Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12960 del 23/06/2015


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 12960 Anno 2015
Presidente: BUCCIANTE ETTORE
Relatore: MIGLIUCCI EMILIO

SENTENZA

sul ricorso 12545-2010 proposto da:
SEMILIA SARA SMLSRA73T55G273S, IERVOLINO ADRIANA
RVLDRN41D55G273N, SEMILIA PAOLA SMLPLA82D64G273H,
elettivamente domiciliate in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 37,
presso lo studio dell’avvocato MARCELLO FURITANO,
rappresentate e difese dall’avvocato ALESSANDRO
2015

ALGOZINI;
– ricorrenti –

1321

contro

SALERNO FRANCO SLRFNC52S10G2731, SCRIMA VINCENZA MARIA
SCRVCN54S59G273L, MOSCHITTA PIETRO MSCPTR40T20F126F,

,qc

Data pubblicazione: 23/06/2015

CACIOPPO

LILLA

CCPLLL49M70F126Y,

elettivamente

domiciliati in ROMA, PIAZZA DEL FANTE 2, presso lo
studio dell’avvocato GIOVANNI PALMERI, rappresentati e
difesi dall’avvocato GIACOMO D’ASARO;
– controricorrenti –

NAPOLI ROSALIA NPLRSL20P641370V, NAPOLI GIOVANNA
NPLGNN28R501147E, CONDOMINIO VIA MSE DI VILLABIANCA 95
PALERMO ;
– intimati

avverso la sentenza n. 441/2009 della CORTE D’APPELLO
di PALERMO, depositata il 13/03/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 12/05/2015 dal Consigliere Dott. EMILIO
MIGLIUCCI;
udito l’Avvocato D’ASSARO Giacomo, difensore dei
resistenti che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUCIO CAPASSO che ha concluso per
l’inammissibilità o comunque rigetto del ricorso.

nonchè contro

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
l.- Ottavio Semilia, in proprio e quale legale rappresentante
della società Sud Tirreno s.r.1., premesso di avere realizzato un
fabbricato, del quale aveva alienato gli appartamenti, rimanendone

nonchè di altro terreno, ai quali si accedeva da una stradella, in
parte condominiale e in parte di sua proprietà esclusiva, impugnava la
delibera del Condominio di via Marchese di Villabianca n. 95 in Palermo,
che aveva disposto la chiusura con una sbarra della stradella
condominiale, sulla quale era stata costituito diritto servitù di
passaggio in favore della area destinata a parcheggio nonchè in favore
della Sud Tirreno s.r.1., per carico e scarico merci.
Si costituiva il convenuto, chiedendo il rigetto della domanda; in
via riconvenzionale, la condanna del convenuto a adibire a
parcheggio la superficie destinata per legge.
Nel corso del giudizio intervenivano volontariamente
alcuni condomini i quali aderivano alle domande proposte dal
Condominio
Il giudizio

interrotto

a seguito di

incorporazione

della società Sud Tirreno s.r.1., nella Nuovi Orizzonti s.r.1., era
riassunto nei confronti di
parti, tranne

quest’ultima

e delle altre

il Condominio per cui il G.I. ordinava

l’integrazione del contraddittorio.
Con sentenza non definitiva dell’ 8 marzo 2000 il tribunale di
Palermo annullava la delibera impugnata condannando il Semilia e la
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proprietario di uno nonchè di parte dello spazio destinato a parcheggio

società Nuovi Orizzonti s.r.l. a consegnare le chiavi della sbarra
all’attore; dichiarava inammissibile la riconvenzionale spiegata dal
Condominio non avendo l’amministratore ricevuto mandato dall’ assemblea;
dichiarava ammissibile l’intervento.

