Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12960 del 23/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 23/05/2017, (ud. 27/04/2017, dep.23/05/2017),  n. 12960

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14558-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA, GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende cupe legis;

– ricorrente –

contro

SMALTERIE E METALLURGICHE CASTELLANE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, – C.F.

(OMISSIS), P.I. (OMISSIS), in persona del liquidatore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA G. AVEZZANA 8, presso lo studio

dell’avvocato PAOLO GRASSI, che la rappresenta e difende unitamente

e disgiuntamente all’avvocato MASSIMILIANO NICODEMO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1039/2/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE dei LAZIO, depositata il 24/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/04/2017 dal Consigliere Dott. GIULIA IOFRIDA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, nei confronti della Smalterie e Metallurgiche Castellane srl in liquidazione (che resiste con controricorso), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 1039/02/2016, depositata in data 24/02/2016, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione di un avviso di accertamento emesso per maggiori IRES, IRAP ed IVA dovute in relazione all’anno d’imposta 2006, a seguito di disconoscimento di costi correlati a fatture emesse da una terza impresa in quanto riferite, secondo l’Ufficio, ad operazioni inesistenti, – è stata riformata la decisione di primo grado, che aveva respinto il ricorso della contribuente.

In particolare, i giudici d’appello, nell’accogliere il gravame della contribuente, hanno dichiarato nullo l’atto impositivo in quanto sottoscritto da funzionario della carriera direttiva non specificamente delegato dal Direttore p.t dell’Agenzia delle Entrate, avendo l’Agenzia delle Entrate prodotto, a fronte della contestazione mossa dalla contribuente, un atto di delega non nominativo ovvero “in bianco”.

A seguito di deposito di proposta ex art. 380 bis c.p.c,, è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti; il Collegio ha disposto la redazione della ordinanza con motivazione semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La ricorrente lamenta, con unico motivo, la violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, L. n. 241 del 1990, artt. 21 septies, 21 octies e 21 nonies non essendo la specificazione dei nome del delegato un requisito richiesto a pena di invalidità della delega di firma, coincidendo, nella specie, il delegato con la persomi fisica che ricopre il ruolo di responsabile dell’articolazione interna al momento della sottoscrizione dell’atto impugnato.

2. La censura è infondata.

Questa Corte (Cass. 22803/2015) ha, di recente, precisato che “in tema di accertamento tributario, la delega di firma o di funzioni di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42 deve necessariamente indicare il nominativo dei delegato, pena la sua nullità, che determina, a sua volta, quella dell’atto impositivo, sicchè non può consistere in un ordine di servizio in bianco, che si limiti ad indicare la sola qualifica professionale del delegato senza consentire al contribuente di verificare agevolmente la ricorrenza dei poteri n capo al sottoscrittore”. La Corte ha ritenuto, nella controversia esaminata, la delega “nulla in quanto, come già rilevato, priva del nominative del dirigente delegato, non potendo la delega essere fatta “per relationem” con riferimento a un soggetto incerto, ben potendo i capi uffici o capi team al momento della delega non essere più tali al momento della sottoscrizione degli atti impositivi (per trasferimento, pensionamento etc) e non potendo essere sostituiti dei soggetti eventualmente subentranti neanche individuabili al momento del conferimento della delega a cui non può riconoscersi ultrattività con riferimento a possibili mutamenti di qualifica di soggetti individuati, al momento del conferimento della delega, sole per relationem con riferimento all’incarico ricoperto. La cd delega in bianco”, priva del nominativo soggetto delegato deve quindi essere considerata nulla non essendo possibile verificare agevolmente da parte del contribuente se il delegatario avesse il potere di sottoscrivere l’atto impugnato e non essendo ragionevole attribuire al contribuente una tale indagine amministrativa al fine di verificare la legittimità dell’atto”.

Solo in diversi contesti fiscali – qua ad esempio la cartella esattoriale (Cass. n.13461/12), il diniego di condono (Cass. n.ri 11458/12 e 220/14), l’avviso di mora (Cass. n. 4283/10), l’attribuzione di rendita (Cass. n.8248/06) in mancanza di una sanzione espressa, opera la presunzione generale di riferibilità dell’atto all’organo amministrativo titolare del potere nel cui esercizio esso è adottato; mentre, per i tributi locali, è stata ritenuta valida anche la mera firma stampata, ex L. n. 549 del 1995, art. 3, comma 87 (Cass. n. 9627/12).

Occorre, in sostanza, una delega “nominativa”, perchè solo in tal modo si radica il rapporto di fiducia tra delegante e delegato.

Nella specie, la C.T.R. ha specificato, in fatto, che si trattava di una “delega “impersonale” e quindi “in bianco, senza l’indicazione specifica del soggetto delegato, e quindi illegittima,… non potendosi ammettere una delega fatta “per relationem” con riferimento ad un “soggetto incerto”.

La C.T.R. ha fatto dunque applicazione dei suddetti principi di diritto ed ha affermato espressamente che, “alla luce degli atti di causa”, l’Agenzia delle Entrate non ha dimostrato l’esercizio del potere sostitutivo da parte del sottoscrittore dell’avviso di accertamento o “la presenza della delega del titolare dell’Ufficio”.

La ricorrente non denuncia, nel presente ricorso, l’omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, quanto l’erronea valutazione del materiale probatorio prodotto ed esaminato dai giudice, sotto h profilo della violazione e/o falsa applicazione di norma di diritto, ex art. 360 c.p.c., n. 3, profilo infondato per quanto sopra esposto. La ricorrente avrebbe dovuto, semmai, dedurre un errore revocatorio del giudice, laddove sussistenti i presupposti di legge.

3. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso. Considerato il solo recente consolidarsi della giurisprudenza di questo giudice di legittimità, vanno integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.

Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato e non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel caso di prenotazione a debito il contributo non è versato ma prenotato al fine di consentire, in caso di condanna della controparte alla rifusione delle spese in favore dei ricorrente, il recupero dello stesso in danno della parte soccombente).

PQM

 

Respinge il ricorso; dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 27 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 maggio 2017

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