Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1296 del 19/01/2017


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Cassazione civile, sez. III, 19/01/2017, (ud. 05/12/2016, dep.19/01/2017),  n. 1296

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – rel. Presidente –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5937-2014 proposto da:

D.V.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SAVOIA

31, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI BRUNO, che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati ALESSANDRO CORDELLA,

ELENA DONZI giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

INTESA SANPAOLO SPA, nuova denominazione di BANCA INTESA SPA, in

persona dell’Avv. L.E., elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA DI VILLA GRAZIOLI 15, presso lo studio dell’avvocato

BENEDETTO GARGANI, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato ANTONIO RICCI giusta procura a margine del

controricorso;

UNICREDIT CREDIT MANAGEMENT BANK SPA già MEDIOVENEZIE BANCA SPA, in

persona del proprio Quadro Direttivo avv. S.G.,

considerata domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA

CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato ACHILLE

SALETTI giusta procura in calce al controricorso;

B.S.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

COLA DI RIENZO 162, presso lo studio dell’avvocato LUCIA SCALONE DI

MONTELAURO, rappresentata e difesa dall’avvocato PIETRO PAOLO

CECCHETTI giusta procura in calce al controricorso;

MONTE PASCHI SIENA SPA già BANCA ANTONVENETA SPA, in persona del

sig. B.G.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

GERMANICO 172, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO OZZOLA che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MASSIMO ROMANELLO

giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrenti –

e contro

BANCA ANTONIANA POPOLARE VENETA SPA, DERMALIFE SPA, LIFEGROUP SPA,

VALDEFIN SPA, IDIM SRL;

– intimate –

avverso la sentenza n. 1847/2013 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 26/08/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/12/2016 dal Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO;

udito l’Avvocato GIOVANNI BRUNO;

udito l’Avvocato ROBERTO CATALANO per delega;

udito l’Avvocato PIETRO PAOLO CECCHETTI;

udito l’Avvocato GIOVANNI DALEFFE per delega;

udito l’Avvocato BARBARA SILVAGNI per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che ha concluso per il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

D.V.F., quale azionista di Valdefin s.p.a., conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Padova B.S.M., UGC Banca s.p.a. (già Mediovenezia Banca s.p.a.), Banca Intesa s.p.a., Banca Antoniana Popolare Veneta s.p.a., Cassa Risparmio di Padova e Rovigo s.p.a., nonchè le curatele dei fallimenti delle società LifeGroup s.r.l., Dermalife s.r.l. e IDIM s.p.a., esponendo di aver stipulato con la B.S. intervenuta quale procuratrice del marito S.M., nonchè amministratrice della IDIM s.p.a. – il contratto preliminare del 21.12.1991, al fine di acquisire l’intero pacchetto azionario della stessa IDIM (che si trovava in sensibile difficoltà finanziaria), previa approvazione e con adesione delle banche creditrici della società; che, in concreto, il pacchetto azionario era stato poi intestato alla società Dermalife s.p.a., facente parte del gruppo societario riconducibile al d.V., che appunto l’aveva a tal fine designata nell’aprile 1992. La Dermalife aveva quindi sottoscritto l’intero capitale sociale della IDIM, previo suo azzeramento.

Tuttavia, la B.S. s’era opposta alla determinazione del prezzo di scambio delle azioni mediante arbitratore, come da contratto, e aveva pure ottenuto, contro il parere dello stesso attore, la liberazione dalle garanzie da lei prestate alle predette banche, che quindi s’erano defilate dalla complessa operazione, rifiutando il loro intervento finanziario a sostegno della IDIM ed esponendo conseguentemente tutte le società del “gruppo d.V.” al rischio di insolvenza, tanto vero che esse vennero poi dichiarate fallite nel 1996. Pertanto, D.V.F., stante l’inadempimento del contratto, chiedeva la condanna di B.S.M. a tenerlo indenne dalle somme che egli sarebbe stato tenuto a versare alle banche creditrici della IDIM in forza delle fideiussioni personali rilasciate a margine del contratto del 21.12.1991, nonchè la condanna di tutti convenuti in solido, a titolo di risarcimento del danno, al pagamento della somma di L. 3.467.647.195, corrispondente al depauperamento della capogruppo Valdefin s.p.a..

