Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1296 del 22/01/2020

Cassazione civile sez. trib., 22/01/2020, (ud. 08/10/2019, dep. 22/01/2020), n.1296

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. REGGIANI Eleonora – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27521/2014 proposto da:

O.M.T. s.r.l. in amministrazione straordinaria, nella persona del

commissario straordinario pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, via Paulucci dei Calboli 9, presso lo studio dell’Avv. Piero

Sandulli, rappresentata e difesa dall’Avv. Massimo Basilavecchia, in

virtù di procura speciale in calce al ricorso per cassazione;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresentata e difende

ope legis;

– intimata –

avverso la sentenza n. 145/1/13 della CTR di Torino, depositata il

19/11/2013; udita la relazione della causa svolta nella pubblica

udienza del 08/10/2019 dal Consigliere ELEONORA REGGIANI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale STANISLAO

DE MATTEIS, il quale ha concluso per il rigetto del primo e del

secondo motivo di ricorso e per l’accoglimento del terzo;

udito per la ricorrente l’Avv. ALBERTO RENDA, in sostituzione

dell’Avv. MASSIMO BASILAVECCHIA, e per la controricorrente l’Avv.

GIANCARLO CASELLI, che hanno concluso come in atti;

letti gli atti del procedimento in epigrafe.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 116 del 2008, il Tribunale di Tortona, accogliendo l’azione di responsabilità promossa dalla O.M.T. s.r.l. in amministrazione straordinaria nei confronti di amministratori e sindaci della società, condannava tutti (ad esclusione di R.G.E.) al risarcimento dei danni, nella diversa misura per ciascuno di essi quantificata, oltre al pagamento delle spese di lite.

La registrazione della sentenza veniva effettuata previo pagamento della somma di Euro 33.542,00, per la parte della condanna che riguardava i sindaci della O.M.T., avendo l’Agenzia delle entrate ritenuto operante il disposto del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 59, lett. d), solo per la restante parte della condanna, che riguardava gli amministratori della società.

La O.M.T. s.r.l. in amministrazione straordinaria presentava quindi richiesta di rimborso, affermando che anche i fatti riconducibili ai sindaci avevano rilevanza penale, ma la richiesta veniva respinta dall’Agenzia delle entrate, che evidenziava come fosse stato il Cancelliere del Tribunale di Tortona a chiedere solo la registrazione a debito parziale, aggiungendo che era quest’ultimo l’unico legittimato a formulare la richiesta di prenotazione a debito ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 59, lett. d).

La contribuente impugnava il diniego per i seguenti motivi: 1) difetto di motivazione del provvedimento, che non teneva conto delle ragioni poste a fondamento della domanda di rimborso; 2) mancata indicazione del responsabile del procedimento; 3) violazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 59, lett. d).

Costituitasi l’Agenzia delle entrate, La CTP di Alessandria rigettava il ricorso e la decisione veniva confermata in appello.

La CTR riteneva che il provvedimento di diniego fosse sufficientemente motivato e non lesivo del diritto di difesa della ricorrente, aggiungendo che, per vari motivi, anche la mancata indicazione del responsabile del procedimento non era causa di invalidità dell’atto.

Con riferimento alla dedotta violazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 59, lett. d), la CTR rilevava che dalla sentenza del giudice civile non emergevano fatti costituenti reato addebitabili ai sindaci, avendo il giudice escluso l’equiparazione del ruolo assunto da questi ultimi a quello degli amministratori.

Rilevava inoltre l’intervenuto accertamento in sede civile di condotte omissive dei sindaci, dalle quali, secondo la CTR, avrebbero potuto derivare contributi al dissesto colposi, non punibili in sede penale.

Avverso tale sentenza la O.M.T. s.r.l. in amministrazione straordinaria ha proposto ricorso per cassazione, articolando tre motivi di impugnazione.

L’Agenzia delle entrate si è costituita per poter partecipare all’udienza di discussione.

Il PM ha depositato memoria illustrativa delle proprie conclusioni.

La ricorrente ha presentato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la CTR considerato sufficiente la motivazione di un diniego di rimborso, che non ha preso in considerazione le ragioni dell’istanza, dimostrando un pregiudiziale rifiuto del suo esame.

2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c., riferito alla L. n. 212 del 2000, art. 7 e al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 23, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per avere la CTR deciso in base ad una ritenuta integrazione postuma della motivazione del diniego, introdotta soltanto in giudizio e in contrasto con la motivazione originaria.

3. Con il terzo motivo di ricorso si deduce la violazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 59, lett. d), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per avere la CTR escluso la totale prenotazione a debito, in presenza di una sentenza del giudice civile che aveva statuito sul risarcimento del danno derivante da fatti costituenti reato.

La ricorrente ha in particolare affermato che la CTR avrebbe dovuto limitarsi a valutare l’astratta riconducibilità dei fatti accertati a fattispecie costituenti reato, mentre invece aveva dato erroneo rilievo all’esito del giudizio, ove veniva operata una distinzione tra la responsabilità degli amministratori e la responsabilità dei sindaci, anche se i fatti addebitati erano gli stessi e i sindaci erano poi stati condannati in solido con gli amministratori al risarcimento del danno (per importi diversi, a secondo del diverso contributo dato).

Sotto un altro profilo, la stessa ricorrente ha pure evidenziato che, pur ammettendo la rilevanza, ai fini dell’imposta di registro, della distinzione tra le diverse responsabilità, tale considerazione non avrebbe dovuto portare a ipotizzare un diverso grado di protezione per il danneggiato, quando il danno ha comunque origine da un comune e infedele assolvimento dei rispettivi compiti di amministratori e sindaci.