immobiliari a favore dei condomini laddove non era stato previsto il
diritto di uso sull’area a parcheggio, disponeva consulenza tecnica volta
a quantificare lo spazio spettante a ciascuno dei condomini e il
supplemento di prezzo dovuto.
Con sentenza definitiva il tribunale condannava il Semilia e la
società Nuovi Orizzonti ad assegnare ai condomini intervenuti i posti
auto delle dimensioni di mq. 12,50 ciascuno; determinava in euro 9127,40
il prezzo da corrispondere.
Con sentenza N. 441/09 la Corte di appello di Palermo, in parziale
riforma della sentenza definitiva, dichiarava inammissibile la domanda
proposta nei confronti della società Nuovi Orizzonti; confermava nel
resto le sentenze impugnate.
I Giudici ritenevano quanto segue :
– l’eccezione di estinzione del giudizio per la mancata notifica
del ricorso in riashunzione nei confronti di tutti i litisconsorti,
sollevata con la comparsa conclusionale dalla società Nuovi Orizzonti,
era tardiva; peraltro, il Condominio si era costituito all’udienza
fissata per la prosecuzione del giudizio, sanando il vizio;
era da disattendersi anche l’eccezione secondo cui l’atto
riassuntivo non sarebbe stato proposto da coloro che avevano spiegato
2

Rilevato che èra nullo l’atto di trasferimento delle unità

intervento, essendovi stati meri errori materiali nella indicazione delle
parti
– la domanda con la quale gli interventori avevano invocato il
diritto reale di uso sullo spazio destinato a parcheggio era connesso

ammissibile mentre d’altra parte, la domanda riconvenzionale proposta
dal Condominio era stata dichiarata inammissibile per difetto di
legittimazione dell’amministratore;
– era confermata la sentenza non definitiva del tribunale che
aveva accertato e dichiarato, ai sensi dell’art. 41 sexies legge n.
1140/42, introdotto dall’art. 18 legge n. 765 del 1967) il diritto reale
di uso a favore degli appellati sullo spazio destinato a parcheggio ;

l’integrazione del prezzo era determinata in base a quanto

chiarito dal consulente tecnico, il quale aveva escluso che la stima
potesse essere effettuata in base al valore di mercato;

era, peraltro, riformata la sentenza definitiva laddove aveva

condannato la Nuova Orizzonti s.r.l. in solido con il Semilia ad
assegnare i posti auto, sul rilievo che la domanda formulata nei
confronti della predetta società soltanto con il ricorso in riassunzione
era inammissibile perchè nuova e comunque la predetta società non era
il costruttore e non aveva sottoscritto gli atti che vincolavano l’area
a parcheggio.
2.- Avverso tale decisione propongono ricorso per cassazione gli eredi.
Semina sulla base di cinque motivi.
Resistono con controricorso il Salerno, la Scrima e la Cacioppo e il
3

con il rapporto dedotto in giudizio dall’attore, per cui l’intervento era

-

Moschitta.
Le parti hanno depositato memoria illustrativa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

contraddittorio del giudizio di cassazione la mancata notificazione
del ricorso alla società Nuovi Orizzonti s.r.1., posto che la statuizione

con la quale, in riforma della sentenza definitiva del tribunale, è

stata

rigettata la domanda proposta nei suoi

interventorí

è passata in cosa

confronti dagli

giudicata, non essendo stata

impugnata: ne consegue che la predetta società deve ritenersi
ormai estranea alle questioni che ancora formano oggetto del ricorso
per cassazione.
1.1. – Il primo motivo censura la sentenza impugnata laddove aveva
ritenuto tardivamente proposta la eccezione di estinzione sollevata con
l’apppello da parte del Semilia: rileva che il ricorrente nel
giudizio di primo grado non si era costituito successivamente alla
dichiarazione di interruzione del giudizio e aveva sollevato l’eccezione
tempestivamente ovvero con l’atto di appello.
1.2. – Il motivo è infondato.
Indipendentemente dalla tardività o meno della eccezione, è
assorbente rilevare che non si era verificata alcuna causa di estinzione
del processo, posto . che non è contestato che l’atto di riassunzione
fosse stato tempestivamente depositato (nel termine semestrale): l’unica
doglianza sollevata con l’appèello – secondo da quanto esposto con il
4