Il Tribunale di Padova, con sentenza n. 2396/2005, ha respinto tutte le domande, sul rilevo che il contratto del 21.12.1991 era da qualificarsi come contratto per persona da nominare e che quindi il d.V. non era legittimato a far valere i relativi diritti, poichè gli stessi erano stati trasferiti alla società designata Dermalife s.p.a.. Il primo giudice ha comunque ritenuto non fondata la domanda risarcitoria ove anche il contratto avesse dovuto configurarsi come contratto a favore di terzo, difettando una condotta illecita di fonte non negoziale causativa di un pregiudizio per l’attore.

La Corte d’appello di Venezia, con sentenza del 26.8.2013, ha respinto il gravame proposto dal d.V., che ricorre ora per cassazione, affidandosi a quattro motivi.

Resistono con controricorso Intesa Sanpaolo s.p.a. (già Banca Intesa s.p.a.), Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. (incorporante Banca Antonveneta), Unicredit Credit Management Bank s.p.a. (già UGC Banca s.p.a.), nonchè B.S.M.. D.V. e B.S. hanno altresì depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1 – Preliminarmente, deve prendersi atto della rinuncia al ricorso formulata e depositata dal d.V. all’udienza del 5.12.2016 nei confronti di Unicredit Credit Management Bank s.p.a., ritualmente accettata dalla controricorrente. Il relativo rapporto processuale va conseguentemente dichiarato estinto.

2.1 – Con il primo motivo, deducendo “Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto in tema di interpretazione del contratto, artt. 1362 e 1363 c.c., con riferimento alla qualificazione del contratto ed alla sussunzione di esso ad una o altra delle norme di cui agli artt. 1411 e c.c. ss., artt. 1401 e 1402 c.c., artt. 1406 e 1407 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”, il ricorrente lamenta l’erroneità della decisione per essere state violate le norme sulla interpretazione del contratto, giacchè il giudice d’appello non avrebbe inteso la reale volontà delle parti: in tesi, esse avrebbero pattuito di concedere la facoltà al d.V. di far confluire gli effetti del contratto in favore di un terzo da designare. Dermalife s.p.a., quindi, società designata dal d.V. nell’aprile del 1992, secondo il ricorrente non sarebbe mai divenuta parte del contratto, rispetto al quale è rimasta terza, con la conseguenza che il d.V. è titolare della legittimazione attiva circa i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto preliminare del 21.12.1991.

2.2 – Con il secondo motivo, deducendo “Violazione di legge, art. 1349 c.c., comma 2, 2 periodo, artt. 1346, 1379 e 1473 c.c., nonchè 1418 e/o 1420 c.c., ipotesi di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5 (…) in relazione alla clausola del contratto di acquisto di azioni del 21.12.1999, denominata articolo 2: prezzo di acquisto…”, il ricorrente si duole della mancata declaratoria della nullità del contratto, da parte del giudice d’appello, a causa della materiale impossibilità di procedere alla determinazione del prezzo di scambio mediante arbitratore, stante il comportamento della S., e quindi per mancanza dell’oggetto del contratto stesso, ex art. 1346 c.c.; lamenta inoltre omessa pronuncia su domanda, ex art. 112 c.p.c., in quanto la Corte d’appello di Venezia non avrebbe comunque pronunciato sulla domanda proposta e in ogni caso sulla sua sollecitazione a che la questione venisse rilevata d’ufficio.

2.3 – Con il terzo motivo, deducendo “Nullità della sentenza e/o del procedimento, ipotesi di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, con riferimento all’art. 51 c.p.c., n. 4) e art. 52 c.p.c., nonchè artt. 158 e 161 c.p.c., violazione degli artt. 24 e 111 Cost., dell’art. 6 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo e art. 47 della Carta di Nizza, per il diritto ad un giudice terzo ed imparziale”, il d.V. denuncia la nullità della sentenza impugnata o del procedimento per mancata astensione da parte di uno dei membri del Collegio giudicante (d.ssa P.P.), che aveva espletato per un certo periodo la funzione di giudice istruttore del procedimento di primo grado. Si sostiene che la circostanza che quel giudice abbia partecipato al procedimento di primo grado non possa non aver influito sulla decisione adottata in appello, che sarebbe quindi affetta da nullità ai sensi dell’art. 158 c.p.c..

