che “il semplice fatto di avere un rapporto con un terzo con il quale si deve
concludere l’affare,… non è elemento sufficiente a qualificare il contratto come mediazione”

(così ricorso, pag. 15); che la circostanza che “si fosse obbligato a svolgere una specifica
attività giuridica.., e di curare l’esecuzione di un affare è incompatibile con l’esistenza di un
rapporto di mediazione” (così ricorso pag. 16).
Con il terzo motivo il ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1754
c.c. in relazione all’art. 9 legge n. 64/1986, agli artt. 69 e 71 legge n. 218/1978 ed all’art. 2
d.p.r. n. 287/2000; altresì, in relazione all’art. 360, 1° co., n. 5), c.p.c., il vizio di omessa,
insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il
giudizio.
Adduce che, atteso il disposto dell’art. 9 della legge n. 64/1986 e dell’art. 71 della legge n.
218/1978, egli ricorrente “nulla avrebbe potuto fare, quale ipotetica opera di mediazione,
potendo unicamente depositare la documentazione integrativa richiesta” (così ricorso, pag.
21).

Si giustifica la contestuale disamina dei motivi tutti di ricorso, giacché strettamente
connessi.
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Adduce che nel caso di specie l’obbligazione assunta era quella propria del mandato non

Tutti i motivi in ogni caso sono destituiti di fondamento ed immeritevoli di seguito.
L’art. 3 del d.m. n. 452 del 21.12.1990, recante il regolamento di attuazione della legge n.
39 del 3.2.1989, prefigura, al 1° co., la suddivisione in quattro sezioni – sezioni a), b), c) e d) del ruolo di cui all’art. 2 della legge n. 39/1989 ovvero del ruolo degli agenti di affari in
mediazione.

“gli agenti muniti di mandato a titolo oneroso”, nella sezione d) “gli agenti che svolgono
attività per la conclusione di affari relativi al settore dei servizi, nonché tutti gli altri agenti
che non trovano collocazione in una delle sezioni precedenti”.
Nella fattispecie è fuor di contestazione che il ricorrente fosse iscritto nel ruolo degli
agenti di affari in mediazione (“dalla documentazione in atti risulta invece che il Grazian era
iscritto nell’albo degli agenti di affari in mediazione che nel ruolo agenti e rappresentanti di
commercio della Camera di Commercio di Brindisi”: così sentenza d’appello, pag. 5),
verosimilmente nella sezione c) di cui all’art. 3, 2° co., d.m. n. 452/1990.
E’ incontestabile, inoltre, che il medesimo Grazian non fosse iscritto nella sezione d).
A tal ultimo riguardo si rileva, in verità, che a pag. 24 del ricorso il ricorrente ha dedotto
testualmente: “nello specifico risulta quale data di inizio attività quella del 02.01.1991 e
l’iscrizione quale Agente rappresentante di commercio, Agente con mandato a titolo oneroso,
Agente in servizi vari”. Nondimeno, in spregio al canone di cosiddetta autosufficienza del
ricorso per cassazione, quale positivamente sancito all’art. 366, 1° co., n. 6), c.p.c. (al
riguardo cfr. Cass. 20.1.2006, n. 1113), il ricorrente per nulla ha provveduto a riprodurre nel
corpo del ricorso il tenore dell’iscrizione quale “agente in servizi vari”, ovvero dell’iscrizione
nella sezione d), onde consentire a questa Corte il debito ed imprescindibile riscontro.
E’ fuor di dubbio, altresì, siccome questa Corte ha esplicitato (cfr. Cass. 17.5.1999, n.
4800), che nella quarta sezione del ruolo dei mediatori destinata agli agenti in servizi vari
6

