Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1296 del 19/01/2018


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 1296 Anno 2018
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: VENEGONI ANDREA

SENTENZA

sul ricorso 9662-2010 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI

12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro
MARIELLA PASQUALE;
– intimato Nonché da:
MARIELLA PASQUALE, elettivamente domiciliato in ROMA
VIALE V. TUPINI 133, presso lo studio dell ‘avvocato

Data pubblicazione: 19/01/2018

AGOSTINO DE ZORDO, che lo rappresenta e difende
unitamente all’avvocato VITO ANTONIO MARTIELLI giusta
delega a margine;
– con troricorrente incidentale contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

avverso la sentenza n. 13/2009 della COMM.TRIB.REG. dttta.
eMAA
11-PrI, depositata il 13/02/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 14/09/2017 dal Consigliere Dott. ANDREA
VENEGONI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FEDERICO SORRENTINO che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso principale, inammissibilità
ricorso incidentale;
udito per il controricorrente l’Avvocato MARTIELLI che
ha chiesto il rigetto.

– intimata –

i
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. a seguito di una verifica generale riferita alle annualità dal 1999 al 2001 nei
confronti della ditta individuale Stylmar di Mariella Pasquale e a conseguenti
processi verbali di constatazione del 30.5.2001 e 17.4.2002 della Guardia di
Finanza di Bari, l’Agenzia delle Entrate notificava al contribuente Mariella
Pasquale, in data 25.11.2005, due avvisi di accertamento, uno relativo all’anno
1999 e l’altro all’anno 2000, nei quali accertava una maggiore imposta ai fini
irpef, iva e irap, oltre sanzioni, per il complessivo importo di euro 1.097.537,89;

Bari deducendo a) nullità degli stessi per mancata allegazione del processo
verbale, b) la violazione dell’art 12 della legge 212 del 2000 per essersi protratta
la presenza dei verificatori nei locali dell’impresa per oltre trenta giorni, c) la
superficialità dei fatti contestati, d) l’insussistenza dei presupposti per
l’accertamento induttivo, e) la preclusione dell’attività accertativa, atteso che i
rilievi di cui al pvc del 30.5.2001, direttamente collegato con il successivo del
17.4.2002, erano stati definiti ai sensi dell’art. 15 legge n. 289 del 2002, con
versamento di euro 3.000 in data 15.5.2003, f) la violazione dell’obbligo di
motivazione degli avvisi;
3. la CTP di Bari, con sentenza n. 53/13/07 depositata il 29.3.2007, accoglieva i
ricorsi riuniti per mancanza di prova nella ricostruzione del maggior reddito
accertato;
4. proponeva appello contro tale sentenza l’Agenzia delle Entrate deducendo difetto
di motivazione della sentenza, insussistenza di alcuna nullità per la asserita
violazione dell’art. 12 legge 212 del 2000 e fondatezza e validità dei riscontri
derivanti dai movimenti bancari,
5. il contribuente, con controricorso depositato in data 3.7.2008, chiedeva il rigetto
del gravame; con memoria aggiuntiva depositata il 5.12.2008 riproponeva le
eccezioni agli avvisi di accertamento già proposti nel ricorso, e non esaminati
dalla CTP perché ritenuti assorbiti dall’accoglimento del merito, riguardanti la
preclusione all’emissione degli avvisi per essere la questione stata definita ai
sensi dell’art. 15 legge 289 del 2002 e l’insussistenza dei presupposti per
l’accertamento induttivo;
6. con sentenza n. 13/11/09, depositata il 13.2.2009, la CTR della Puglia, ritenute
ammissibili le ultime due controdeduzioni sopra richiamate, contenute nella
memoria del contribuente del 5.12.2008, anche senza che le stesse fossero state
proposte con appello incidentale, e ritenuta fondata quella relativa alla
preclusione dell’emissione degli avvisi di accertamento per intervenuta
definizione della lite potenziale ai sensi dell’art. 15 legge 289 del 2002, rigettava
l’appello;
7. contro tale sentenza ricorre in cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di due
motivi,

Proc. n. 9662/2010 — est. dott. Andrea Venegoni

2. il contribuente impugnava entrambi gli avvisi di accertamento davanti alla CTP di

2

8. resiste il contribuente con controricorso e con ricorso incidentale sulla base di tre
motivi
9. in data 1.8.2017 il contribuente ha depositato ulteriore memoria

MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia deduce violazione degli artt. 53, 54 e 23 d.
Ivo 546 del 1992, in relazione all’art. 360 n. 4) c.p.c., per non avere la CTR riconosciuto
la tardività della censura relativa alla preclusione dell’emissione degli avvisi per
solo con memoria del dicembre 2008, mentre il contribuente avrebbe dovuto articolare
fin dal controricorso, entro il termine di sessanta giorni previsto per la costituzione in
giudizio e la proposizione delle difese, in maniera chiara ed espressa le proprie eccezioni
e questioni, anche quelle ritenute assorbite dalla sentenza di primo grado.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso l’Agenzia deduce violazione dell’art. 15 della legge
n. 289 del 2002 ed omessa o comunque insufficiente motivazione in relazione all’art.
360, n. 3 e 5 c.p.c.
2. Il primo motivo è fondato.
2.1. Va disattesa, in primo luogo, l’eccezione di inammissibilità dello stesso per difetto
di autosufficienza, atteso che il suo contenuto è pienamente comprensibile fin dalla
prima lettura e fornisce gli elementi essenziali per cogliere immediatamente la questione
in esso sollevata.
2.2. In secondo luogo, va disattesa anche l’eccezione proposta nella memoria depositata
il 1.8.2017, in cui il contribuente eccepisce anche la formazione del giudicato interno
sul motivo di ricorso relativo alla preclusione del potere impositivo per intervenuta
definizione della lite ex art 15 legge 289 del 2002, per non avere l’agenzia proposto
alcuna controdeduzione a tale motivo sia in primo grado che in sede di appello, per
quanto la stessa fosse risultata soccombente sebbene su motivo diverso, e per avere
quindi prestato acquiescenza allo stesso.
L’eccezione è infondata perché, qualora un motivo di ricorso non sia stato trattato dalla
CTP in quanto ritenuto assorbito da quello accolto, sul soccombente non grava l’onere
di formulare sulla questione assorbita alcun motivo di impugnazione, ma è sufficiente,
per evitare il giudicato interno, che censuri o la sola decisione sulla questione giudicata
di carattere assorbente o la stessa statuizione di assorbimento. Come è stato messo in
luce da questa Corte, l’art. 56 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nel prevedere che
le questioni e le eccezioni non accolte in primo grado, e non specificamente riproposte
in appello, si intendono rinunciate, fa riferimento, come il corrispondente art. 346 c.p.c.,
all’appellato e non all’appellante (Sez. V, n. 7702 del 2013). Nella specie, avendo l’ufficio
impugnato la sentenza della CTP sulla questione ritenuta, da essa, assorbente quella su
cui, invece, la CTR ha incentrato la propria decisione, nessun giudicato interno si è
formato su quest’ultima, a prescindere anche dal fatto che, in base alle considerazioni
sopra esposte, deve ritenersi che la questione non sia stata ritualmente dedotta nel
giudizio di appello.

Proc. n. 9662/2010 — est. dott. Andrea Venegoni

definizione della lite, in quanto la stessa non era stata proposta nel controricorso, ma

3
2.3. Sui Contenuto dei motivo, non e qu iri i cuir il fittu

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pobile per

l’appellato sottoporre alla CTR i motivi ritenuti assorbiti dalla sentenza della CTP, a lui
favorevole, con controricorso – come in effetti è avvenuto – anziché con ricorso
incidentale. In questo senso si esprime la giurisprudenza anche più recente che ha
analizzato specificamente il problema (Sez. I, n. 5689 del 2017; sez. L, n. 24124 del
2016). Il tema, piuttosto, consiste nello stabilire se tali motivi vadano esposti
compiutamente nel termine di costituzione oppure se, come avvenuto nella specie, il
controricorrente possa costituirsi con un atto dal contenuto generico, e riservare lo
sviluppo dei motivi ad una apposita memoria, depositata al di là del termine per la

Nella specie, infatti, per stessa affermazione del contribuente, questi, nei termini di
costituzione, aveva depositato un atto in cui si limitava a riportarsi espressamente a
tutte le eccezioni dei ricorsi precedenti riuniti.
Al riguardo, non può che ribadirsi, in linea con la giurisprudenza consolidata anche
recente (Sez. 5, n. 26830 del 2014, Sez. 5, n. 17950 del 2012), che
questa Corte ha, per vero, già avuto modo di affermare (cfr. Cass. 17950/2012) – ed a
tale indirizzo di intende dare continuità in questa sede – che nel processo tributario la
volontà dell’appellato, che sia risultato totalmente vincitore in prime cure, di riproporre
le questioni assorbite, pur non occorrendo a tal fine alcuna impugnazione incidentale,
deve essere espressa, non solo in modo “specifico” come richiede il D.Lgs. n. 546 del
1992, art. 56, ma anche tempestivamente, ossia – a pena di decadenza – nell’atto di
controdeduzioni da depositare nel termine previsto per la costituzione in giudizio. Sicché
tale volontà di riproposizione non può essere manifestata in un atto successivo.