2.4 – Con il quarto motivo, infine, deducendo “Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto in tema di interpretazione del contratto, artt. 1362 e 1363 e 1369 c.c., nonchè artt. 1326 e 1332 c.c., e quindi circa la qualificazione del contratto come plurilaterale, cui le banche hanno aderito, accettando la postergazione dei crediti verso l’azienda/società ceduta e la prestazione di credito nei confronti della terza acquirente, dello stipulante e società da lui rappresentate e complessivamente del gruppo Lifegroup, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”, il d.V. lamenta l’erroneità della decisione impugnata laddove si è ritenuto che le banche non avessero assunto alcun obbligo di finanziamento della IDIM, mentre al contrario ciò deve evincersi anche dallo scambio di corrispondenza tra lo stesso d.V. e le banche coinvolte nell’operazione, che avevano appunto espresso il gradimento, così determinandosi una struttura plurilaterale del contratto per cui è causa.

3.1 – Deve logicamente affrontarsi per primo il terzo motivo, con cui si denuncia la nullità della sentenza per la mancata astensione di uno dei membri del Collegio, già giudice istruttore del procedimento di primo grado.

Il motivo è inammissibile. Infatti, è costante l’insegnamento di questa Corte secondo cui “Anche a seguito della modifica dell’art. 111 Cost., introdotta dalla legge costituzionale n. 2 del 1999, in difetto di ricusazione la violazione dell’obbligo di astenersi da parte del giudice che abbia già conosciuto della causa in altro grado del processo (art. 51 c.p.c., comma 1, n. 4) non è deducibile in sede di impugnazione come motivo di nullità della sentenza da lui emessa, giacchè la norma costituzionale, nel fissare i principi fondamentali del giusto processo (tra i quali, appunto, l’imparzialità e terzietà del giudice) ha demandato al legislatore ordinario di dettarne la disciplina e, in considerazione della peculiarità del processo civile, fondato sull’impulso paritario delle parti, non è arbitraria la scelta del legislatore di garantire, nell’ipotesi anzidetta, l’imparzialità e terzietà del giudice tramite gli istituti dell’astensione e della ricusazione. Nè detti istituti, cui si aggiunge quello dell’impugnazione della decisione nel caso di mancato accoglimento della ricusazione, possono reputarsi strumenti di tutela inadeguati o incongrui a garantire in modo efficace il diritto della parti alla imparzialità del giudice, dovendosi, quindi, escludere un contrasto con la norma recata dall’art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, la quale, sotto l’ulteriore profilo dei contenuti di cui si permea il valore dell’imparzialità del giudice, nulla aggiunge rispetto a quanto già previsto dal citato art. 111 Cost.” (Cass. n. 14807/2008; Cass. n. 12115/2013; Cass. n. 13935/2016).

Nella specie, il ricorrente, pur consapevole del cennato insegnamento, ha addotto di non aver potuto proporre rituale istanza di ricusazione dinanzi alla Corte d’appello veneziana per le peculiari modalità di svolgimento delle udienze e di tenuta dei fascicoli da parte della cancelleria, circostanze che non consentirebbero alle parti di conoscere preventivamente la composizione dei collegi, ma soltanto all’esito della decisione; propugna così il d.V. un ripensamento della propria giurisprudenza da parte di questa Corte, parendogli opportuno affermare che ogni ipotesi di incompatibilità del giudice denunciata o meno che sia nelle forme di rito – debba riverberarsi in un vizio di costituzione, ex art. 158 c.p.c., e quindi di nullità della sentenza.