Segnatamente il 2° co. dell’art. 3 del d.m. cit. prevede che nella sezione c) sono iscritti

devono (recte: dovevano) essere iscritti, atteso il suo carattere residuale, in particolare, i
soggetti che svolgono attività di intermediazione per i contratti di finanziamento – soggetti per
i quali è stata successivamente prevista dalla legge n. 108/1996 l’istituzione di un apposito
albo – con la conseguenza che, in difetto di iscrizione, non compete giusta la previsione
dell’art. 2231 c.c. al mediatore finanziario per l’opera prestata il diritto al compenso.

cui all’art. 16 della legge n. 108/1996 e di cui al d.p.r. n. 287/2000 (l’uno — eccezion fatta per

il 9 0 co. – e l’altro ora abrogati dall’art. 28 del dec. lgs. n. 141 del 13.8.2010) – abbia fatto
venir meno, per questa categoria di soggetti, l’applicabilità della disciplina generale di cui alla
legge n. 39/1989 ed al relativo d.m. attuativo n. 452/1990.
In questo quadro si condivide il dictum della corte distrettuale secondo cui l’opera
professionale espletata rientrava “nell’ambito della attività di intermediazione per i contratti di
finanziamento” (così sentenza d’appello, pag. 5), come tale postulante l’iscrizione nella
sezione d) del ruolo degli agenti di affari in mediazione.
Più esattamente, ai fini della compiuta qualificazione dell’attività espletata da Giuliano
Grazian, si reputa che ben è possibile assumere a parametro di riferimento le previsioni
dell’art. 2 — rubricato “attività di mediazione creditizia” – del d.p.r. n. 287/2000: vero è che
trattasi di disposizione successiva all’insorgere dei fatti per cui è controversia, ciò nonostante
— ed al di là del rilievo per cui è lo stesso ricorrente a denunciarne la violazione — nulla
sembra ostare a che le enunciazioni positive di cui al medesimo art. 2 siano acquisite quali
criteri di ausilio onde segnare il percorso della corretta esegesi del 2° co. dell’art. 3 del d.m.
452/1990, in particolare ai fini dell’individuazione del discrimen tra l’obbligo di iscrizione
nella sezione c) (che il ricorrente ha assolto) e l’obbligo di iscrizione nella sezione d) (che il

ricorrente, viceversa, non ha assolto e da considerarsi operante nel caso di specie)del ruolo
degli agenti di affari in mediazione.

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Del resto si è riconosciuto in dottrina che la disciplina speciale sui mediatori creditizi — di

Nella delineata proiezione esegetica si evidenzia in primo luogo che la lata portata della
locuzione “mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari
finanziari determinati con la potenziale clientela al fine della concessione di finanziamenti
sotto qualsiasi forma” — di cui al 1° co. dell’art. 2 d.p.r. n. 287/2000 — da un canto, ben si
coniuga con la valenza, di ampio spettro, dell’espressione “attività per la conclusione di affari

carattere residuale, quale comprendente anche l’attività di intermediazione per i contratti di
finanziamento (cfr. Cass. 17.5.19999, n. 4800), della medesima sezione; dall’altro, appare,
siccome si è puntualizzato in dottrina, di tale ampiezza da ricomprendere ogni fenomeno
creditizio connesso con valori e disponibilità finanziarie e tale, quindi, da non lasciare spazio
ad alcuna residua operazione o servizio avente finalità creditizia.
In tal guisa, attesa l’innegabile finalizzazione dell’intervento di consulenza professionale
del Grazian all’erogazione in favore della “Cantieri Balsamo” di un mutuo a tasso agevolato e
di un finanziamento a fondo perduto ex lege n. 64/1986, a nulla rileva dedurre che l’obbligo
del ricorrente era semplicemente “quello di predispone la documentazione idonea a provare la
validità tecnica, finanziaria ed economica dell’iniziativa … ed ad integrare la relativa
documentazione se richiesto dall’istituto preposto all’istruzione della pratica” (così ricorso,

pag. 15), che “in ciò consisteva il… ” (così ricorso, pag. 15), che “nessuna trattativa era prevista in ordine
all’ammontare del finanziamento ovvero alle garanzie che dovevano essere concesse” (così

sentenza d’appello, pag. 22), che “nello specifico il soggetto erogante il finanziamento, pur
avendo incaricato speciali istituti bancari per l’istruzione della pratica e la materiale
irrogazione del finanziamento, era un ente pubblico, l’Agenzia per la Promozione dello
Sviluppo del Mezzogiorno” (così ricorso, pag. 23).