Preliminarmente va considerato che non incide sulla integrità del

ricorso – aveva riguardato la mancata notificazione dell’atto di
riassunzione nei confronti del Condominio. Al riguardo, va ricordato
che, quando il processo sia stato dichiarato interrotto, la riassunzione
è tempestiva quando il relativo ricorso sia stato depositato in

civ., con la conseguenza che ove il ricorso col pedissequo decreto di
fissazione dell’udienza di riassunzione non sia stato regolarmente
notificato, il giudice non può dichiarare l’estinzione del processo, ma
deve ordinare la rinnovazione della notifica, in applicazione analogica
dell’art. 291 cod. proc. civ. ovvero deve disporre l’integrazione del
contraddittorio quando non sia stato notificato ad alcuno dei
litisconsorti( Cass. 13683/12, 11260/11; 17679/09). Nella specie, la
sentenza ha verificato che il Condominio si era costituito alla udienza
fissata per la riassunzione del giudizio : evidentemente non era
necessario disporre l’ordine di integrazione del contraddittorio, che
comunque si era già instaurato.
2.1. – Il secondo motivo censura la sentenza per avere ritenuto, in
violazione di quanto previsto dall’art. 105 cod. proc. civ., ammissibile
l’atto di intervento : dopo avere riportato il contenuto dell’appello al
riguardo formulato e quanto ritenuto dalla sentenza impugnata, deduce
che non vi era alcuna connessione fra l’impugnazione della delibera
assembleare e gli atti di obbligo sottoscritti dall’attore; con la
domanda introduttiva del giudizio non era stato formulato neppure per
implicito l’intento di negare l’asservimento al Condominio della area
destinata a pargheggio. Ribadisce le difese di primo grado laddove si era
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cancelleria nel termine di sei mesi, previsto dall’art. 305 cod. proc.

denunciata l’inammissibilità della domanda riconvenzionale proposta dal
Condominio non sussistendo i presupposti di cui all’art.36 cod.
proc.civ.; evidenzia l’errore della sentenza impugnata laddove, pur
essendo stata dichiarata inammissibile la domanda riconvenzionale del

terzi.
2.2.- Il motivo va disatteso.
In primo luogo va osservato come le doglianze si risolvono nella
reiterazione delle censure sollevate con l’appello senza formulare
specifiche critiche volte a dimostrare l’errore che sarebbe stato
compiuto dai Giudici, del gravame, che in effetti hanno correttamente
disatteso l’eccezione di inammissibilità della domanda di intervento.
Premesso che la domanda riconvenzionale del Condominio era stata
dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione
dell’amministratore ( in quanto non munito del mandato necessario) e non
certo per l’assenza dei presupposti voluti dall’art. 36 cod. proc. civ.,
appare di tutta evidenza la connessione fra il diritto posto a base
dell’atto di citazione e quello dedotto in giudizio dagli interventori;
l’attore Semilia, a sostegno della illegittimità della delibera
impugnata, aveva fra l’altro sostenuto che una parte dello spazio
destinato a parcheggio era rimasto in sua proprietà esclusiva, così
facendo valere un diritto (fatto costitutivo della domanda) avente a
oggetto il medesimo bene sul quale gli interventori avevano invocato il
diritto reale di uso, lamentando che non era stata destinata a parcheggio
l’area nella superficie prevista dagli atti di obbligo dal medesimo
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Condominio, aveva poi ritenuto ammissibili le domande proposte dai

sottoscritti.
3.1. – Il terzo motivo denuncia il difetto di contradditorio, atteso che
avrebbero dovuto partecipare al presente giudizio tutti i condomini, che
erano litisconsorti necessari, posto che il Condominio è un mero ente di