Ora, a parte il fatto che la descritta organizzazione dell’udienza e della cancelleria dinanzi alla Corte d’appello veneziana, che avrebbe determinato la pretesa impossibilità di conoscere la composizione del Collegio, viene bollata come inveritiera dalla controricorrente Banca Intesa, tanto vero che il verbale d’udienza di precisazione delle conclusioni del 4.2.2013 recherebbe a stampa l’indicazione del numero di ruolo della causa e dei componenti del Collegio, mentre le istanze dei procuratori sarebbero vergate a mano (v. controricorso, pp. 12-13; sul punto, il ricorrente in memoria nulla osserva), anche ammettendo che le cose stessero così come descritte dal d.V., è evidente che questi avrebbe dovuto proporre le pertinenti misure processuali per reagire a quella che, con ogni evidenza, si configura in astratto come una (ulteriore) nullità del procedimento d’appello: da un lato, proponendo la querela di falso (attesa la fede privilegiata del verbale d’udienza), e dall’altro, e comunque, un autonomo motivo di ricorso ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4).

Nulla di tutto ciò ha fatto il d.V., che si è limitato a propalare mere asserzioni indimostrate, per di più non censurando la decisione, nelle forme prescritte, riguardo alla pretesa anomalia procedurale.

Non v’è quindi alcuna ragione di rimeditare la cennata giurisprudenza di questa Corte, perchè il sistema del potere di ricusazione, ex art. 52 cpv. c.p.c., “esprime un distinto principio processuale, inteso non soltanto a prevenire un inutile dispendio di attività giurisdizionale che risulterebbe a posteriori viziata e da rinnovare, ma altresì a prevenire la possibilità che la decisione di ricusare sia presa, dalla parte interessata, secundum eventum litis, con evidente scorrettezza nei confronti dell’altra parte, e con gravi riflessi non meno evidenti – sul condizionamento del giudice ricusabile” (Cass. n. 11822/2012). Principio che, con ogni evidenza, deve essere riaffermato, ove anche si consideri che il sistema descritto ha superato il vaglio del giudice delle leggi (Corte cost., n. 387/1999).

E’ appena il caso di aggiungere, infine – pacifico essendo che la d.ssa P.P. ha svolto le funzioni di giudice istruttore nel giudizio dinanzi al Tribunale di Padova e che ella, tuttavia non emise la sentenza poi gravata dal d.V. -, che deve in ogni caso escludersi, in coerenza con costante insegnamento, che ricorresse il suo obbligo di astensione quale membro del collegio d’appello ex art. 51 c.p.c., comma 1, n. 4), il concetto di “conoscenza come magistrato in altro grado del processo” dovendo intendersi riferito alla sola ipotesi in cui il giudice abbia partecipato alla decisione del merito della controversia, e non si sia invece limitato (come nella specie) al compimento di attività istruttoria, priva come tale di contenuto decisorio (v., ex multis e da ultimo, Cass. n. 23520/2016).

4.1 Il primo e il quarto motivo possono esaminarsi congiuntamente, stante l’evidente connessione, e vanno dichiarati inammissibili.

Infatti, costituisce jus receptum (Cass. n. 18421/2009; più recentemente, tra le altre, Cass. n. 3524/2016) il principio per cui “Il ricorso per cassazione richiede, da un lato, per ogni motivo di ricorso, la rubrica del motivo, con la puntuale indicazione delle ragioni per cui il motivo medesimo – tra quelli espressamente previsti dall’art. 360 cod. proc. civ. – è proposto; dall’altro, esige l’illustrazione del singolo motivo, contenente l’esposizione degli argomenti invocati a sostegno della decisione assunta con la sentenza impugnata, e l’analitica precisazione delle considerazioni che, in relazione al motivo come espressamente indicato nella rubrica, giustificano la cassazione della sentenza”. Con specifico riferimento al vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), denunciato dal d.V. con i motivi in esame, è poi noto che “Quando nel ricorso per cassazione è denunziata violazione e falsa applicazione di norme di diritto, il vizio della sentenza previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, deve essere dedotto non solo mediante la puntuale indicazione delle norme asseritamente violate, ma anche mediante specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina; diversamente il motivo è inammissibile, in quanto non consente alla Corte di Cassazione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione” (Cass. n. 828/2007; più recentemente, tra le altre, Cass. n. 635/2015).