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relativi al settore dei servizi”, che fonda l’obbligo di iscrizione nella sezione d), e con il

Nella medesima dianzi delineata proiezione esegetica si evidenzia in secondo luogo che la
previsione “i mediatori creditizi svolgono la loro attività senza essere legati ad alcuna delle
parti da rapporti di collaborazione, di dipendenza, o di rappresentanza” — di cui al 2° co.
dell’art. 2 d.p.r. n. 287/2000 — non osta né alla qualificazione dell’attività del Grazian quale
patrocinata dalla corte leccese né, susseguentemente, alla configurabilità nella fattispecie

Si è affermato in dottrina — ed i rilievi sono da recepire senz’altro — che le suddette regole
di autonomia, imparzialità ed indipendenza non possono tuttavia tradursi nell’impossibilità di
riconnettere al rapporto di mediazione un fondamento di natura contrattuale ovvero che
possono ben rientrare nella fattispecie della “mediazione creditizia” quei rapporti di
mediazione – affatto infrequenti nelle prassi del settore bancario e finanziario – che abbiano,
alla base, un preciso incarico (anche complesso) al mediatore.
D’altronde, la letterale formulazione del 1° co. dell’art. 2 del d.p.r. n. 287/2000 dà ragione
univocamente della possibilità che si correli una banca od un intermediario finanziario alla
clientela mercé attività di consulenza
In tal guisa a nulla rileva né è incompatibile con l’operata riconduzione dell’attività dal
Grazian espletata nell’alveo “della attività di intermediazione per i contratti di finanziamento”
la circostanza che costui fosse contrattualmente legato alla “Cantieri Balsamo”, in nome e per
conto della quale evidentemente agiva, che “si fosse obbligato a svolgere una specifica attività
giuridica.., e di curare l’esecuzione di un affare” (così ricorso pag. 16).
E, del resto, questa Corte espressamente ammette la configurabilità, accanto alla
mediazione ordinaria, di una mediazione negoziale cosiddetta atipica, fondata su un contratto
a prestazioni corrispettive, con riguardo anche ad una soltanto delle parti interessate

(c. d.

mediazione unilaterale) (cfr. Cass. 5.9.2006, n. 19066, ove si specifica che tale ipotesi ricorre
nel caso in cui una parte, volendo concludere un affare, incarichi altri di svolgere un’attività
9

dell’obbligo – non assolto — di iscrizione nella sezione d).

intesa alla ricerca di un persona interessata alla conclusione del medesimo affare a
determinate, prestabilite condizioni; che tale figura rientra nell’ambito di applicabilità della
disposizione prevista dall’art. 2, 4° co., della legge n. 39/1989, che, appunto, disciplina anche
ipotesi atipiche di mediazione, stante la rilevanza, nell’atipicità, che assume il connotato
della mediazione, alla quale si accompagna l’attività ulteriore in vista della conclusione

nell’albo degli agenti di affari in mediazione di cui al menzionato art. 2 della citata legge n.
39/1989, ragion per cui il suo svolgimento in difetto di tale condizione esclude, ai sensi
dell’art. 6 della stessa legge, il diritto alla provvigione).
Il rigetto del ricorso giustifica la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del
giudizio di legittimità.
La liquidazione segue come da dispositivo.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare alla “Cantieri Balsamo”
s.r.l. la somma di euro 2.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della II sez. civ. della Corte Suprema di

dell’affare; che, pertanto, anche per l’esercizio di questa attività è richiesta l’iscrizione

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