La medesima ricorrente ha poi rilevato che la CTR, sostituendosi al giudice penale nel valutare le condotte, ha erroneamente fatto derivare dalla natura omissiva dei comportamenti addebitati ai sindaci l’automatica conseguenza della natura colposa del contributo al dissesto, di regola non punibile in sede penale.

4. Per ragioni di economia processuale deve essere esaminato il terzo motivo di impugnazione, che è fondato e assorbe gli altri motivi.

4.1. Com’è noto, il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 59, ha introdotto una nuova fattispecie, non prevista nella disciplina previgente, tra quelle che legittimano la registrazione a debito. In particolare, alla lett. d) dell’articolo menzionato è prescritta la registrazione a debito delle “sentenze che condannano al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato”.

La Corte costituzionale ha chiaramente evidenziato che la ratio del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 59, lett. d), non si fonda non su principi di carattere tributario ma su considerazioni etico-morali, avendo il legislatore ritenuto di non dover gravare il danneggiato da reato di ulteriori spese, anche tenendo conto che il recupero del credito, cui di regola si riferisce l’imposta, si appalesa spesso aleatorio (cfr. Corte Cost., sentenza n. 414 del 18 luglio 1989).

Nei casi in esame dunque, gli Uffici procedono alla registrazione a debito e, in applicazione del medesimo D.P.R., art. 60, effettuano il recupero dell’imposta prenotata soltanto nei confronti delle parti obbligate al risarcimento, senza che operi il principio di solidarietà di cui al precedente dello stesso D.P.R., art. 57.

La medesima Corte costituzionale ha anche aggiunto che, col termine generico di sentenze, il D.P.R. cit., art. 59, lett. d), si riferisce sia alle sentenze penali sia alle sentenze civili, ben potendo il giudice civile, in caso di estinzione del reato o di mancanza di querela, accertare incidenter tantum la sussistenza del reato al limitato fine della risarcibilità dei danni non patrimoniali ai sensi dell’art. 2059 c.c. (v. ancora Corte Cost., sentenza n. 414 del 18 luglio 1989).

In linea con tale impostazione, la Corte di cassazione ha ribadito che la norma del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 59, lett. d), si riferisce genericamente alle sentenze di condanna al risarcimento del danno derivante da fatti costituenti reato, aggiungendo che tale relazione deve essere intesa in senso ampio, in modo tale da comprendere tutti quei fatti che possono “astrattamente” configurare ipotesi di reato, non richiedendosi che le sentenze siano pronunziate solo a seguito di un giudizio penale o che si tratti di fattispecie che abbiano dato origine in concreto ad un procedimento penale (così Cass., Sez. 5, Sentenza n. 5952 del 14/03/2007; v. anche Cass., Sez. 5, Sentenza n. 24096 del 12/11/2014).

Ovviamente non assume rilievo la circostanza che, in relazione ai fatti suscettibili di costituire reato, accertati dal giudice civile, alcuni dei convenuti siano stati condannati al risarcimento del danno ed altri no (v. ancora Cass., Sez. 5, Sentenza n. 5952 del 14/03/2007).

Per determinare la prenotazione a debito, è infatti sufficiente che vi siano fatti obiettivamente rilevanti penalmente.

In questo modo si evita che il danneggiato venga chiamato a pagare, in virtù del vincolo di solidarietà, l’imposta di registro e, in applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 60, tale imposta potrà poi essere recuperata, ma solo nei confronti dei convenuti che sono stati condannati al risarcimento del danno e non di quelli nei cui confronti la relativa domanda è stata respinta.

Ai fini della prenotazione a debito infatti, ciò che rileva è la oggettiva riconducibilità a fattispecie di reato dei fatti posti a fondamento della domanda risarcitoria e non i titoli di responsabilità che, in relazione agli stessi fatti, siano configurabili.

4.2. Nel caso di specie, il giudice di merito risulta avere fondato la decisione sulla considerazione che i sindaci andavano condannati al risarcimento del danno perchè, pur essendovi obbligati, non si sono efficacemente attivati per impedire le condotte penalmente rilevanti degli amministratori, che hanno portato al dissesto della società.

E’ evidente dunque che i fatti sono gli stessi, ma diversi sono i titoli di responsabilità ai fini del risarcimento.

Deve pertanto ritenersi contraria al disposto del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 59, lett. d), la distinzione operata dalla CTR tra la condotta commissiva e quella omissiva dei sindaci, sussistendo comunque obiettivamente fatti costituenti reato, che, a diverso titolo, comportano l’obbligo del risarcimento del danno degli amministratori e dei sindaci.

Il motivo di ricorso, come esposto nel primo profilo di censura, deve pertanto essere accolto.

Gli ulteriori profili sopra richiamati sono assorbiti dalla statuizione come sopra effettuata.

5. In conclusione, deve essere accolto il terzo motivo di impugnazione, nei termini sopra evidenziati, e la sentenza deve essere cassata in relazione al motivo accolto.

Poichè non sono necessari accertamenti in fatto, nè risultano ulteriori profili controversi, sussistono i presupposti per la decisione nel merito ex art. 384 c.p.c., mediante accoglimento del ricorso in primo grado.

Tenuto conto della particolarità delle questioni affrontate e del consolidarsi in corso di causa del richiamato indirizzo interpretativo di legittimità, le spese dei gradi di merito devono essere compensate.

Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono invece la soccombenza.

PQM

La Corte:

– accoglie il terzo motivo di ricorso, assorbiti gli altri;

– cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso della contribuente;

– compensa le spese dei gradi di merito;

– condanna l’Agenzia delle entrate a rifondere alla OMT s.r.l. in amministrazione straordinaria le spese del presente giudizio di legittimità, che, liquida in complessivi Euro 4.000,00, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 8 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2020

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