Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12960 del 13/05/2021

Cassazione civile sez. III, 13/05/2021, (ud. 03/03/2021, dep. 13/05/2021), n.12960

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso 3338-2019 proposto da:

ABBANOA SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FILIPPO TURATI

86, presso lo studio dell’avvocato MARCO NESOTI, rappresentato e

difeso dall’avvocato PIERFRANCESCO CUBEDDU;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati

in ROMA, VIA ATTILIO FRIGERI, 82, presso lo studio dell’avvocato

MARIO FIANDANESE, rappresentati e difesi dall’avvocato FRANCO DORE;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1018/2017 del TRIBUNALE di SASSARI, depositata

il 08/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/03/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO ALBERTO.

 

Fatto

RITENUTO

CHE:

l.- La società Abbanoa spa ha concluso un contratto di somministrazione di energia elettrica a favore del (OMISSIS), poi venuto meno con la costituzione di quattro singoli condomini.

La stessa Abbanoa spa, presupponendo il mancato pagamento di alcuni consumi, ha ingiunto al Supercondominio il pagamento della somma di 53630,45 Euro, utilizzando l’ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639 del 1910, a cui hanno proposto opposizione i quattro condomini, nel frattempo costituitisi a seguito dello scioglimento del Supercondominio, ed hanno eccepito che il credito non era affatto certo, anche in ragione della pendenza di un reclamo e della riconosciuta difettosità del contatore, che la stessa Abbanoa aveva ammesso, annullando precedenti richieste di pagamento.

Nel giudizio di opposizione si è costituita la società creditrice, ed ha chiesto di poter provare la certezza e liquidità del credito, ma il Tribunale, ritenendo che quel credito non fosse, per l’appunto, certo al momento della ingiunzione, ha accolto l’opposizione, senza istruirla, ed ha revocato l’ingiunzione.

2.- La Corte di Appello, a sua volta, ha dichiarato L’impugnazione inammissibile ex art. 348 ter c.p.c. conseguentemente la società Abbanoa spa impugna la decisione resa dal Tribunale con tre motivi. I singoli condomini si sono costituiti notificando controricorso con cui chiedono il rigetto del ricorso, ed hanno depositato memorie.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

3.- La ratio della decisione impugnata.

Il Tribunale ha fondato la sua decisione sulla circostanza, che dà per provata, secondo cui il contatore non era perfettamente funzionante, come ammesso dalla stessa Abbanoa spa, che ha provveduto a sostituirlo annullando di conseguenza una richiesta di pagamento basata sui consumi registrati da quello strumento.

Sulla base di tale circostanza, il Tribunale ha ritenuto che, al momento della ingiunzione fiscale, il credito non potesse dunque dirsi certo, proprio perchè ricavato dalla lettura di quel contatore, ed ha quindi ritenuto di non dover istruire la causa di opposizione alla ingiunzione, considerando come “pregiudiziale” l’incertezza del credito al momento della ingiunzione; l’accoglimento di quella che il Tribunale considera una eccezione pregiudiziale, ossia l’eccezione fatta dagli opponenti circa l’incertezza del credito, ha indotto il giudice di merito ad accogliere l’intera opposizione, senza bisogno di decidere sulla domanda di accertamento “autonomo” del credito – ossia a prescindere dalla fondatezza della ingiunzione- che pure il creditore opposto aveva fatto.

Questa ratio decidendi è contestata con tre motivi, prima di considerare i quali occorre però tenere in conto alcune eccezioni di inammissibilità prospettate dai controricorrenti.

4.- Sulle eccezioni dei controricorrenti.

Una prima eccezione denuncia inammissibilità del ricorso per difetto di specificità (art. 366 c.p.c., n. 3).

Secondo i controricorrenti il ricorso non descriverebbe adeguatamente il fatto storico e soprattutto non indicherebbe le parti di sentenza impugnate.

Ma l’eccezione è infondata, sia in quanto il fatto storico è descritto in modo più che sufficiente (contratto di somministrazione, credito, ed ingiunzione), sia in quanto alcuna inammissibilità può derivare dalla circostanza di non avere espressamente indicato le parti (identificate come?) della sentenza che si impugna con ciascun motivo; senza tacere del fatto che la sentenza impugnata contiene una sola semplice ratio decidendi e non può dirsi composta di più parti ciascuna con autonoma ratio.

Ulteriore eccezione adduce una sorta di giudicato interno. Secondo i controricorrenti, la pronuncia di illegittimità della ingiunzione non è stata impugnata con il presente ricorso, ed è diventata definitiva, con conseguente inammissibilità dei motivi di ricorso.

