Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12960 del 09/06/2014
Civile Sent. Sez. 2 Num. 12960 Anno 2014
Presidente: TRIOLA ROBERTO MICHELE
Relatore: NUZZO LAURENZA
SENTENZA
sul ricorso 18702-2008 proposto da:
NALESSO
PAOLO
NLSPLA61A31D969D,
elettivamente
domiciliato in ROMA, PIAZZA P. PAOLI 3, presso lo
studio dell’avvocato BUCCIANTE ALFREDO, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato SPINELLI
ALESSANDRO PAOLO;
– ricorrente –
2014
contro
806
Geom.FERRUZZIROCCO.in qualita’ di titolare della
omonima
ditta,
FRRRCC69S02D969Y,
elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA OSLAVIA 14, presso lo studio
Data pubblicazione: 09/06/2014
dell’avvocato DIECI UMBERTO, che lo rappresenta e
difende unitamente all’avvocato ANDREA ROCCA;
–
controricorrente
–
avverso la sentenza n. 636/2007 della CORTE D’APPELLO
di GENOVA, depositata il 22/05/2007;
udienza del 28/03/2014 dal Consigliere Dott. LAURENZA
NUZZO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. AURELIO GOLIA che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso.
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
Svolgimento del processo
Con sentenza 18.6.2003 il Tribunale di Genova condannava il convenuto, Paolo Nalesso, al pagamento, in fa-
tre. rivalutazione ed interessi, a titolo di corrispettivo
per la ristrutturazione di un appartamento del Nolesso,
sito in Genova, via Travi. Avverso tale decisione il Nalesso proponeva appello cui resisteva il Ferruzzi.
Con sentenza depositata il 22.5.2007 la Corte di Appello
di Genova dichiarava inammissibile l’appello per difetto
di specificità dei motivi, non avendo l’appellante censurato, specificatamente, le argomentazioni del giudice di
prime cure relative
alla ritenuta non essenzialità del
termine di consegna dei lavori in questione ed alla condivisione delle conclusioni della C.T.U. in ordine
all’accertamento delle opere eseguite ed al loro costo.
Per la cassazione di tale decisione propone ricorso, affidato ad un unico motivo, Paolo Nalesso.
Resiste con controricorso Ferruzzi Rocco.
Motivi della decisione
Il ricorrente deduce:
violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c. in
quanto l’atto di appello, contrariamente a quanto affermato dal giudice di appello, conteneva specifiche critiche alle argomentazioni della sentenza di primo grado,
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vore di Rocco Ferruzzi, della somma di E 9.193,00, ol-
essendo stato dedotto che il documento rilevante non
era tanto la lettera 8.4.98 redatta da Nalesso Paolo cui
aveva accennato il Giudice, quanto quella del 25.2.1998
“s’impegnava alultimare i lavori entro e non oltre il
25.2.1998”; la lettera 8.4.98 non implicava, quindi, come invece affermato dal giudice di appello, una tacita
accettazione, da parte del committente, della prosecuzione dei lavori, in quanto si limitava alla constatazione della mancata ultimazione dei lavori, nonostante la
scadenza del termine da circa sei settimane; peraltro,
a pag. 5 e 10 dell’atto di appello, era stato contestato
che il C.T.U. avesse determinato la “più probabile entità dei costi” delle opere, sulla base di un documento
che lo stesso consulente aveva definito un consuntivo
redatto dall’impresa attrice dopo l’esecuzione delle opere, di cui alcune solamente presunte, “mancando riferimenti certi sulla preesistenza dello stato dei luoghi in
oggetto”. A tale censura segue il quesito: “accerti la Corte di Cassazione se vi sia stata violazione e/o falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c., da parte della Corte
d’appello di Genova, anche alla luce degli indirizzi e
dei principi dalla stessa enunciati nella sentenza sottoposta al vaglio dei Magistrati di legittimità”.
occorre premettere che il quesito di diritto ex art. 366
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con cui l’appellato, spontaneamente ed unilateralmente,
bis c.p.c.(applicabile nella specie ratione temporis), contrariamente a quanto affermato dal controricorrente, è
stato formulato adeguatamente mediante il richiamo
delle censure svolte in appello e dei principi enunciati
in materia nella stessa sentenza impugnata.
La censura è fondata.
la Corte di merito ha ravvisato l’inammissibilità
dell’appello proposto dal Nalesso per non avere questi
assolto all’onere di specificità dei motivi, affermando
che l’appellante, avrebbe dovuto “censurare con motivi
specifici i seguenti passaggi argomentativi utilizzati dal
giudice di prime cure per pervenire alla sua decisione, e
cioè : a) la ritenuta non essenzialità del termine per la
consegna dei lavori…; b) la condivisibilità della c.t.u.
con cui si era accertato quali fossero i lavori eseguiti
dall’impresa e quali i costi”.
Orbene, dall’esame dell’atto di appello emerge, invece,
ché in ordine a dette questioni l’appellante aveva svolto
argomentazioni,come indicate nel motivo di ricorso, dirette a contrastare la decisione impugnata.
Va, inoltre, evidenziato, in aderenza alla giurisprudenza di questa Corte, che per il principio della specificità dei motivi di impugnazione, richiesto dall’art. 342
c.p.c., è sufficiente che l’appellante individui le sta-
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delle argomentazioni dirette ad evidenziare la specificità
tuizioni investite dal gravame e le censure mosse in
concreto alla motivazione della sentenza di primo grado,
accompagnandole con argomentazioni che contrastino
crinarne il fondamento logico-giuridico, non essendo sufficiente un mero rinvio alle argomentazioni svolte nel
precedente grado di giudizio.
Non è necessario, invece, che gli errori attribuiti alla
sentenza impugnata siano sorretti da nuovi argomenti,
non esistendo una stretta correlazione tra la specificità
dei motivi e la novità degli argomenti posti a sostegno
di essi, che si collega alla scelta dell’appellante di
completare ed integrare le difese( Cass. n. 22123/2009).
La giurisprudenza di legittimità ha, inoltre, chiarito che
la indicazione specifica dei motivi di appello, richiesta
dall’art. 342 c.p.c., non deve necessariamente consistere
in una rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni
poste a fondamento dell’appello, essendo sufficiente che
al giudice siano esposte, anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l’impugnazione
che possono sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado,
purché ciò determini una critica specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di individuare il contenuto delle censure in riferimento alle
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con le ragioni addotte dal primo giudice e volte ad in-
statuizioni
adottate dal primo giudice ( Cass. n.
28057/2008; n. 17960/2007; n. 21745/ 2006).
Con riguardo, in particolare, alla denuncia di erronea
elementi probatori acquisiti o delle conclusioni del consulente tecnico di ufficio, ipotesi ricorrente nella specie,
questa Corte ha affermato che è sufficiente, al fine
dell’ammissibilità dell’appello, la indicazione dei punti
sui quali si chiede al giudice di secondo grado il riesame delle risultanze istruttorie, non essendo richiesto,
come per la diversa ipotesi del ricorso per cassazione,
una puntuale analisi critica delle valutazioni e delle
conclusioni del giudice che ha emesso la sentenza impugnata(Cass.n. 16190/2004; n, 18674/2011).
Alla stregua di quanto osservato la sentenza impugnata
va cassata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Genova che dovrà riesaminare la controversia
escludendo la inammissibilità dell’appello e dovrà
provvederL anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata
e rinvia ad altra sezione della Corte di Appello di Genova anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 28.3.2014
valutazione, da parte del giudice di primo grado, degli