presente azione reale.
3.2.- Il motivo è infondato.
Nell’ipotesi in cui solo alcuni condomini abbiano convenuto in giudizio
il venditore – costruttore dell’edificio per rivendicare il diritto reale
d’uso sull’area dell’edificio destinata a parcheggio, non è configurabile
un’ipotesi di litisconsorzio necessario nei confronti degli altri
condomini, atteso che vengono dedotti in giudizio i distinti diritti di
ciascuno, non collegati tra loro se non per l’identità del titolo
(legale) da cui derivano, cfr. Cass. 10999/2001.
4.1.- Il quarto motivo censura la sentenza che aveva

emesso

statuizione di condanna di assegnazione dei posti macchina nei confronti
dei Semilia, quando con il ricorso in riassunzione la richiesta di
condanna nei suoi confronti non era stata riproposta, essendo stata
formulata soltanto domanda di accertamento.
4.2.- Il motivo va disatteso.
La questione è nuova e, come tale, inammissibile, non risultando
dalla sentenza impugnata che la stessa abbia formato oggetto dei
motivi di appello : sarebbe stato onere del ricorrente allegare di avere
proposto un motivo di gravame e denuciarne l’omesso esame.
5.1.- Il quinto motivo censura la sentenza che, senza avere
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gestione e non rientrava fra le attribuzioni dell’amministratore la

adeguatamente motivato, aveva accolto la stima compiuta dal secondo
consulente, nominato per determinare il prezzo di integrazione dovuto
per il diritto reale di uso riconosciuto a favore degli appellati, in
contrasto con la valutazione del primo consulente; non aveva tenuto

di chiarimenti: non era possibile stabilire a quale delle due consulenze
la decisione impugnata si fosse riferita.

5.2.- Il motivo va disatteso.
La sentenza ha indicato, con motivazione immune da vizi logici o
giuridici, le ragioni in base alle quali dovevano essere condivise le
conclusioni alle quali era giunto

(evidentemente)

il secondo consulente

il quale, nel determinare la stima di euro 9.127,40, aveva rilevato
come non fosse possibile tenere conto dei valori di mercato desumibili
dalle compravendite di cespiti di analoga natura, trattandosi nella
specie di posti auto; formulava specifica risposta a quelle che erano
state le critiche alla predetta consulenza.
Orbene, innanzitutto occorre rilevare come le critiche formulate
con il motivo da un lato sono ( anche in questo caso) mera ripetizione
di quanto era stato dedotto con l’appello senza tenere conto di quelle
che sono state le motivazioni della sentenza impugnata: le censure
lamentate, in realtà, non denunciano un vizio logico della motivazione
dovendo qui ricordarsi che il vizio deducibile ai sensi dell’art. 360
n. 5 cod. proc. civ. deve consistere in un errore

intrinseco al

ragionamento del giudice che deve essere verificato in base al
del

contenuto

solo esame

del provvedimento impugnato e non può risolversi nella
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conto dei rilievi critici formulati e non aveva accolto le richiesta

denuncia della difformità della valutazione delle risultanze processuali
compiuta dal giudice di merito rispetto a quella a cui, secondo

il

ricorrente, si sarebbe dovuti pervenire: in sostanza, ai sensi dell’art.
360 n 5 citato, la ( dedotta ) erroneità della decisione non può

formuli procedendo a una diversa lettura del materiale probatorio, atteso
che tale indagine rientra nell’ambito degli accertamenti riservati al
giudice di merito ed è sottratta al controllo di legittimità della
Cassazione.
Il ricorso va rigettato.
Le spese della presente fase vanno poste in solido a carico dei
ricorrenti, risultat4.soccombent4

P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti in solido al pagamento in
favore dei resistenti costituiti delle spese relative alla presente
fase che liquida in euro 4.200,00 di cui euro 200,00 per esborsi ed euro
4.000,00 per onorari di avvocato oltre spese forfettarie e accessori di
legge.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 12 maggio 2015
Il Cons. estensore

Il Presidente

basarsi su una ricostruzione soggettiva del fatto che il ricorrente

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