Nella specie, il d.V. non si è attenuto a detti principi. A prescindere dalla tecnica di redazione del ricorso (con utilizzo di caratteri di scrittura tra loro diversi, inutile riproduzione integrale di atti processuali e documenti, confusa ricostruzione dei fatti frammista a considerazioni incidentali, ma priva di elementi essenziali, come ad es. l’esatta formulazione delle domande originariamente proposte), già di per sè censurabile ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 3), il ricorrente ha indicato una serie di norme che il giudice d’appello non avrebbe correttamente applicato, ma non ha spiegato, con la dovuta specificità, in cosa effettivamente consistano le violazioni di legge in cui lo stesso giudice sarebbe incorso, sia quanto ai principi di diritto violati, che alle parti specifiche della sentenza che sarebbero inficiate dai denunciati vizi. Entrambe le censure si incentrano infatti essenzialmente su una presunta mancata percezione della reale volontà delle parti, l’una con riferimento al contenuto della clausola “6.2” del contratto, che ha indotto la corte d’appello a qualificare il contratto come “per persona da nominare” anzichè “in favore di terzo”, e l’altra riguardo alla pretesa struttura plurilaterale del contratto stesso, che avrebbe visto l’intero ceto creditorio partecipare a tutti gli effetti (e per fasi successive) all’accordo del 21.12.1991, e non già come mero spettatore, seppur interessato, come in sostanza ritenuto dal secondo giudice. Tutto ciò, in tesi, deriverebbe, da un lato, dal ricorso esclusivo della Corte d’appello al criterio letterale di cui all’art. 1362 c.c., comma 1, e dall’altro dalla mancata valorizzazione delle manifestazioni di volontà esplicitate dalle singole banche nella corrispondenza intercorsa col d.V..

Tuttavia, con specifico riferimento alla pretesa violazione delle norme di ermeneutica contrattuale, è noto che “il sindacato di legittimità non può investire il risultato interpretativo in sè, che appartiene all’ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, ma afferisce solo alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica e della coerenza e logicità della motivazione addotta, con conseguente inammissibilità di ogni critica alla ricostruzione della volontà negoziale operata gal giudice di merito che si traduca in una diversa valutazione egli stessi elementi di fatto da questi esaminati” (ex multis, Cass. n. 2465/2015 e, ancor più recentemente, Cass. n. 10891/2016).

Ebbene, il d.V., anzichè attenersi a quanto precede, finisce per propugnare in questa sede semplicemente un diverso risultato interpretativo, cui egli giunge valorizzando determinati elementi di fatto, contrapponendo detta interpretazione a quella resa dal giudice d’appello, ma senza appunto indicare l’errore (o gli errori) di diritto in cui questo sarebbe incorso (v. in tal senso anche Cass. n. 8020/2012).

4.2 – A ben vedere, può infine aggiungersi che il superiore e pacifico insegnamento, dettato in controversie soggette alla previgente formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), che consentiva a questa Corte lo scrutinio della congruità, sufficienza e logicità della motivazione della sentenza impugnata, dev’essere oggi interpretato in modo ancor più rigoroso, il sindacato sulla motivazione essendo consentito solo nei limiti del c.d. “minimo costituzionale” (Cass. S.U. n. 8053/2014), come non manca di evidenziare la più recente giurisprudenza di legittimità proprio nella materia che occupa (Cass. n. 14335/2016: “L’interpretazione del contratto, traducendosi in una operazione di accertamento della volontà dei contraenti, si risolve in una indagine di fatto riservata al giudice di merito, censurabile in cassazione, oltre che per violazione delle regole ermeneutiche, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per inadeguatezza della motivazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella formulazione antecedente alla novella di cui al D.L. n. 83 del 2012, oppure – nel vigore della novellalo testo di detta norma – nella ipotesi di omesso esame di un fatto decisivo e oggetto di discussione tra le parti)”.