Anche questa eccezione è infondata dal momento che, come vedremo, la ricorrente assume di avere proposto una autonoma domanda, rispetto alla questione della fondatezza della ingiunzione, della cui omessa considerazione qui si duole, così che si tratta di due capi autonomi di decisione: quello espresso (sulla illegittima della ingiunzione) e quello omesso sull’accertamento autonomo, in via ordinaria, del credito.

5. Ciò detto, il primo motivo denuncia vizio di omessa pronuncia, ed è fondato sul seguente argomento.

Il Tribunale, pur dopo aver ritenuto che l’ingiunzione era illegittima, per via del dubbio sulla certezza del credito ingiunto, avrebbe dovuto decidere sulla domanda del ricorrente, che è attore in senso sostanziale nel giudizio di opposizione, e che aveva chiesto, in primis, il rigetto della opposizione, ed in secondo luogo, la condanna dei condomini alla somma che fosse risultata accertata in giudizio.

Il Tribunale, invece, ritenuto che la questione della legittimità della ingiunzione fosse “pregiudiziale”, e che l’ingiunzione non era, per l’appunto, legittima attesa l’incertezza del credito, l’ha revocata accogliendo tout court l’opposizione senza però pronunciare sulla domanda del creditore – opposto, ma attore sostanziale – di accertamento del suo credito, a prescindere dalla ingiunzione.

Il secondo motivo denuncia violazione del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 32 nella parte in cui prevede che l’opposizione alla ordinanza ingiunzione dà luogo ad un processo ordinario di cognizione, norma in base alla quale dunque il Tribunale avrebbe dovuto istruire tale procedimento e non già considerarlo “assorbito” dalla questione “pregiudiziale” della illegittimità della ingiunzione; avrebbe cioè dovuto verificare comunque se vi fosse un credito esigibile da parte della società ricorrente, al di là della esistenza dei presupposti della ingiunzione.

Questi due motivi possono trattarsi insieme in quanto involgono la medesima questione e sono fondati.

Invero, in base alla L. n. 150 del 2011, art. 32 l’opposizione alla ordinanza ingiunzione dà luogo ad un procedimento ordinario di cognizione, diretto accertare l’illegittimità della pretesa fatta valere dal creditore, con conseguente potere/dovere del giudice di accertare il rapporto sostanziale, nonostante l’accertata illegittimità dell’ingiunzione (Cass. 2355/2019).

In sostanza, il giudice di merito non può limitarsi ad accertare che l’ingiunzione è stata emessa senza fondamento, dovendo estendere il suo accertamento alla fondatezza della pretesa del creditore, ancor più in ragione del fatto che quest’ultimo, oltre ad aver chiesto il rigetto della opposizione, assumendo dunque come legittima l’ingiunzione, ha anche chiesto che comunque si accertasse un suo credito ai pagamento della somministrazione, fosse esso maggiore o minore della somma ingiunta. Il Tribunale limitandosi a ritenere “pregiudiziale” l’infondatezza della ingiunzione ha omesso di accertare nel merito il credito del ricorrente che pure ne aveva fatto domanda, accertamento che avrebbe dovuto svolgersi mediante istruzione del giudizio di opposizione come richiesto dal creditore opposto.

Questa seconda domanda – accertare comunque che v’era un credito al pagamento della somministrazione, in misura maggiore o minore della somma ingiunta, ed a prescindere, per l’appunto, dalla fondatezza della ingiunzione – non poteva dirsi “pregiudicata” dall’accertamento sulla legittimità della ingiunzione stessa, ma anzi, costituiva una domanda subordinata e dunque ulteriore, in quanto volta ad accertare comunque il credito nel caso fosse risultata illegittima l’ingiunzione.

In sostanza, accogliendo l’opposizione sulla base del solo rilievo di infondatezza della ingiunzione, il giudice di merito ha omesso di pronunciare sulla domanda, espressamente svolta dal ricorrente (che a pagina 5 del presente ricorso dimostra di averla prospettata nel giudizio di primo grado) di accertamento del suo credito, a prescindere cioè dalla legittimità della ingiunzione.

6.- Il terzo motivo che denuncia violazione dell’art. 111 Cost., per via della duplicazione di cause che la decisione monca del giudice di merito comporta, va considerato ovviamente assorbito.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo e secondo motivo, dichiara assorbito il terzo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Sassari, in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, il 3 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2021

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