In

senso conforme anche Sez. 6-5, ord. n. 12937 del 2016. Per “specifico”, in particolare,
la giurisprudenza sopra citata intende che la riproposizione degli argomenti non può
limitarsi ad un mero richiamo al ricorso introduttivo.
3. Il primo motivo di ricorso è, dunque, fondato, con assorbimento del secondo motivo.
4. Con il primo motivo del ricorso incidentale il contribuente deduce violazione dell’art.
39 comma 1 dpr 600 del 1973 in relazione all’art. 360 n. 3) c.p.c. per insussistenza di
presunzioni gravi, precise e concordanti a fondamento dell’accertamento
5. Con il secondo motivo di ricorso incidentale deduce violazione dell’art. 8, comma 6,
d.m. 30.12.1993 e dell’art. 12 comma 5 legge 212 del 2000 in relazione all’art. 360 n.
3) c.p.c. per non essersi la CTR pronunciata sulla inutilizzabilità degli elementi raccolti
in sede di verifica, per essersi i verificatori trattenuti nei locali dell’impresa oltre il
termine di trenta giorni.
6. Con il terzo motivo di ricorso incidentale deduce violazione dell’art. 32 dpr 600 del
1973, dell’art. 51 dpr 633 del 1972 e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3)
c.p.c. per non essersi la CTR pronunciata sulla inidoneità del solo accertamento bancario
a fondare l’accertamento.
I motivi sono inammissibili.

Proc. n. 9662/2010 — est. dott. Andrea Venegoni

costituzione.

4

Secondo quanto affermato da questa Corte (Sez. V, n. 22095 del 2017),
in tema di giudizio di cassazione, è inammissibile per carenza di interesse il ricorso
incidentale condizionato allorché proponga censure che non sono dirette contro una
statuizione della sentenza di merito, ma sono relative a questioni sulle quali il giudice
di appello non si è pronunciato, ritenendole assorbite, atteso che in relazione a tali
questioni manca la soccombenza che costituisce il presupposto dell’impugnazione.
Pertanto, esse possono solo essere riproposte nel giudizio di rinvio in caso di
accoglimento del ricorso principale (Cass., n. 22501/2006; n. 16016 del 7.7.2010).

come condizionato, si ritrova in Sez. I. n. 4472 del 2016.

Lo stesso principio, in relazione al ricorso incidentale in generale, anche non qualificato
(Il ricorso incidentale per

cassazione, anche se qualificato come condizionato, presuppone la soccombenza e non
può, quindi, essere proposto dalla parte che sia risultata completamente vittoriosa nel
giudizio di appello).
Nella specie, pur non essendo formalmente qualificato il ricorso incidentale come
condizionato, dal controricorso si evince chiaramente che i motivi di ricorso incidentale
sono proposti solo per il caso in cui la sentenza di appello fosse stata riformata nel
merito sull’unico motivo da essa deciso, e cioè l’applicazione dell’art. 15 legge 289 del
2002 e la preclusione del potere accertativo a seguito di definizione agevolata.
Peraltro, su tali motivi il controricorrente non è risultato soccombente in appello e
questa sentenza ha accolto il motivo di ricorso di carattere processuale, per cui nella
specie manca in capo al controricorrente, ricorrente incidentale, il requisito della
soccombenza che costituisce il presupposto dell’impugnazione.
Alla stregua di quanto sopra, deve essere accolto il primo motivo di ricorso, con
assorbimento del secondo.
La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio alla CTR della Puglia,
in diversa composizione.
Devono, infine, essere dichiarati inammissibili i motivo di ricorso incidentale.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo motivo.
Cassa la sentenza impugnata con rinvio alla CTR della Puglia, in diversa composizione.
Dichiara inammissibili i motivi di ricorso incidentale.

IL

ELLERIA

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Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14 settembre 2017

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