Pertanto, poichè la sentenza impugnata è stata depositata in epoca successiva al 11.9.2012, ed è quindi soggetta al nuovo regime di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), che indica quale autonomo vizio denunciabile non più il mero vizio motivazionale, bensì l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, la censura circa la mancata percezione della comune intenzione dei contraenti a cagione della omessa valutazione di uno o più fatti, come sostanzialmente ha inteso fare il d.V., avrebbe dovuto veicolarsi in tal guisa, e non sotto il profilo della violazione di legge. Resta quindi confermato, anche all’esito delle considerazioni che precedono, che il ricorrente ha utilizzato la mancata valorizzazione di uno o più fatti sotto il profilo della violazione di legge o della incongruità della motivazione, e quindi in modo inammissibile.

Donde, anche per tal verso, l’inammissibilità dei mezzi in esame. 5.1 – Infine, va dichiarata l’inammissibilità anche del secondo motivo. In proposito, sebbene l’esito del primo motivo di ricorso comporti che il d.V. non possa considerarsi quale parte del contratto per cui è causa, tale essendo invece la fallita Dermalife s.p.a., deve tuttavia rilevarsi che, ai sensi dell’art. 1421 c.c., la nullità può essere chiesta da chiunque ne abbia interesse. Tuttavia, già sul piano generale occorre che colui che agisce debba allegare e dimostrare “la sussistenza di un proprio concreto interesse ad agire, per cui l’azione stessa non proponibile in mancanza della prova, da parte dell’attore, della necessità di ricorrere al giudice per evitare una lesione attuale del proprio diritto e il conseguente danno alla propria sfera giuridica” (Cass. n. 5420/2002).

Pur ammesso che tali condizioni ricorrano nella specie, da quanto è dato evincersi dal ricorso (pp. 69-73), il ricorrente propose la questione della nullità del contratto per mancanza dell’oggetto sin dall’atto introduttivo, ma strumentalmente alla condanna della S. al risarcimento del danno e alla riduzione del prezzo (p. 73). D.V. afferma anche di aver riproposto in appello tutte le domande di merito disattese dal Tribunale (p. 69), quindi anche quella di accertamento incidentale della nullità del contratto, e che la Corte d’appello non avrebbe speso un rigo in proposito.

Tuttavia, anche ammettendo che effettivamente la domanda fosse stata proposta in primo grado, il d.V. non ha specificato cosa abbia deciso il Tribunale sul punto. Quel che è certo è che, nel caso, l’odierno ricorrente non avrebbe potuto riproporre la domanda ex art. 346 c.p.c., se non nel caso di assorbimento: ma poichè nulla dice al riguardo, il motivo è inammissibile per insufficiente esposizione dei fatti processuali, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 3, perchè non consente alla Corte valutare se la questione sia ancora “viva” o meno. Ciò tanto più che non è certo utilizzabile, a tal fine, la mera riproduzione integrale dell’atto d’appello in ricorso, come il d.V. ha fatto, poichè in tal modo si rende particolarmente “indaginosa” la verifica dei superiori elementi da parte di questa Corte, impropriamente investita della ricerca e della selezione dei fatti (anche processuali) rilevanti ai fini del decidere (Cass. S.U. n. 16628/2009).

6.1 – In definitiva, il ricorso va complessivamente dichiarato inammissibile.

7.1 – Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza del ricorrente e vengono liquidate come da dispositivo in favore di ciascun controricorrente, fatta eccezione per Unicredit Credit Management Bank s.p.a., sul cui rapporto processuale col ricorrente nulla deve disporsi, stante l’intervenuta declaratoria di estinzione.

In relazione alla data di proposizione del ricorso per cassazione (successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, (nel testo introdotto dal L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).

PQM

La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione tra D.V.F. e UGC Banca s.p.a. (ora Unicredit Credit Management Bank s.p.a.) e nulla provvede sulle spese in relazione al detto rapporto. Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente a rivalere ciascuna delle parti resistenti delle spese del giudizio di legittimità, che liquida per ciascuna in Euro 10.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma l bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il 5 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2017

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